Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17419 del 20/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/08/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 20/08/2020), n.17419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17599-2018 proposto da:

K.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ROSARIA TASSINARI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585, PUBBLICO MINISTERO presso il

TRIBUNALE di BOLOGNA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 275/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 29/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO

ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Con sentenza depositata il 29 gennaio 2018, la Corte d’Appello di Bologna ha rigettato l’impugnazione proposta da K.D., proveniente dal Senegal, avverso l’ordinanza del 22 giugno 2016 del Tribunale di Bologna, che, confermando il provvedimento della Commissione Territoriale, gli aveva negato sia il diritto alla protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria), sia pure il diritto alla protezione per motivi umanitari.

2.- A base della decisione adottata la Corte emiliana ha posto, prima di tutto, il rilievo che la fattispecie concreta, come emergente dal racconto del richiedente, “non soddisfa le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di protezione, trattandosi di un fatto collegato a una vertenza di natura civile e privata, avente a oggetto la quota di eredità reclamata dall’appellante a suo zio”, nonchè quello della “inverosimiglianza” della vicenda narrata.

Ha rilevato, altresì, che per il tema della protezione sussidiaria “non si ravvisa la gravità del danno richiesta” dalla norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Quanto alla protezione umanitaria, poi, la sentenza ha escluso che nella fattispecie concreta vengano a conformarsi situazioni di vulnerabilità specificamente relative alla persona del richiedente.

3.- Avverso questa decisione ricorre K.D., svolgendo quattro motivi di cassazione.

Il Ministero non svolge difese nel presente grado del giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il ricorrente censura la decisione della Corte di Appello: (i) col primo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, per non avere la sentenza applicato il principio dell’onere della prova attenuato e non avere valutato la credibilità del richiedente alla luce dei parametri stabiliti dall’art. 3, comma 1, D.Lgs. cit. ; (ii) col secondo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. c), in merito ai responsabili della persecuzione; (iii) col terzo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non avere la sentenza correttamente esaminato la situazione politica e sociale del Senegal; (iv) col quarto motivo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1988, art. 5, comma 6, per non avere la sentenza esaminato correttamente la sussistenza dei requisiti di vulnerabilità presente nella fattispecie concreta.

5.- Il primo e il secondo motivo sono inammissibili.

Va osservato, al riguardo, che i motivi in discorso non si confrontano con una delle rationes decidendi della sentenza impugnata.

Al di là di ogni rilievo sulla credibilità del racconto, infatti, la sentenza ha basato la propria decisione sul riscontro che, nella specie, la stessa vicenda narrata dal richiedente non integrava, sotto il profilo oggettivo, gli elementi occorrenti per il riconoscimento del diritto di rifugio: mancando, in particolare, sia l’estremo della “persecuzione”, sia pure quello della causa razziale, religiosa, di nazionalità ovvero di appartenenza a gruppo sociale o politico.

Nè può ritenersi in qualche modo conferente con questi riscontri l’affermazione dal ricorrente svolta nel contesto del secondo motivo, per cui la persecuzione ben può provenire per rilevare ai fini del diritto di rifugio – anche da soggetti non statali.

6.- Il terzo motivo è fondato.

Per quanto concerne, invero, la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) del decreto succitato, va infatti osservato che secondo il consolidato insegnamento di questa Corte – è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base ad un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (cfr., tra le altre, Cass., 28 giugno 2018, n. 17075; Cass., 12 novembre 2018, n. 28990).

Al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto a indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (cfr., Cass., 26 aprile 2019, n. 11312). Nel caso concreto, per contro, la Corte territoriale non ha in alcun modo motivato sul tema relativo al (diniego del)la protezione sussidiaria in discorso.

7.- Il quarto motivo di ricorso risulta assorbito dall’accoglimento del terzo.

8.- Il ricorso va dunque accolto e cassata la sentenza impugnata, con rinvio della controversia alla Corte di Appello di Bologna che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Corte d’Appello di Bologna, che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2020

 

 

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