Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17418 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/07/2017, (ud. 05/05/2017, dep.13/07/2017),  n. 17418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6777/2016 proposto da:

K.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VERONA 9,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI ONOFRI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA UFFICIO TERITORIALE DEL GOVERNO – C.F. (OMISSIS), in

persona del Prefetto pro tempore, QUESTURA DI ROMA in persona del

Questore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il

05/01/2016, emessa sul procedimento iscritto al n. 52892/2015 RG.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/05/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI

VIRGILIO.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con ordinanza del 5/1/2016, il Giudice di Pace di Roma ha respinto il ricorso di K.D. avverso il decreto di espulsione del 20/8/2015, rilevando che lo straniero, in possesso di passaporto rilasciato dall’Autorità Albanese con scadenza del 15/12/2020, entrato in Italia il 20/4/2015 attraverso la frontiera di (OMISSIS), si era trattenuto nel territorio nazionale in assenza della comunicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 27, comma 1 bis.

Ricorre il K., sulla base di quattro motivi.

La Prefettura e la Questura di Roma si difendono con controricorso.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia il vizio ex art. 112 c.p.c., sostenendo di non essersi sottratto ai controlli di frontiera ma di essere entrato regolarmente, attraverso la frontiera di Fiumicino, con un regolare volo di linea e che il Giudice, smentendo anche quanto indicato nel decreto di espulsione circa l’elusione dei controlli di frontiera, non si è altresì pronunciato sulla questione sollevata, della violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2.

Col secondo, sostiene che, a fronte del disconoscimento del dato indicato dall’Autorità circa la data d’ingresso in Italia, il Giudice avrebbe dovuto verificare la documentazione prodotta, da cui risultava avvenuto l’ingresso il 17/6/2015 e non il 20/4/2015, da cui la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, atteso che il decreto di espulsione è stato emesso entro il periodo dei 90 giorni.

Col terzo, deduce che la notifica del provvedimento non si sarebbe mai realizzata, perchè la parte non avrebbe ben capito il tenore del provvedimento; che il Giudice non ha tenuto conto della L. n. 67 del 2007 e del D.M. 26 luglio 2007, attuativo della stessa, per essere in possesso di passaporto dell’area Schengen al momento dell’ingresso in Italia, da cui l’illegittimità del provvedimento prefettizio basato sulla sottrazione ai controlli di frontiera.

Col quarto, si duole della violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. a), per essere entrato attraverso la frontiera di (OMISSIS) e non sottraendosi ai controlli di frontiera.

I motivi primo, secondo e quarto possono essere valutati unitariamente e sono da ritenersi manifestamente fondati, rimanendo assorbito il terzo mezzo.

E’ di chiara evidenza infatti come il Giudice di Pace sia incorso nel vizio di extrapetizione, avendo considerato una fattispecie diversa da quella dedotta nel decreto di espulsione, ritenendo legittimo l’ingresso in Italia del K., con passaporto albanese (rientrante nell’area di operatività del visto Schengen), a fronte della indicazione del decreto prefettizio di ingresso dello straniero, avvenuto sottraendosi ai controlli.

Ed il K. è titolare di visto Schengen, e, come affermato nella pronuncia di questa Corte 3694/2013, 24810/2010, lo straniero, in possesso incontestato di un passaporto con timbro uniforme Schengen (come riconosciuto anche nel provvedimento impugnato), al momento dell’ingresso dell’Italia, non è entrato sottraendosi ai controlli di frontiera, ma in modo regolare, alla luce delle modalità previste dal D.M. 26 luglio 2007, attuativo della L. n. 67 del 2007 e, continua detta pronuncia” secondo l’orientamento univoco di questa sezione, infatti, “Nel giudizio ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8 e art. 13 bis bis, avente ad oggetto la verifica della pretesa espulsiva dello Stato, a fronte della quale può recedere il diritto soggettivo dello straniero extracomunitario a permanere nello Stato, poichè le ipotesi di violazione che possono giustificare l’espulsione sono rigorosamente descritte dalla vigente normativa, configurandosi il provvedimento espulsivo come atto a contenuto vincolato, la materia d’indagine è costituita dalla sussistenza della specifica ipotesi contestata all’espellendo ed assunta a dichiarato presupposto dell’espulsione; ne consegue che, disposta tale ultima misura per essersi lo straniero sottratto ai controlli di frontiera e verificata, in fatto, l’insussistenza, di una tale circostanza, l’espulsione non può essere confermata dal giudice. (Cass. 210/2005; 20668/2005) – il principio sopra indicato è stato, peraltro, specificamente applicato ad una fattispecie sostanzialmente coincidente a quella formante oggetto del presente giudizio nella pronuncia 24810/2010, così massimata: “In tema di opposizione al decreto di espulsione amministrativa dello straniero, qualora questo sia stato adottato per ingresso clandestino nello Stato, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 e l’opponente deduca la disponibilità, all’atto dell’attraversamento della frontiera italiana, di un visto generale “Schengen” all’entrata nello Stato italiano (visto uniforme di cui alla L. n. 388 del 1993, art. 13, comma 2, di ratifica dell’Accordo di Schengen), e cioè di un visto d’ingresso rilasciato da uno dei paesi aderenti, deve essere esclusa l’ipotesi di entrata clandestina nello Stato, rilevando l’apposizione del timbro di ingresso sul documento identificativo da parte dell’Autorità di frontiera al solo fine di computare il tempo per il tempestivo inoltro della richiesta di titolo di soggiorno”.

Inoltre, il Giudice di Pace ha omesso di pronunciarsi sul punto decisivo della controversia, della data di ingresso in Italia, che il K. ha sostenuto, allegando documentazione, essere il 17/6/2015 e non già il 20/4/2015, da cui, in tesi, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, per rientrare il decreto di espulsione nel termine di gg. 90, previsto per la permanenza nel territorio italiano senza necessità d adempimenti.

Va pertanto cassato il provvedimento impugnato, con rinvio al Giudice di Pace di Roma in persona di diverso magistrato, che si atterrà a quanto sopra rilevato, e che provvederà a statuire anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

 

La Corte accoglie i motivi primo, secondo e quarto, assorbito il terzo, cassa la pronuncia impugnata e rinvia al Giudice di Pace di Roma in persona di diverso magistrato, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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