Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1742 del 25/01/2011

Cassazione civile sez. III, 25/01/2011, (ud. 10/12/2010, dep. 25/01/2011), n.1742

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 33785/2006 proposto da:

P.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato

e difeso dall’avvocato BERTOLI Antonio, con studio in 35131 PADOVA,

Corso del Popolo 8, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SESTIO CALVINO 33, presso lo studio dell’avvocato BOSCO

Antonino, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MACCABRUNI FRANCO giusta procura speciale del Dott. Notaio LAURA

MAZZARI in PADOVA 7/2/2007, rep. n. 4060, resistente con procura;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1707/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

Sezione Terza Civile, emessa il 19/9/2005, depositata il 20/10/2005;

R.G.N. 954/2002.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/12/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. FEDELI

Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con citazione notificata il 20 settembre 1997 P.G. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Padova F.A. chiedendo, per quanto qui interessa, che venisse accertata l’insussistenza del diritto del convenuto al pagamento della somma di L. 786.399.330, indicata nel contratto in data 26 settembre 1995, non essendosi verificata la condizione alla quale esso era subordinato nè essendo scaduto il termine previsto nella convenzione. La corresponsione del predetto importo era invero condizionata all’eventualità che un certo fondo fosse divenuto edificabile, dovendo essa avvenire con i proventi della vendita del predio ed entro due anni dal momento in cui si fosse verificato il mutamento della sua destinazione urbanistica.

Costituitosi in giudizio, il convenuto sostenne che la condizione apposta alla convenzione stipulata con la controparte era impossibile, non essendo il P., all’epoca, proprietario del fondo, il quale era anzi stato alienato da s.a.s. Moda Resy, che ne era intestataria, alcuni giorni prima della sua sottoscrizione. In via riconvenzionale instò quindi perchè, considerata nulla e come non apposta la condizione, il P. venisse condannato al pagamento dell’importo ancora dovuto. Nella memoria ex art. 180 cod. proc. civ., chiese, in subordine, che la condanna venisse pronunciata ex art. 1359 cod. civ..

2. Con sentenza del 2 aprile 2001 il giudice adito rigettò la domanda.

Proposto dal soccombente gravame, la Corte d’appello di Venezia, con sentenza depositata il 29 maggio 2006, l’ha invece accolta, per l’effetto condannando P.G. al pagamento in favore di F.A. della somma di Euro 406.141,36, oltre interessi.

3. Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione P. G., formulando quattro motivi.

L’intimato non ha svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il collegio ha raccomandato una motivazione particolarmente sintetica.

2. Il primo motivo, col quale l’impugnante denuncia violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., perchè la Curia territoriale avrebbe pronunciato su domande del F. diverse da quelle formulate nella comparsa di risposta e nella memoria ex art. 180 cod. proc. civ., è inammissibile nella misura in cui il ricorrente neppure chiarisce su quali domande, asseritamente diverse da quelle proposte in primo grado, la Corte d’appello avrebbe pronunciato.

Il secondo mezzo, col quale il ricorrente torna a lamentare violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., per avere l’appellante prodotto nel giudizio di gravame nuovi documenti ritenuti dal decidente decisivi ai fini del suo accoglimento, è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il quale esige non solo che il contenuto dei documenti pretesamente non valutati o erroneamente valutati dal giudice di merito sia riprodotto in ricorso, ma anche che risulti indicata la sede processuale in cui la produzione è avvenuta e la sede in cui nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte, rispettivamente acquisito e prodotti in sede di giudizio di legittimità i documenti stessi sono rinvenibili (confr. Cass. civ. 11 febbraio 2009, n. 3340).

Il terzo e il quarto motivo col quale si deduce violazione degli artt. 1354, 1359 e 1362 cod. civ., nonchè difetto di motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riferimento all’interpretazione data dal giudice di merito al contratto stipulato dalle parti, sollecitano un tipo di sindacato che, in quanto attinente al merito della controversia, è precluso al giudice di legittimità (confr. Cass. civ. 19 ottobre 2009, n. 22124). A ciò aggiungasi che nessuna seria critica viene svolta alla ratio decidendi centrale della sentenza impugnata, e cioè la ritenuta impossibilità della condizione apposta al contratto e la conseguente operatività del disposto dell’art. 1354 cod. civ., per non essere il P. proprietario del fondo all’epoca in cui lo stesso venne concluso.

Il ricorso deve in definitiva essere rigettato. Nulla sulle spese, non essendosi l’intimato costituito in giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2011

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