Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17419 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. III, 28/06/2019, (ud. 14/03/2019, dep. 28/06/2019), n.17419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25324-2017 proposto da:

M.G., M.L., nella loro qualità di figli coeredi

legittimi della defunta sig.ra D.M. nonchè in

proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso

lo studio dell’avvocato VALENTINA MINELLI, rappresentati e difesi

dall’avvocato ENRICO DE MAGISTRIS;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS);

– intimati –

Nonchè da:

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente incidentale –

contro

M.L., M.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5624/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/03/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

Fatto

RITENUTO

che:

1. L. e M.G., in proprio ed in qualità di eredi di D.M., ricorrono, affidandosi a quattro motivi illustrati anche con memoria ex art. 380bis c.p.c., per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma che, confermando la pronuncia del Tribunale, aveva respinto la domanda da loro proposta contro il Ministero della Salute per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alle trasfusioni di sangue a causa delle quali la D. aveva contratto l’epatite B) che, oltre all’azione in se invalidante, aveva negativamente condizionato gli effetti della chemioterapia alla quale era stata sottoposta in ragione della concomitante patologia neoplastica di cui era portatrice.

2. Il Ministero della Salute ha resistito proponendo altresì ricorso incidentale condizionato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con, il primo motivo, i ricorrenti deducono, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c., nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 194 c.p.c..

1.1. Lamentano il difetto assoluto di motivazione in ordine alla valutazione della CTU espletata in primo grado che “oltre a presentare gravi ed incolmabili lacune logico argomentative”, doveva ritenersi nulla in quanto non era stato rispettato il principio del contraddittorio visto che l’ausiliare nominato non aveva fatto pervenire ai consulenti tecnici delle parti le proprie conclusioni scritte al fine di consentire loro di svolgere in tempo utile le proprie osservazioni tecniche; assumono, al riguardo, che la Corte territoriale aveva reso una motivazione apparente (cfr. pag. 5, secondo cpv del ricorso) e non si era neanche avveduta del fatto che l’omessa trasmissione dell’elaborato aveva negativamente inciso sull’esercizio del diritto di difesa.

1.3. Il motivo è preliminarmente inammissibile per difetto di autosufficienza, visto che non viene affatto riportato, nel corpo del ricorso, nè il rilievo proposto in primo grado nè, ove fosse stato rigettato, la censura avanzata nell’atto d’appello: risulta pertanto violata la regola di cui all’art. 366 c.p.c., nn. 2 e 4 (cfr. ex multis Cass. 14561/2012; Cass. 21083/2014; Cass. 17049/2015).

1.4. Al riguardo, deve essere precisato che – pacifico che i consulenti tecnici di parte erano stati nominati in udienza ma non erano comparsi alla data fissata per le operazioni peritali – la nullità dedotta ha carattere relativo e doveva essere eccepita nella prima difesa utile (cfr. Cass. 23493/2017 e Cass. 21984/2018): quindi, i ricorrenti – che sul punto, si sono limitati a riportare (cfr. pag. 4 del ricorso) la decisione impugnata che risulta in linea con il principio sopra richiamato, avrebbero dovuto dimostrare, riportando il rilievo nel corpo del ricorso o allegando ad esso il verbale d’udienza nel quale era stato sollevato, che la questione era stata tempestivamente sollevata: in mancanza di ciò la censura non può essere utilmente esaminata.

2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la nullità della CTU rivelatasi, in tesi, del tutto inidonea allo scopo, con violazione e falsa applicazione dell’art. 196 c.p.c. e vizio di motivazione. Lamentano che l’accertamento tecnico era censurabile e che la Corte aveva del tutto omesso di valutarlo criticamente, condividendone apoditticamente le conclusioni (a loro volta adesive a quelle formulate dai sanitari della Commissione Medica Ospedaliera) ed omettendo di esaminare lo specifico rilievo consistente nel fatto che un donatore (v. doc. sub 10 fasc. primo grado) era risultato portatore di transaminasi piruvica alta e che due su tre donatori si erano resi irrintracciabili.

2.1. Con il terzo motivo, ancora, censurano la sentenza, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione degli artt. 2043,2050 e 2697 c.c. nonchè dell’art. 115 c.p.c. e degli artt. 40 e 41 c.p. sul nesso di causalità fra emotrasfusione ed infezione; deducono altresì l’omessa ed inadeguata motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

3. I motivi devono essere congiuntamente esaminati per la intrinseca connessione e per la parziale sovrapponibilità delle argomentazioni spese.

3.1. Il secondo è inammissibile ed assorbe logicamente il terzo.

3.2. La Corte territoriale, infatti, ha dato atto, in motivazione, di aver esaminato il motivo proposto (cfr. pag. 3, secondo pcv, della sentenza) ed ha argomentato in ordine al rigetto di esso (cfr. pag. 4, secondo cpv e 5) in modo sintetico ma sufficiente, valorizzando il difetto di nesso causale fra quanto sofferto dalla D. e le quattro trasfusioni dalla stessa subite in concomitanza con l’intervento chirurgico presso l'(OMISSIS) e la circostanza che i donatori erano stati testati anche in epoca successiva al c.d. “periodo finestra” condividendo sia la motivazione del primo giudice che le valutazioni del CT.

3.3. Le critiche, in realtà, attaccando le risultanze della CTU anche in relazione al vizio di violazione di legge, si traducono in una censura della motivazione che non è più consentita nel giudizio di legittimità negli ambiti entro i quali è stata proposta nel caso in esame.

Questa Corte, al riguardo, ha avuto modo di chiarire che “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.” (cfr. Cass. SUU 8053/2014; Cass. 23940/2017; Cass. 22598/2018).

3.4. E, tanto premesso, non risulta valutabile da questa Corte neanche il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 anche perchè, a fronte del percorso logico sopra riportato, impostato dai giudici d’appello con riferimento al pieno ed argomentato convincimento dell’esclusione del nesso di causalità fra la trasfusione e patologia contratta dalla paziente, non risulta apprezzabile neanche la decisività del fatto storico di cui sarebbe stato omesso l’esame e cioè il valore leggermente più alto (41) del range di riferimento (4-40) della transaminasi piruvica di uno dei donatori di sangue.

3.5. In buona sostanza, la complessiva critica si risolve nella richiesta di una rivalutazione di merito della controversia non ammissibile in sede di legittimità, in presenza di una motivazione che, come nel caso di specie, si attesti sulla sufficienza costituzionale.

4. Con il quarto motivo, infine, si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione e per omessa ed insufficiente motivazione su fatti e circostanze decisive per la controversia (ex art. 360 c.p.c., n. 5): i ricorrenti reiterano la contestazione sull’assoluta genericità e mancanza di motivazione sul nesso etiologico, anche temporale, fra le donazioni di sangue ed i test sierologici effettuati dai donatori.

4.1. Il motivo è logicamente assorbito dalle argomentazioni spese sulle prime tre censure.

5. Con unico motivo di ricorso incidentale, infine, il Ministero contesta la propria legittimazione passiva e, consapevole del diverso orientamento di questa Corte, chiede la remissione alle SSUU.

5.1. La censura, proposta in via condizionata, deve ritenersi logicamente assorbita, dovendosi comunque ribadire, in relazione alla richiamata importanza della questione, che non si ritiene di doverla rimettere alle sezioni unite di questa Corte, in ragione dello stabile e condivisibile orientamento espresso, anche recentemente, dalle sezioni semplici (cfr., da ultimo, Cass. 11360/2018).

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo.unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte,

dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito quello incidentale condizionato.

Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso spese generali nella misura di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile, il 14 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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