Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1742 del 24/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1742 Anno 2018
Presidente: CANZIO GIOVANNI
Relatore: APRILE STEFANO

sui ricorso 19149-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore oro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
:STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

SOUVEN1R
2017
3239

D’ITALIA IN

LIQUIDAZIONE,

elettivaente

domicilia – co in ROMA VIA PAOLO EMILIO 57 STUDIO LEGALE
ASSOCIATO, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANA
MAGNANI, che Io rappresenta e difende;
controricorrente
nonché contro

EQUITALIA CENTRO SPA;

Data pubblicazione: 24/01/2018

- intimata –

avverso la sentenza n.

3/2013 della COMM.TRIB.REG.

FIRENZE, depositata il 30/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 12/12/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO

APRILE.

N. 19149/2013 Reg.Gen.

La Corte, riunita nella camera di consiglio ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
del 12 dicembre 2017,
udita la relazione del consigliere Stefano Aprile,

rilevato che:
AGENZIA ENTRATE ha proposto ricorso, sulla scorta di un unico motivo, per
la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale di

Firenze, ha rigettato l’appello proposto da AGENZIA ENTRATE, annullando l’atto
impositivo costituito da cartella di pagamento e avviso di liquidazione per
imposta di registro;
Resiste SOUVENIR D’ITALIE SRL IN LIQUIDAZIONE con controricorso;

considerato che:
il ricorso censura la sentenza sotto il profilo della violazione di legge (artt.
60, comma 1, lett. c) e lett. e), d.p.r. n. 600 del 1973, 145, comma 3, cod. proc.
civ.) – per essere stata ritenuta nulla la notificazione dell’avviso di liquidazione
effettuata nella casa comunale, ai sensi degli artt. 60, comma 1, lett. e), d.p.r.
n. 600 del 1973, e 140 cod. proc. civ., essendo la società risultata sconosciuta al
domicilio fiscale comunicato all’ufficio sito in Roma, Piazza S. Andrea della Valle
n. 1\2 e non essendo stato neppure reperito il rappresentante legale, non
essendo tenuto il notificatore a compiere altre attività di ricerca;
il ricorso è fondato, non essendo controverso che, alla data della
notificazione, il domicilio fiscale ritualmente comunicato all’amministrazione
coincidesse con quello ove è stata tentata la notifica, emergendo che, in seguito,
l’indicato domicilio è stato variato in un civico attiguo. Infatti, il costante
giurisprudenza di legittimità, secondo il quale «la notificazione degli avvisi e degli
atti tributari impositivi, nel sistema delineato dall’art. 60 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, va effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 cod. proc. civ.
quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia
potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario)
non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente
irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all’art. 60 cit., lett.
e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta
trasferito in luogo sconosciuto, accertamento, questo, cui il messo deve
pervenire dopo aver effettuato ricerche nel comune dov’è situato il domicilio
2

Firenze, confermando la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di

N. 19149/2013 Reg.Gen.
fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia
risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune» (Sez.
5, Sentenza n. 14030 del 27/06/2011 Rv. 618528 – 01), deve essere combinato
con il principio di affidamento che deriva dall’indicazione del domicilio fiscale
effettuata dal contribuente; alla stregua di tale condiviso principio «in tema di
accertamento delle imposte dei redditi, in caso di originaria difformità tra la
residenza anagrafica e quella indicata nella dichiarazione dei redditi, è valida la
notificazione dell’avviso perfezionatasi presso quest’ultimo indirizzo, atteso che

contribuente, ai sensi dell’art. 58, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, va
effettuata in buona fede e nel rispetto del principio di affidamento» (Sez. 6 – 5,
Sentenza n. 15258 del 21/07/2015 (Rv. 636118 – 01; Sez. 5 – , Sentenza n.
25680 del 14/12/2016 Rv. 641942 – 01). A ben guardare, in effetti, il disposto
del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 3, (alla cui stregua le variazioni e
modificazioni di indirizzo risultanti dai registri anagrafici “hanno effetto” ai fini
delle notifiche degli atti dell’Amministrazione finanziaria, ancorché soltanto del
trentesimo giorno successivo alla variazione anagrafica) non autorizza la
conclusione che – dovendo in ogni caso l’Ufficio, prima di notificare un atto al
contribuente, controllare, mediante una verifica sui registri anagrafici, l’attualità
dell’indicazione della residenza contenuta nella dichiarazione dei redditi – detta
indicazione sia priva di effetti ai fini della notifica degli atti dell’Amministrazione
finanziaria. Tale interpretazione renderebbe del tutto priva di scopo l’indicazione
della residenza nella dichiarazione dei redditi, prescritta nel D.P.R. n. 600 del
1973, art. 58, comma 4, e urterebbe contro il consolidato indirizzo di questa
Corte secondo cui l’indicazione, nella dichiarazione dei redditi, della propria
residenza (o di un proprio domicilio in un indirizzo diverso da quello di residenza,
ma nell’ambito del medesimo comune ove il contribuente è fiscalmente
domiciliato) va effettuata in buona fede, nel rispetto del principio
dell’affidamento che deve informare la condotta di entrambi i soggetti del
rapporto tributario (vedi Cass. nn. 5358/06, 11170/13, 26715/13, nella quale
ultima si legge: “ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 58, al
dovere del contribuente di dichiarare un determinato domicilio o sede fiscale ed
un determinato rappresentante legale, non corrisponde l’obbligo
dell’Amministrazione finanziaria di verificare e controllare l’attualità e l’esattezza
del domicilio eletto”). Sulla scorta di tali considerazioni deve allora affermarsi che
altro è il caso di un cambio di residenza e altro è il caso di una originaria
difformità tra la residenza anagrafica e quella indicata nella dichiarazione dei
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l’indicazione del comune di domicilio fiscale e dell’indirizzo, da parte del

N. 19149/2013 Reg.Gen.
redditi; in quest’ultimo caso, infatti, la notificazione che si sia perfezionata
presso l’indirizzo indicato nella dichiarazione dei redditi (anche quando, come
nella specie, il perfezionamento della notifica avvenga tramite il meccanismo
della compiuta giacenza dell’atto in casa comunale) deve considerarsi valida,
nonostante che tale indicazione sia difforme (non importa se per da errore o per
malizia) rispetto alle risultanze anagrafiche;.
deve poi giudicarsi

inconsistente l’argomentazione sviluppata

nel

controricorso secondo la quale il ricorso dedurrebbe in modo inammissibile un

realtà, di un vizio attinente alla violazione della legge processuale della quale la
Corte di legittimità è anche giudice del fatto;
l’accoglimento del ricorso implica l’assorbimento della domanda sulle spese,
dovendo il giudice di rinvio procedere ad una nuova regolazione delle spese
giudiziali in relazione all’esito finale della controversia;
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza, rinvia alla Commissione
Tributaria Regionale di Firenze, in diversa composizione, cui demanda di
provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso il 12 dicembre 2017.

Il Ptiénte
Gi

anzio

ERTA

DEPOS

…… e, ………….

IL,

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Stritr.o PALUM5’0

Il Direttore A

4

vizio ex art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., posto che si tratta, in

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