Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17419 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/07/2017, (ud. 05/05/2017, dep.13/07/2017),  n. 17419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16338/2016 proposto da:

K.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MEDAGLIE D’ORO 169, presso lo studio dell’avvocato ITALA MANNIAS;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, QUESTURA DI ROMA, QUESTURA DI PIACENZA;

– intimati –

avverso il decreto del GIUDIC1 DI PACE di ROMA, depositato il

04/07/2016 ed emesso sul procedimento iscritto al n. 48963/2016

R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/05/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI

VIRGILIO.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con decreto emesso in udienza il 4/7/2016, il Giudice di Pace di Roma ha disposto la convalida del provvedimento del Questore di trattenimento di K.E. a seguito del decreto di espulsione emesso e notificato dal Prefetto di Piacenza il 1/7/2016, ritenendo infondata l’eccezione di incompetenza, essendo la straniera in condizione di illegalità, per inosservanza al precedente provvedimento di espulsione emesso a seguito del diniego della richiesta di asilo del 2015.

Ricorre la sig. K., con ricorso affidato a due motivi.

L’Amministrazione non ha svolto difese.

Il Collegio ha disposto la redazione della presente pronuncia nella forma della motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Col primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione delle norme sulla competenza, del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6, sostenendo che alla data del decreto di espulsione e della decisione del Giudice di Pace (4/7/2016) era ancora in corso il termine di gg. 30 per impugnare il provvedimento della Commissione territoriale (il provvedimento di reiezione della domanda è stato notificato alla parte il 1/7/2016), da cui il permanere della qualità di richiedente asilo e l’inderogabile competenza del Tribunale.

Il motivo è manifestamente fondato, attesa la permanenza della qualità di richiedente asilo in accordo con il disposto di cui alla Direttiva 2013/32/UE e secondo la previsione di cui al D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 2, comma 1, lett. a), secondo cui richiedente asilo è lo straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale su cui non è stata ancora adottata una decisione definitiva ovvero ha manifestato la volontà di chiedere tale protezione.

Ed ai sensi del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6, comma 5, è previsto che il richiedente asilo ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al Tribunale competente per la convalida del trattenimento o della proroga dello stesso.

Sulla questione, si richiama, tra le ultime, l’ordinanza 19336/2015, che ha affermato che in tema di immigrazione, è competente il tribunale, in composizione monocratica, del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 21, comma 2 e non il giudice di pace, a provvedere sulla proroga del trattenimento dello straniero in un centro di identificazione ed espulsione ove sia ancora pendente il termine per l’impugnazione del diniego di protezione internazionale reso dalla Commissione territoriale, dovendosi riconoscere anche a quest’ultimo la qualifica di richiedente asilo giusta le previsioni dell’art. 2, lett. c) e d), della direttiva 2005/85 CE sulle procedure per il riconoscimento e la revoca dello “status” di rifugiato.

Anche il secondo mezzo è manifestamente fondato, atteso che la sig. K. non aveva perso la qualità di richiedente asilo alla data del decreto di espulsione, secondo la definizione data dalla Direttiva 2013/32/UE, art. 2 lett. c, e quindi la parte versava nella situazione di inespellibilità del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 7 e art. 32, comma 4.

Il ricorso va pertanto accolto, va cassata la pronuncia impugnata e, decidendosi nel merito, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, va annullato il provvedimento di trattenimento della ricorrente; le spese seguono la soccombenza, con distrazione a favore dell’avv. Mannias, antistatario. Rilevato che dagli atti risulta esente il processo, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la pronuncia impugnata e, decidendo nel merito, annulla il provvedimento di trattenimento della ricorrente; condanna il Ministero dell’Interno alle spese, liquidate per il giudizio di merito in Euro 1300,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge, e per il presente giudizio, in Euro 3100,00, di cui Euro 100,00 esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge; con distrazione a favore dell’avv. Itala Mannias, antistatario.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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