Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17418 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. II, 23/07/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 23/07/2010), n.17418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5489-2005 proposto da:

M.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato

e difeso dall’avvocato BARBERA GIOACCHINO;

– ricorrente –

contro

P.S., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GIULIO RUBINI 48/D, presso lo studio dell’avvocato CULLO R.

rappresentato e difeso dall’avvocato ASPRIELLO EMANUELE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 454/2004 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 25/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/05/2010 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso in

subordine il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato in data 7.6.97 P.S., conveniva in giudizio avanti al tribunale di Bari M.G. e premesso che quest’ultimo con scrittura privata dell'(OMISSIS) si era impegnato a vendergli una parte dei terreni di sua proprietà siti in agro di (OMISSIS) dell’estensione di mq 10.000 da stralciarsi da una maggiore estensione di circa ha 4 della particella (OMISSIS), dietro pagamento della somma di L. 200.000.000 già versata; che più precisamente con la stessa scrittura, le parti avevano stabilito: a) che esso P. dava mandato al M. di precedere alla presentazione di un Programma Integrato d’Intervento (P.I.) in attuazione dei programmi promossi dalla Regione Puglia, finalizzato alla riqualificazione urbana, comprendendo in esso anche il fondo promesso in vendita; b) che nell’ipotesi in cui il P.I. non fosse stato approvato entro il (OMISSIS), le parti sarebbero state obbligate alla sola compravendita del fondo; c) nell’ipotesi in cui il suddetto P.I. fosse stato approvato entro il suddetto termine, il M. si sarebbe impegnato a cedere al P. le cubature per mc. 7.000; in tal caso la promessa di vendita del fondo suddetto sarebbe stata consensualmente annullata per cui il P. avrebbe ritrasferito in capo all’attore il fondo promesso in vendita; d) che a fronte della cessione dell’indicate cubature il P. si sarebbe impegnato a versare al convenuto l’ulteriore somma di L. 250.000.000.

Tutto ciò premesso e precisato altresì che il menzionato P.I. non era stato approvato entro l’indicato termine di (OMISSIS) e ciononostante il convenuto si era rifiutato di stipulare il contratto definitivo di vendita del terreno, chiedeva l’attore la pronuncia della sentenza ex art. 2932 c.c. di trasferimento della proprietà della menzionata area di mq 10.000, con la quale doveva darsi atto altresì dell’ avvenuto pagamento della somma di L. 200.000.000, con condanna di esso convenuto al pagamento della pattuita penale di L. 100.000.000, ovvero al risarcimento dei danni. Si costituiva in giudizio il M. il quale si dichiarava disponibile a procedere al trasferimento del fondo, ma poneva come condizione che fosse inserito nello stipulando rogito, l’obbligo per il P. di ritrasferire a esso convenuto il fondo di cui trattasi nel caso in cui fosse intervenuta l’approvazione del ricordato P.I., insieme al pagamento dell’ulteriore somma di L. 250.000.000 per la cessione delle cubature, ritenendo che il patto in questione (di cui all’art. 5 del preliminare) non fosse soggetto ad alcun termine. In riconvenzionale, chiedeva il convenuto l’accertamento della sussistenza del menzionato obbligo ovvero, in subordine, la declaratoria di risoluzione del negozio e del conseguente inadempimento del P., con condanna di questi al pagamento della penale convenuta.

L’adito Tribunale di Bari, con sentenza n. 2307/2001 depos. in data 1 dicembre 2001, dichiarava risolto il contratto per mancanza di causa, senza alcun addebito alle parti, con integrale compensazione delle spese processuali. Riteneva il tribunale che le singole pattuizioni stabilite dalle parti, erano tutte collegate all’approvazione del programma d’intervento finalizzato alla riqualificazione urbana, per cui la mancata approvazione dello stesso, aveva reso “frustranea qualsiasi pattuizione, ivi compresa la vendita del suolo , patto di per sè inidoneo a realizzare l’intento delle parti”.

Avverso detta decisione proponeva appello il P. insistendo per l’accoglimento delle proprie domande; si costituiva il M. chiedendo il rigetto dell’impugnazione e proponendo appello incidentale per il mancato accoglimento della propria domanda riconvenzionale. L’adita Corte d’Appello di Bari, con sentenza n. 828/2002 depos. in data 25.05.2004 accoglieva integralmente l’appello principale del P. e dichiarava l’inammissibile l’impugnazione incidentale avanzata dal M., che condannava al pagamento delle spese del doppio grado. Secondo la Corte territoriale il termine del (OMISSIS) era stato stabilito nel preliminare in oggetto ai fini della stipula del contratto di cessione dell’area di mq. 10.000 in favore del P. e non già nel solo caso di esito negativo dell’approvazione del piano d’intervento, sottolineando che, in forza della clausola di cui all’art. 6 del detto preliminare, la vendita in favore dello stesso P., doveva avvenire ” …

comunque e non oltre il (OMISSIS)”. Peraltro lo stesso comportamento processuale tenuto dal convenuto non avrebbe legittimato l’interpretazione data dal primo giudice, considerato che il M. non si era opposto al trasferimento dell’area promessa in vendita, …”pretendendo soltanto che il P. dovesse ancora obbligarsi a retrocedere detto pezzo di terreno sino all’esito definitivo presso le autorità del piano presentato”.

