Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1742 del 28/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1742 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 12756-2011 proposto da:
PUNTO SERVICE COOP. SOC. A R.L. 01645790021, in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio
dell’avvocato CIABA1T1NI SGATTO LIDIA, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati POY BRUNO, MONDINI
FRANCESCO giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente contro
FALLIMENTO SAI SRL UNIPERSONALE, in persona del
Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA
PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato LAZZARO
LUIGIA, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce
al controricorso;

Data pubblicazione: 28/01/2014

- controricorrente avverso il decreto n. 22/2011 del TRIBUNALE di GENOVA del
3/02/2011, depositato il 31/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

chiede dichiararsi estinto il giudizio di cassazione;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI che ha
concluso per l’estinzione del giudizio.
CONSIDERATO
che prima dell’udienza è stato depositato rituale atto di rinunzia al
ricorso da parte della società ricorrente, debitamente notificato alla
controricorrente;
ritenuto che pertanto, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., deve
dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta
rinunzia al ricorso;
ritenuto, che, posta l’applicabilità, ratione temporis, del richiamato art.
391 nel testo modificato dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, può altresì
disporsi la compensazione delle spese processuali in quanto, come
riferito nell’atto di rinunzia e non smentito dalla nota di riscontro
trasmessa dall’avvocato delle curatela, la lite è stata transatta;
P. Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinunzia al
ricorso e compensate le spese processuali.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 ottobre
2013.

udito l’Avvocato Ciabattini Sgatto Lidia difensore della ricorrente che

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