Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17419 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 25/05/2021, dep. 17/06/2021), n.17419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 09623/2015 R.G. proposto da:

NA.BI. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avv. Giorgio Sagliocco, elettivamente

domiciliata presso lo studio dell’avv. Pasquale Iannuccilli, in

Roma, via Lima 7.

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello Stato,

elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma, via dei

Portoghesi 12.

– controricorrente –

e contro

Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Mario Lucci, elettivamente

domiciliata presso lo studio del Dott. Roberto Cafarelli, in Roma,

via Quintiliano 9.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8380/50/2014 della Commissione Tributaria

Regionale della Campania, depositata il giorno 7 ottobre 2014.

Sentita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno 25

maggio 2021 dal Consigliere Giuseppe Fichera.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

NA.BI. s.r.l. impugnò la cartella di pagamento notificata da Equitalia Sud s.p.a., a seguito di un controllo automatizzato riferito all’IVA non versata nell’anno d’imposta 2008.

Il ricorso venne respinto integralmente in primo grado; proposto appello dalla NA.BI. s.r.l., la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza depositata il giorno 7 ottobre 2014, lo respinse.

Avverso la detta sentenza, NA.BI. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui resistono con controricorso Agenzia delle entrate e Equitalia Sud s.p.a..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso NA.BI. s.r.l. eccepisce la violazione del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 8-bis, nonchè degli artt. 53 e 97 Cost., avendo la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che la dichiarazione integrativa resa dalla contribuente fosse inutilizzabile, perchè presentata tardivamente dopo la scadenza dei termini fissati per la presentazione di quella relativa all’annualità successiva.

2. Preliminare è l’esame dell’eccezione, sollevata da entrambi i controricorrenti, di inammissibilità del ricorso per tardività della sua notifica, essendo decorso il termine lungo semestrale decorrente dal deposito della sentenza impugnata, risalente al 7 ottobre 2014.

2.1. L’eccezione è fondata, in quanto dall’esame degli atti non risulta la data in cui la ricorrente ha consegnato all’ufficiale giudiziario l’atto processuale per la notifica, essendo invece incontroversa circostanza che entrambi i destinatari dell’odierno ricorso, hanno ricevuto il plico, dopo il decorso del termine semestrale, nei giorni compresi tra 8 e 9 aprile 2015.

Nè in direzione contraria assume rilevanza la circostanza che sull’originale del ricorso in atti, risulta apposto un timbro a secco che riproduce la data “3 aprile 2014”, per la decisiva considerazione che non emergono elementi di sorta, tali da indurre a ritenere che il

cennato timbro sia stato apposto da un addetto alla ricezione degli atti dell’Ufficio che cura le notificazioni, difettando qualsivoglia segno grafico che possa consentire di attribuire la paternità del detto timbro.

3. Le spese seguono la soccombenza; sussistono i presupposti per l’applicazione nei confronti della ricorrente del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalle controricorrenti, liquidate per ciascuna in complessivi Euro 3.000,00, oltre agli accessori di legge, nonchè ad Euro 200,00 per Equitalia Sud s.p.a. e alle spese prenotate a debito dell’Agenzia delle entrate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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