Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17417 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. III, 28/06/2019, (ud. 07/03/2019, dep. 28/06/2019), n.17417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28322-2017 proposto da:

S.P., B.S., S.A., S.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUIGI LILIO 95, presso lo

studio dell’avvocato TEODORO CARSILLO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che da cui è rappresentato e

difeso per legge;

– controricorrente –

e contro

PROVINCIA RELIGIOSA SAN PIERO ORDINE OSPEDALIERO SAN GIOVANNI DI DIO

FATEBENEFRATELLI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6525/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/03/2019 dal Consigliere Dott. CRISTIANO VALLE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

E’ impugnata, con tre motivi di ricorso, la sentenza della Corte di appello di Roma, n. 06525 del 03/11/2016, che ha rigettato l’impugnazione avverso sentenza del Tribunale, della stessa sede, di rigetto di domanda di risarcimento danni da emotrasfusione, proposta nei confronti del Ministero della Salute e della Provincia Religiosa San Pietro dell’Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli.

Il primo mezzo è formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione agli artt. 2935 e 2947 c.c. in ordine all’individuazione dl momento di decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni.

Il secondo, proposto sulla base del n. 4 dell’art. 360 c.p.c., comma 1, censura la sentenza d’appello per violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 6, per omessa motivazione sulle ragioni del rigetto dell’impugnazione.

Il terzo motivo è formulato per violazione e falsa applicazione degli artt. 1218,2043 e 2697 c.c. e artt. 40 e 42 c.p.. Non avendo la Corte territoriale motivato sulla prova della non imputabilità da parte dell’ospedale facente capo alla Provincia Religiosa san Giovanni di Dio.

Al ricorso resistono, con separati controricorsi, il Ministero della Salute e la Provincia Religiosa San Pietro dell’Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio – Fatebenefratelli.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo ed il secondo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.

Essi sono fondati.

La Corte territoriale ha ritenuto di ancorare la decorrenza del termine di prescrizione alla data di accertamento della positività al virus HCV al 1998 a fronte di emotrasfusioni risalenti al 1991.

Nel far ciò la sentenza in scrutino ha richiamato giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 23635 del 2015), che tuttavia, non ha correttamente applicato, avendo apoditticamente fatto riferimento al solo momento della conoscenza della positività al virus HCV (risalente nella specie al 1998), senza in alcun modo prendere in considerazione l’ulteriore presupposto, individuato dalla giurisprudenza di questa Corte della ascrivibilità causale della malattia all’emotrasfusione, sulla base delle cognizioni al momento dal quale (Cass. n. 22045 del 22/09/2017) la “malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche da apprezzarsi in riferimento al sanitario o alla struttura sanitaria cui si è rivolto il paziente, dovendosi accertare se siano state fornite informazioni atte a consentire all’interessato il collegamento con la causa della patologia o se lo stesso sia stato quanto meno posto in condizione di assumere tali conoscenze”.

Nel caso di specie detto accertamento è del tutto mancato, avendo la Corte territoriale omesso di scrutinare la deduzione, reiterata in fase di appello, relativa al fatto che l’effettiva cognizione del nesso causale tra emotrasfusione e virus si era avuta successivamente al 1998, al compimento di ulteriori accertamenti diagnostici effettuati nel 2006 presso struttura sanitaria pubblica (ospedale San Filippo Neri di Roma) a seguito dei quali la Bianco aveva inoltrato, in data 31 maggio 2006, domanda per ottenere l’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992.

Il diverso riferimento temporale, ove adeguatamente esaminato, avrebbe verosimilmente comportato il rigetto dell’eccezione di prescrizione del Ministero della Salute.

I primi due motivi del ricorso devono, pertanto, essere accolti.

Il terzo motivo del ricorso è, viceversa infondato.

E’, infatti, da escludere profilo di responsabilità nei confronti della singola struttura sanitaria (nella specie Ospedale della Provincia Religiosa san Giovanni di Dio – Fatebenefratelli), essendo oramai costante l’orientamento che ascrive la responsabilità al Ministero della Salute per omesso controllo (Cass. n. 11360 del 10/05/2018 “In tema di patologie conseguenti ad infezioni con i virus HBV, HIV e HCV, contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, il Ministero della salute è responsabile per i danni, provocati dall’omesso comportamento attivo di vigilanza e controllo in ordine alla effettiva attuazione da parte delle strutture sanitarie addette al servizio, di quanto ad esse prescritto al fine di prevenire ed impedire la trasmissione di malattie mediante sangue infetto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, accertato il comportamento omissivo con riferimento a trasfusioni eseguite nel 1992, aveva affermato la responsabilità del Ministero per i danni provocati dal contagio dell’epatite B)” e, quindi, Cass. n. 26152 del 12/12/2014: “Il Ministero della salute è tenuto ad esercitare un’attività di controllo e di vigilanza in ordine alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell’uso degli emoderivati sicchè risponde, ai sensi dell’art. 2043 c.c., dei danni conseguenti ad epatite ed a infezione da HIV, contratte da soggetti emotrasfusi, per omessa vigilanza sulla sostanza ematica e sugli emoderivati”, e, in precedenza, Sez. U n. 00576 del 11/01/2008, che aveva affermato la responsabilità del detto Ministero ai sensi dell’art. 2043 c.c. e non in forza dell’art. 2050 c.c.).

Il terzo motivo di ricorso deve, quindi, essere rigettato.

L’accoglimento dei primi due mezzi del ricorso comporta che la sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata, in relazione ai motivi accolti.

La causa è rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

Al giudice del rinvio è demandato di provvedere anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 deve darsi atto dell’insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

accoglie i primi due motivi di ricorso, rigettato il terzo;

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, il 7 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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