Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17420 del 13/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 13/07/2017, (ud. 05/05/2017, dep.13/07/2017), n. 17420
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23189/2016 proposto da:
S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO, 23,
presso lo studio dell’avvocato ANDREA VOLPINI, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 5555/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 20/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 05/05/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI
VIRGILIO.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
Con sentenza depositata il 20/9/2016, la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da S.M. avverso il rigetto del ricorso avverso il diniego di riconoscimento della protezione internazionale, atteso che il ricorso era stato depositato il 23/4/2016, e quindi oltre il termine di giorni trenta dalla comunicazione dell’ordinanza del Tribunale, dovendo ritenersi l’introduzione del giudizio con ricorso e non con atto di citazione, alla stregua della modifica del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 9, in forza del D.Lgs. n. 142 del 2015.
Ricorre S.M., sulla base di un unico motivo.
L’Amministrazione non ha svolto difese.
Il Collegio ha disposto la redazione della pronuncia nella forma della motivazione semplificata.
Considerato che:
Con l’unico motivo, il ricorrente denuncia l’erronea applicazione da parte della Corte d’appello dell’art. 702 quater c.p.c., in relazione al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, come modificato del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1.
Rilevato che:
Il motivo è manifestamente fondato.
Il D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f), entrato in vigore il 30/9/2015, ha modificato il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, così disponendo:” f) il comma 9 è sostituito dal seguente: “9. Entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. In caso di rigetto, la Corte d’Appello decide sulla impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Entro lo stesso termine, la Corte di Cassazione decide sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dalla Corte d’Appello”.
Ora, il mero riferimento al “ricorso” in appello nella norma indicata, che è volta a regolare i tempi del giudizio in oggetto e non specificamente la forma di introduzione del giudizio di secondo grado, non vale a modificare l’orientamento formatosi sulla questione, secondo il quale l’appello, proposto ex art. 702 quater c.p.c., avverso la decisione del tribunale di rigetto della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale, deve essere introdotto con citazione e non con ricorso, sicchè la tempestività del gravame va verificata calcolandone il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata.
E ciò in quanto, al fine di ritenere la tempestività del gravame, occorre fare riferimento alla modalità di introduzione del giudizio di appello secondo il rito sommario di cognizione.
Nella specie, applicando detto principio, deve ritenersi la tempestività del gravame, visto che, a fronte della comunicazione via pec della pronuncia del Tribunale in data 16/3/2016, risulta la notifica dell’atto d’appello il 15/4/2016. Va pertanto accolto il ricorso, va cassata la pronuncia impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che si atterrà a quanto sopra rilevato, e che provvederà a statuire anche sulle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la pronuncia impugnata, e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017