Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17419 del 19/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 19/08/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 19/08/2011), n.17419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.A. (OMISSIS), B.U. (OMISSIS),

N.S. (OMISSIS), V.L.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SAN REMO

1, presso CASA PETTORINO, rappresentati e difesi dagli avvocati NUZZI

AUGUSTO, DI MEGLIO VITTORIO, PACIFICO PASQUALE, giusta mandato in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

L.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA XX SETTEMBRE n. 3, presso lo studio dell’avvocato RAPPAZZO

ANTONIO, rappresentata e difesa dall’avvocato ROCCO DI TORREPADULA

NICOLA, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

LE.RO., C.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 26/2010 del TRIBUNALE di NAPOLI Sezione

Distaccata di ISCHIA, depositata il 20/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito per i ricorrenti l’Avvocato Vittorio Di Meglio che si riporta

agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti:

“1. – B.U., S.A., N.S. e V. L. ricorrono per la cassazione della sentenza n. 26/10 del 20.1.10 del Tribunale di Napoli – sez. dist. di Ischia, con cui è stata dichiarata inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi da loro dispiegata avverso l’esecuzione per obblighi di fare ai loro danni intentata da L.A.. Quest’ultima resiste con controricorso.

2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360-bis c.p.c. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a) – per essere ivi rigettato per inammissibilità del primo motivo e manifesta infondatezza del secondo, alla stregua delle considerazioni che seguono.

3. – La peculiarità della fattispecie sta in ciò, che i ricorrenti contestano l’ambito dell’esecuzione come individuato da un consulente nominato dall’ufficiale giudiziario designato ai sensi dell’art. 612 c.p.c. e che il g.e. qualifica l’azione dei ricorrenti come opposizione agli atti esecutivi rivolta direttamente contro l’atto di quest’ultimo.

4. – I ricorrenti sviluppano due motivi di cassazione: un primo, di nullità del procedimento (violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 612, 615 e 617 c.p.c., art. 2931 c.c. e art. 474 c.p.c.) per omessa pronuncia sul merito della doglianza circa l’estensione dell’oggetto dell’esecuzione, avendo essi sostenuto che alcuni dei manufatti identificati dal C.T.U. non erano compresi nel comando contenuto nel titolo esecutivo; un secondo, di violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 113 c.p.c. in relazione agli artt. 612, 613, 615 e 617 c.p.c.), ritenendo limitato, nell’esecuzione di obblighi di fare, l’intervento del g.e. alla designazione dell’ufficiale giudiziario e delle persone che devono adiuvarlo, tanto da ritenere immediatamente esperibile l’opposizione avverso gli atti di queste ultime.

5. – Orbene, benchè il mezzo di impugnazione in concreto azionato, cioè il ricorso per cassazione, corrisponda a quello determinato dalla qualificazione della domanda operata dal giudice che ha reso il provvedimento impugnato, avendola egli definita come opposizione agli atti esecutivi, questa Corte è vincolata al contenuto concreto dei due motivi di ricorso, come in effetti dispiegati: ed essi, proprio per come strutturati, non possono trovare accoglimento.

6. – E’ invero manifestamente infondato – anche ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1 – il primo motivo, visto che è perfettamente coerente con la qualificazione della domanda quale opposizione agli atti esecutivi l’omissione dell’esame del merito dopo la verifica della sua inammissibilità: infatti, l’omessa pronuncia, qualora cada su una domanda inammissibile, non costituisce vizio della sentenza e non rileva nemmeno come motivo di ricorso per cassazione, in quanto alla proposizione di una tale domanda non consegue l’obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito (da ultimo, con affermazione del relativo principio ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, Cass. ord. 2 dicembre 2010 n. 24445).

7. – Ed è infondato il secondo motivo: in primo luogo, nel caso di specie manca l’integrale trascrizione in ricorso (in violazione del principio dell’autosufficienza di questo) del provvedimento del g.e.

che i ricorrenti vorrebbero conclusivo della procedura e di quello dell’ufficiale giudiziario, da cui desumere che nessun ulteriore controllo sarebbe stato possibile per il g.e.; in secondo luogo ed in via dirimente, anche nell’esecuzione per obblighi di fare o di non fare il ruolo del giudice dell’esecuzione è immanente in funzione di controllo degli atti dell’esecuzione anche dopo la mera designazione dell’ufficiale giudiziario e delle modalità di concreta attuazione dei comandi contenuti nel titolo esecutivo, non potendosi dire affatto esaurita l’attività esecutiva con tale intervento. Ne consegue che anche gli atti successivi degli ausiliari, da chiunque nominati nel corso delle operazioni, vanno ricondotti al controllo del giudice dell’esecuzione, al quale, secondo la giurisprudenza consolidata richiamata dalla gravata sentenza, occorre dapprima rivolgersi in applicazione della disciplina relativa alla singola procedura esecutiva azionata (oltre a Cass. 21 marzo 2008 n. 7674, già citata nella gravata pronuncia, si veda ancor più di recente Cass. ord. 20 gennaio 2011 n. 13 35), salvo poi l’impugnativa del provvedimento, anche implicito, di detto giudice sulla doglianza avverso l’atto dell’ausiliario.

8. – In conclusione, si propone il rigetto del ricorso”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte; tuttavia, sia i ricorrenti che la controricorrente hanno presentato memoria, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., comma 3 ed il difensore dei primi è comparso in camera di consiglio per essere sentito; dal canto suo, la controricorrente – benchè ritualmente e tempestivamente avvisata – non ha chiesto di essere ascoltata.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di dovere fare proprio il contenuto della sopra trascritta relazione, alle cui conclusioni espressamente aderisce la controricorrente:

– quand’anche si potesse in astratto qualificare la domanda stessa come opposizione ad esecuzione, dovrebbe poi rilevarsi l’inammissibilità del proposto ricorso per cassazione: invero, essendo la qui gravata sentenza stata pronunciata dopo il 4 luglio 2009, essa sarebbe stata suscettibile esclusivamente di appello, in quanto a far tempo da tale data (ed in forza della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 49, comma 2, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado al 4.7.09, ai sensi del combinato disposto della stessa L. 69 del 2009, art. 58, commi 1 e 2) il testo dell’art. 616 cod. proc. civ. più non prevede – secondo la modifica di cui alla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 14, in vigore dal 1.3.06 e senza alcuna disciplina transitoria – la non impugnabilità delle sentenze su opposizioni ad esecuzione e quindi più non consente la diretta ricorribilità delle medesime per cassazione;

– del resto, la qualificazione della domanda come opposizione agli atti esecutivi è espressamente operata dalla gravata sentenza: e la ricostruzione della fattispecie nei termini di cui alla relazione è congruente con la così operata individuazione dell’oggetto;

– permane il rilievo dell’omessa integrale trascrizione nel ricorso per cassazione (in violazione del principio dell’autosufficienza di questo) del provvedimento del g.e. che i ricorrenti vorrebbero conclusivo della procedura e di quello dell’ufficiale giudiziario, da cui desumere che nessun ulteriore controllo sarebbe stato possibile per il g.e.; circostanza che, per la violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, inficia in radice il qui dispiegato gravame.

Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso va rigettato e le spese, in favore della controricorrente, conseguono alla soccombenza ed a carico solidale – per l’identità della posizione processuale – dei ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna B.U., S.A., N.S. e V.L., tra loro in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di L.A., liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2011

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