Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17419 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. II, 23/07/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 23/07/2010), n.17419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7307-2005 proposto da:

N.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CONDOTTI 91, presso lo STUDIO LEGALE LIBONATI JAEGER,

rappresentato e difeso dall’avvocato BONOMI MASSIMO;

– ricorrente –

contro

A.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SABOTINO 2/A, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNELLI

PAOLO giusta procura speciale per Notaio FAEDDA Laura rep. 11624 del

7/5/2010, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

NASEDDU PAOLO (deceduto nel corso del giudizio);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 587/2004 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI

Sez. Dist. SASSARI, depositata il 10/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/05/2010 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito l’Avvocato Francesca PACE, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato BONOMI Massimo, difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato GIOVANNELLI Paolo, difensore con procura del

resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato in data 29.09.1994 A.A. conveniva in giudizio avanti al tribunale di Sassari N.F. e premesso che quest’ultima, con scrittura privata in data (OMISSIS) aveva a lui venduto l’appartamento sito (OMISSIS) distinto in catasto al f. (OMISSIS), per l’importo di L. 85.000.000, chiedeva che fosse dichiarato in proprio favore il trasferimento della proprietà dell’immobile stesso e che la convenuta fosse condannata al rilasciarlo nella sua disponibilità. La convenuta non si costitutiva e veniva dichiarata contumace.

Con successivo ricorso depos. in data 12 luglio 1995, l’ A. proponeva in corso di causa, ricorso per sequestro giudiziario, in quanto la convenuta continuava a rifiutarsi di trasferire all’attore il possesso dell’immobile in questione. Si costituiva la N. a mezzo del suo procuratore, chiedendo il rigetto del ricorso e riservandosi al giudizio di merito “ogni più ampia e circostanziata difesa”.

Con ordinanza in data 12 luglio 1996 il giudice rigettava il ricorso di cui all’art. 670 c.p.c.. La causa di merito quindi proseguiva e veniva decisa dal tribunale di Sassari con sentenza n. 428/2000 del 12 aprile 2000, che rigettava la domanda attrice, compensando le spese di lite. Secondo il tribunale la scrittura privata prodotta non configurava un contratto definitivo di compravendita (che peraltro doveva ritenersi nullo), bensì un preliminare di vendita, in relazione al quale non era stata presentata dall’interessato domanda ex art. 2932 c.c..

Avverso l’indicata decisione l’ A. proponeva appello insistendo nelle domande in precedenza formulate; nel giudizio non si costituiva la N..

L’adita Corte d’Appello di Cagliari – sez. distaccata di Sassari considerava riconosciuta la scrittura privata prodotta e dichiarava quindi autentica la sottoscrizione di N.F. in calce alla scrittura stessa; per l’effetto disponeva il trasferimento della proprietà dell’appartamento ivi menzionato e condannava altresì l’appellata al rilascio dell’immobile in quanto detenuto senza titolo, ponendo infine a carico della medesima le spese del doppio grado. La corte territoriale qualificava la scrittura privata come contratto definitivo di compravendita, in relazione al quale non riteneva sussistere le ipotesi di nullità evidenziate dal tribunale;

per cui, ritenuta senza titolo la detenzione dell’immobile da parte della N., accoglieva la domanda attrice, ponendo a carico della soccombente le spese del doppio grado.

Avverso la suddetta decisione quest’ultima propone ricorso per cassazione articolato sulla base di 4 mezzi, illustrati da successiva memoria; resiste con controricorso l’ A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso l’esponente eccepisce la violazione e falsa applicazione degli artt. 330 e 137 e ss. e 83 c.p.c..

Deduce l’inesistenza della notifica dell’atto d’ appello in quanto avvenuta presso lo studio dell’avv. Raimondo Rizzu presso il quale la ricorrente avrebbe eletto domicilio. In realtà l’avv. Rizzu era stato suo difensore ma unicamente per la sola fase incidentale del sequestro giudiziario, ma non anche per la fase di merito, in relazione alla quale pertanto non vi era stata alcuna elezione di domicilio. La doglianza non appare fondata.

Risulta invero dagli atti (comparsa di costituzione e risposta della N. nel giudizio di primo grado) che la procura era stata rilasciata da questa ultima con delega in data 16.1.96 a margine della comparsa di costituzione e risposta al predetto legale, senza alcuna limitazione al solo procedimento (incidentale) di sequestro giudiziario, anzi riservandosi al giudizio di merito “ogni più ampia e circostanziata difesa”. Ciò è confermato dal fatto che lo stesso l’avv. Rizzu ha continuato a comparire nel corso giudizio di merito anche dopo il provvedimento di diniego del sequestro, fino alla udienza di precisazione delle conclusioni del 22.7.97, sia pure per dichiarare di aver rimesso il mandato e chiedendo il rinvio della causa “per consentire alla propria cliente di munirsi di un nuovo difensore”. Ora ai sensi dell’art. 85 c.p.c. la revoca della procura e la rinuncia al mandato da parte del difensore non hanno effetto nei confronti dell’altra parte finchè non sia avvenuta la sostituzione del difensore stesso, con la conseguenza che la notifica dell’impugnazione, in siffatta situazione, dev’essere effettuata al difensore non ancora sostituito e non alla parte personalmente.

