Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17418 del 20/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/08/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 20/08/2020), n.17418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17596-2018 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ROSARIA TASSINARI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585, PUBBLICO MINISTERO presso il

TRIBUNALE di BOLOGNA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 151/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 16/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO

ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Con sentenza depositata il 16 gennaio 2018, la Corte d’Appello di Bologna ha rigettato l’impugnazione proposta da D.M., proveniente dalla Guinea Bissau, avverso l’ordinanza del 8 giugno 2016 del Tribunale di Bologna, che, confermando il provvedimento della Commissione Territoriale, gli aveva negato sia il diritto alla protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria), sia pure il diritto alla protezione per motivi umanitari.

2.- A base della decisione adottata la Corte emiliana ha posto, prima di tutto, la formulazione di un giudizio di non credibilità del racconto del richiedente, ritenuto “privo di attendibilità sia intrinseca che estrinseca”, “generico” e “incoerente”. Ha aggiunto, per il tema della protezione sussidiaria, che “non sussiste in Guinea Bissau una situazione di violenza indiscriminata”: “il sito della Farnesina parla di una generica situazione di insicurezza”. Quanto alla protezione umanitaria, la sentenza ha affermato essere “evidente come il soggetto richiedente non rientri in alcuna categoria vulnerabile”: l'”epidemia da virus ebola non ha interessato la Guinea Bissau”.

3.- Avverso questo provvedimento ricorre D.M.,

articolando tre motivi di cassazione.

Il Ministero non ha svolto difese in questo grado del giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il ricorrente censura la decisione della Corte di Appello: (i) col primo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, per non avere la sentenza applicato il principio dell’onere della prova attenuato e non avere valutato la credibilità del richiedente alla luce dei parametri stabiliti dall’art. 3, comma 1, del decreto legislativo cit.; (ii) col secondo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non avere la sentenza correttamente esaminato la situazione politica e sociale della Guinea Bissau; (iii) col terzo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1988, art. 5, comma 6, per non avere la sentenza esaminato correttamente la sussistenza dei requisiti di vulnerabilità presente nella fattispecie concreta.

5.- Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Esso non si confronta con la ratio decidendi adottata dalla Corte emiliana.

Il motivo assume che non è stata “attribuita credibilità all’elemento di prova rappresentato dalla prodotta fotografia che lo raffigura, deducendo che la stessa è reperibile su internet”. Per contro, la sentenza – oltre a non svolgere alcuna deduzione su ipotetiche fotografie raffiguranti il richiedente – si sofferma, in principale, sulla mancanza di “riferimenti temporali” e di “elementi circostanziali” della narrazione effettuata dal richiedente.

6.- Il secondo motivo è fondato.

Per quanto concerne, invero, la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) del decreto cit., va infatti osservato che secondo il consolidato insegnamento di questa Corte – è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (cfr., tra le altre, Cass., 28 giugno 2018, n. 17075; Cass., 12 novembre 2018, n. 28990).

Al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto a indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (cfr., Cass., 26 aprile 2019, n. 11312). Ciò che, nel caso concreto, la Corte territoriale non ha provveduto a fare, limitandosi a un generico riferimento al “sito della Farnesina”, senza altre indicazioni neppure di ordine temporale.

7.- Il terzo motivo di ricorso risulta assorbito dall’accoglimento del secondo.

8.- Il ricorso va dunque accolto e cassata la sentenza impugnata, con rinvio della controversia alla Corte di Appello di Bologna che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Corte d’Appello di Bologna, che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2020

 

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