Avverso la suddetta decisione il M. propone ricorso per cassazione articolato sulla base di un solo mezzo; resiste con controricorso il P.; le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo ed unico motivo si eccepisce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2932, 1362 e 1363 e.e. ; art. 112 e 333 c.p.c. nonchè l’omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della motivazione. La censura in esame verte prevalentemente sulP interpretazione delle clausola contrattuale ( art. 6) seguita dalla Corte territoriale ed in genere dello stesso preliminare di vendita intervenuto tra le parti in data 8.111995.

Si sostiene che la stipulazione dell’atto pubblico di compravendita del terreno prevista dall’art. 6 del contratto entro il termine del (OMISSIS), non per questo faceva venir meno gli obblighi stabiliti dall’art. 5 del preliminare a carico del P. (obbligo di retrocessione del fondo di cui trattasi) nel caso in cui fosse intervenuta l’approvazione del ricordato P.I., che poteva avvenire peraltro anche dopo l’indicata data del (OMISSIS). Ciò emergerebbe da una corretta interpretazione del preliminare atteso che la Corte barese aveva fondata la propria decisione quasi esclusivamente sulla menzionata clausola n. 6, senza però adeguatamente correlarla con le altra clausole contrattuali; pertanto “… l’interpretazione della volontà delle parti così data dal giudice per un verso contrasta con il contenuto di questa clausola contrattuale ; per altro verso non tiene conto del fatto che nell’interpretare il contratto occorre rispettare gli artt. 1362 e 1363 c.c.”.

Lamenta altresì l’esponente che la il giudicante non aveva inteso svolgere alcuna indagine per accertare se sussistesse in capo al P. l’obbligo di retrocessione in questione, adducendo l’avvenuta decadenza dell’appello incidentale con cui il ricorrente aveva reiterato tale pretesa. In realtà la posizione del P. doveva comunque essere valutata dal giudice poichè norma dell’art. 2932 c.c., comma 2 è compito dello stesso verificare se colui che chiede la pronuncia della sentenza “non esegua la prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge”.

La censura appare fondata.

Non v’è dubbio infatti che l’interpretazione del preliminare adottata dalla Corte territoriale, faccia quasi esclusivo riferimento alla clausola n. 6 dello stesso, senza però correlarla con le atre previsioni contrattuali, in speciale modo con quanto previsto dalla precedente clausola n. 5. Invero in tale ultima disposizione è stabilito che “… ove il progetto di P.I. venga approvato e vada a buon fine, il sig. P.S. fin da ora s’impegna a cedere il terreno promessogli in vendita al sig. M.G. e quest’ultimo s’impegna di contro a vendere al signor P.S. una o più concessioni edilizie”; nella parte finale dello stesso articolo è previsto che ” …ai trasferimenti delle concessioni e dei relativi terreni si provvederà contestualmente alla retrocessione del terreno di cui all’art. 2, oggetto del presente atto, con contestuale versamento della somma di L. 250.000.000″.

Dall’esame del preliminare appare evidente la chiara correlazione esistente tra le due clausole in esame: il termine retrocessione del terreno” ivi richiamato presuppone necessariamente che via sia stato il previo trasferimento della proprietà terreno stesso dal M. al P. mediante l’atto pubblico di compravendita; il cespite in questione cioè dev’esser entrato nella sfera patrimoniale di quest’ultimo, prima di essere eventualmente restituito all’originario venditore. Inoltre appare evidente che la previsione di stipula dell’atto di trasferimento del terreno entro il termine di cui al 31.12.96 prevista dalla clausola n. 6, non si pone in alcun contrasto con quanto disposto dalla precedente clausola n. 5, ma anzi con essa dev’essere necessariamente integrata, nel senso che l’eventuale approvazione del P.I. anche dopo il (OMISSIS), non faceva venire meno in capo al P. gli specifici obblighi previsti a suo carico da tale clausola. Ne discende che il rifiuto del P. di inserire nell’atto definitivo di compravendita quanto contemplato dal menzionato art. 5 (la retrocessione del terreno nel caso di approvazione del piano d’intervento), si i sta tradotto, in definitiva, nel rifiuto di rendere la prestazione promessa, per cui egli non poteva chiedere la pronuncia ex art. 2932 c.c., comma 2.

Conclusivamente deve ritenersi fondata la censura esaminata, ciò che comporta l’accoglimento del ricorso, con la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Bari.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Bari.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

 

 

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