(Cass. 25.05.1984 n. 3227; Cass. 23.04.2004 n. 7771).

Conseguentemente la notifica dell’atto d’appello deve ritenersi regolarmente avvenuta ai sensi dell’art. 330 c.p.c. ed il relativo rapporto processuale regolarmente costituito.

Passando all’esame del 2^ motivo, la ricorrente con esso eccepisce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1231, 1322, 1362 e 1351 c.c.; nonchè l’omessa e contraddittoria motivazione. Premesso di non aver mai sottoscritta la scrittura privata in questione o comunque prestato il consenso per la vendita dell’immobile per cui è causa, sostiene che il contratto in parola concerneva un preliminare e non un contratto definitivo di compravendita, come del resto correttamente ritenuto dal giudice di 1^ grado, secondo il quale, il successivo atto pubblico era stato previsto dalle parte, “non tanto per ripetere, in una forma idonea ad ottenere la trascrizione, una volontà già definitivamente formata, ma per meglio precisare gli elementi di un contratto di cui si accennavano solo alcuni elementi essenziali”.

La doglianza non ha pregio, introducendo elementi di merito, non sindacabili in questa sede, la Corte territoriale ha invero precisato, con congrua e puntuale motivazione, in base a quali elementi la scrittura in esame deve qualificarsi come contratto definitivo di compravendita (v. pag. 4.5 sentenza).

Con il terzo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 47 del 1985, art. 40 e dell’art. 1419 c.p.c., nonchè dell’art 345 c.p.c.. Secondo l’esponente la dichiarazione di cui all’art. 40 Legge cit. era necessaria e doveva essere presentata nel giudizio di 1^ grado e non in quello d’appello, ciò che avrebbe comportato la nullità della scrittura privata, così come stabilito dal giudice di 1^ grado. L’allegazione della prevista dichiarazione doveva essere effettuata in primo grado e non nella successiva fase d’appello, non potendosi le stessa ritenersi alla stregua di un comune documento, la cui produzione era consentita dalla norma processuale all’epoca vigente.

La censura è infondata.

Il menzionato art. 40, al 3 comma prevede in effetti che la dichiarazione in questione può prodotta anche “… mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente che contenga la menzione omessa o al quale siano allegate la dichiarazione sostitutiva di atto notorio …”. Al riguardo questa S.C. ha ribadito che “… in tema di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto di compravendita di un immobile, la sussistenza della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40 rilasciata dal proprietario o da altro avente titolo, attestante l’inizio dell’opera in data anteriore al 2 settembre 1967, non costituisce un presupposto della domanda, bensì una condizione dell’azione, che può intervenire anche in corso di causa e sino al momento della decisione della lite. Ne consegue che la carenza del relativo documento è rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, con l’ulteriore conseguenza che sia l’allegazione, che la documentazione della sua esistenza, si sottraggono alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti e possono quindi avvenire anche nel corso del giudizio di appello, purchè prima della relativa decisione (Cass. Sez. U, n. 23825 del 11/11/2009).

Con il 4^ motivo, infine, l’esponente eccepisce la violazione e falsa applicazione dell’art. 215 c.p.c.; censura l’assunto della corte d’appello secondo cui la scrittura doveva ritenersi riconosciuta, in quanto la ricorrente non l’aveva disconosciuta quando si era costituita nel giudizio incidentale di sequestro conservativo; in realtà essa ricorrente era rimasta del tutto estranea al giudizio di merito essendosi costituita solo per il procedimento cautelare.

La doglianza è infondata, in quanto la ricorrente, come s’è detto, deve ritenersi costituita anche per il giudizio di merito, richiamate al riguardo le argomentazioni svolte a proposito della prima censura.

Pertanto la scrittura privata deve riconoscersi tacitamente riconosciuta ai sensi dell’art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2. Occorre altresì sottolineare che la Corte territoriale ha inoltre richiamato a questo proposito l’istanza per ricostruzione del fascicolo smarrito datata 5.7.95, che era stata notificata personalmente alla convenuta, nella quale si dava atto della produzione della scrittura privata sottoscritta dalle parti il (OMISSIS). Dunque detta scrittura – secondo quel giudice – doveva aversi per riconosciuta, ai sensi dell’art. 215 c.p.c., comma 1, n. 1, alla luce della sentenza della corte cost. n. 89/317.

Conclusivamente il ricorso dev’essere rigettato. Le spese processuali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

 

 

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