Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17418 del 19/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 19/08/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 19/08/2011), n.17418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.C.G. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio

dell’avvocato BOSCHI ETTORE, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MARTONE MICHEL giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ORDINE PROVINCIALE DI ROMA DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DARDANELLI 13, presso lo

studio dell’avvocato TANGARI SALVATORE, che lo rappresenta e difende

giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

MINISTERO della SALUTE, PROCURATORE della REPUBBLICA PRESSO il

TRIBUNALE di ROMA;

– intimati –

avverso la decisione n. 67/2009 della COMMISSIONE CENTRALE PER GLI

ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE dell’11/05/09, depositata il

22/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nei primi mesi dell’anno 2006 il dott. S.C.G., nell’ambito di un’inchiesta avente ad oggetto fatti criminosi perpetrati ai danni di due ASL di Roma, venne tratto in arresto per rispondere dei reati di cui agli artt. 416, 319, 319 bis, 321, 314 e 479 cod. pen..

Definiti i giudizi con sentenza di patteggiamento, fu avviato nei confronti dello stesso procedimento disciplinare in relazione alla commissione di reati contro il patrimonio, contro la fede pubblica e contro la pubblica amministrazione.

All’esito del procedimento al dott. S. venne irrogata la sanzione della radiazione dall’Albo professionale.

Il ricorso proposto dall’incolpato alla Commissione Centrale è stato da questa respinto in data 22 marzo 2010.

Per la cassazione di detta pronuncia ricorre il dott. S. C.G., formulando quattro motivi, illustrati anche da memoria, e notificando l’atto all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Roma, al Ministero della Salute e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Solo il primo ha notificato controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Con il primo motivo l’impugnante lamenta violazione del comb.

disp. art. 445 c.p.p., comma 1 bis, e art. 653 cod. proc. pen., nonchè degli artt. 3, 24 e 111 Cost., ex art. 360 c.p.c., n. 3. Le critiche si appuntano contro il rilievo dato dalla Commissione Centrale alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, alla quale impropriamente sarebbe stata attribuita efficacia di giudicato, nel giudizio disciplinare, quanto alla sussistenza dei fatti, alla loro illiceità penale e all’affermazione della responsabilità dell’imputato.

1.2 Con il secondo mezzo il ricorrente denuncia violazione del D.P.R. n. 221 del 1950, art. 42, commi 1 e 2, lett. a) in relazione agli artt. 3, 25, 27 e 111 Cost., D.P.R. n. 221 del 1950, art. 47, comma 1, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Le censure hanno ad oggetto la ritenuta infondatezza della lamentata eccessività della sanzione irrogata, motivata sull’assunto che il sanitario era stato condannato per delitti non colposi puniti con la pena edittale della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, e che inoltre era stata dichiarata a carico dello stesso l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni. Tali affermazioni sarebbero in contrasto con il principio, pacifico nella giurisprudenza di legittimità, per cui ogni automatismo nell’applicazione di sanzioni disciplinari come conseguenza di condanne penali deve ritenersi in contrasto con i richiamati precetti costituzionali (confr. Cass, sez. un. 7 settembre 1990, n. 9228).

Aggiunge l’esponente che ingiustamente gli sarebbe stata comminata una sanzione per reati commessi al di fuori dall’esercizio della professione medica. 1.3 Con il terzo motivo l’impugnante deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizi motivazionali con riferimento alla ritenuta congruità della sanzione della radiazione dall’albe professionale del sanitario.

1.4 Con il quarto mezzo denuncia violazione del D.P.R. n. 221 del 1950, art. 50ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Assume che inopinatamente la Commissione aveva fatto decorrere il provvedimento di radiazione dal 15 giugno 2010, il che, considerato che il sanitario radiato dall’albo può essere reiscritto, purchè siano decorsi cinque anni dal provvedimento di radiazione e, se questo derivò da condanna penale, purchè sia intervenuta riabilitazione, di fatto comportava un prolungamento del termine per la reiscrizione.

