Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17418 del 30/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 30/08/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 30/08/2016), n.17418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27440/2010 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati MAURO

RICCI, CLEMENTINA PULLI, ALESSANDRO RICCIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA BAFILE 3, presso lo studio dell’avvocato GAETANO GIACINTO

MANCUSI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3417/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/11/2009 R.G.N. 4583/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPERA;

udito l’Avvocato CAPANNOLO EMANUELA per delega verbale Avvocato RICCI

MAURO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Velletri P.A., titolare di pensione INPS, agiva nei confronti dell’Istituto previdenziale per l’accertamento della irripetibilità delle somme chieste in restituzione dall’ente con nota del 30.12.2002.

Il Tribunale – con sentenza del 15.3.2007 – accoglieva la domanda.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 22.4/21.11.2009, rigettava l’appello dell’INPS.

La Corte territoriale rilevava che la prova del carattere indebito della prestazione era a carico dell’INPS; il documento reddituale richiamato dall’ente appellante a fondamento dell’indebito era stato prodotto tardivamente, con conseguente inammissibilità della produzione e mancato assolvimento dell’onere probatorio.

Per la Cassazione della sentenza ricorre l’INPS, articolando un unico motivo illustrato con memoria.

Resiste con controricorso P.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo l’INPS lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., L. n. 448 del 2001, art. 38, commi 7 e 10, art. 2033 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c..

Censura la sentenza impugnata per avere posto a suo carico l’onere di provare la esistenza di un indebito oggettivo laddove, come affermato da questa Corte, a sezioni Unite, con sentenza nr. 18046/2010, nei giudizi instaurati dai pensionati in opposizione alle richieste di restituzione di prestazioni erogate, oggetto della domanda è la pretesa delle parti ricorrenti alla prestazione, con conseguente attribuzione alla parte privata dell’onere di provare il fondamento del diritto vantato.

Deduce che, quale effetto della corretta attribuzione del carico probatorio, non aveva rilievo decisivo la intempestività del deposito della documentazione reddituale e la conseguente statuizione della inammissibilità della produzione resa dalla Corte di merito.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

In tema di onere probatorio sulla ripetibilità dell’indebito previdenziale si sono pronunciate le Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 18046 del 04/08/2010, con cui si è affermato che “In tema d’indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d’attore, dal pensionato che miri ad ottenere l’accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l’ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l’esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (in senso conforme, Cass. 23.4.2015, n. 8281; 11.2.2016 nr. 2739).

Ne consegue che – contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale – spettava non all’Inps ma alla pensionata, originaria ricorrente, dimostrare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata ed in particolare l’esistenza di un titolo che consentisse di qualificare come adempimento quanto corrispostogli.

La sentenza impugnata, fondata su una non corretta attribuzione all’INPS del carico probatorio, deve essere pertanto cassata in applicazione del principio di diritto sopra esposto e gli atti rinviati ad altro giudice, che si individua nella Corte di Appello di Roma in diversa composizione, che provvederà ad una nuova valutazione degli elementi di prova alla luce del principio di diritto sopra esposto.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia – anche per le spese – alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2016

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