2.1 Si prestano a essere esaminati congiuntamente, per la loro evidente connessione, i primi tre motivi di ricorso.

Essi sono infondati per le ragioni che seguono. Questa Corte ha a più riprese statuito che, a norma degli artt. 445 e 653 cod. proc. pen., come modificati dalla L. 27 marzo 2001, n. 97, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d.

patteggiamento) hanno efficacia di giudicato – nei giudizi disciplinari che si svolgano davanti alle pubbliche autorità – quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso (confr. Cass. civ. sez. un. 9 aprile 2008, n. 9166; Cass. civ. sez. un. 26 luglio 2004, n. 13975) . Ne consegue che la decisione della Commissione, che a tali principi si è uniformata, è giuridicamente corretta.

2.2 Peraltro, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la sanzione della radiazione non è stata affatto irrogata in maniera automatica. Ancorchè al fine di confutare l’assunto dell’allegata estraneità dei reati ascritti allo S. all’arte medica e dunque della loro inidoneità a essere valutati sotto il profilo disciplinare, la Commissione ha affermato che il sanitario aveva tenuto un comportamento gravemente disdicevole, non consono al decoro della professione, abusando a proprio vantaggio della carica pubblica rivestita: considerazioni che, come correttamente rilevato dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, escludono qualsivoglia automatismo sanzionatorio.

2.3 Infine la sussistenza del potere disciplinare per comportamenti tenuti nello svolgimento di attività diverse da quelle strettamente professionali è stato affermata più volte da questa Corte (confr.

Cass. civ. sez. un. 24 agosto 1999, n. 597, Cass. civ. sez. un. 10 agosto 1996, n. 7401, Cass. civ. sez. un. 15 giugno 1994, n. 5788, tutte relative alla professione di avvocato; Cass. civ. 3 aprile 2000, n. 4011, relativa alla professione di geometra; Cass. civ. 10 dicembre 1993, n. 12165, a proposito della professione di ingegnere;

Cass. civ. 21 maggio 2004, n. 9704, relativo ad esercente una professione sanitaria). Segnatamente è stato precisato che il potere disciplinare nei confronti dei professionisti non si riferisce solo alla professione espletata secondo un modello organizzativo autonomo, ma anche a fatti e violazioni connessi allo svolgimento di ogni attività che sia estrinsecazione delle particolari conoscenze tecniche attestate dal titolo di studio, di talchè esso può essere esercitato con riguardo a violazioni di norme deontologiche inerenti l’esercizio di attività comunque legata allo status del professionista e svolta nell’ambito del rapporto di lavoro, privato o pubblico (Cass. 23 luglio 1993, n. 8329; Cass. 18 maggio 2000, n. 6469; Cass. 23 gennaio 2002, n. 747; Cass. 29 maggio 2003, n. 8639).

Con specifico riferimento alle professioni sanitarie, è stato poi evidenziato che il D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, art. 38 (“approvazione del regolamento per l’esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostruzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse”) prevede che sono sottoposti a procedimento disciplinare i sanitari “che si rendano colpevoli di abusi e mancanze nell’esercizio della professione e, comunque, di fatti disdicevoli al decoro professionale”. In base a tale disposizione, dunque, possono integrare illecito disciplinare comportamenti tenuti dagli iscritti anche se nello svolgimento di attività diverse dall’esercizio della professione, quante volte il comportamento sia suscettibile di essere considerato di pregiudizio per il decoro della professione.

In sostanza, gli appartenenti a categorie professionali, al pari degli esercenti funzioni costituzionali, sono soggetti a sanzioni disciplinari sia per condotte c.d. funzionali, che per fatti extrafunzionali, sempre che le une e gli altri siano idonei a incidere sulla connotazione deontologica della categoria di riferimento (confr. Cass. civ. 31 maggio 2006, n. 13004; Cass. civ. 21 maggio 2004, n. 9704).

Ne deriva l’assoluta infondatezza dei rilievi critici svolti, in parte qua, dal ricorrente.

3 L’ultimo motivo di ricorso, infine, è inammissibile sia in quanto la prospettata questione non è trattata nel provvedimento impugnato ed è quindi nuova; sia in quanto essa è meramente ipotetica, non essendo ancora maturate le condizioni per la reiscrizione, di talchè il ricorrente non ha alcun interesse attuale alla sua decisione.

Il ricorso è respinto.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.700,00 (di cui Euro 2.500,00 per onorari), oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2011

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