Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17417 del 20/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/08/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 20/08/2020), n.17417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITTUTTI Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15594-2018 proposto da:

E.A.E.I.K., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio del Dott. ALFREDO PLACIDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELE ROMITI;

– ricorrente –

Contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI

BOLOGNA;

– intimato –

Avverso il decreto n. R.G. 343/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositato il 13/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO

ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Con ricorso del marzo 2016, E.A.E.I.K. e J.N., cittadini del Marocco, hanno chiesto al Tribunale per i minorenni di Bologna l’autorizzazione a permanere sul territorio italiano nell’interesse di E.E.I.R., loro figlio minorenne (nato nel 2012).

Con decreto depositato l’8 maggio 2017, il Tribunale ha accolto la richiesta della madre e respinto invece quella del padre. Ha rilevato, in proposito, che “non sussistono i medesimi requisiti per la figura paterna, gravato da diversi precedenti penali esitati in condanne definitive per reati gravi, legati alla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti che hanno portato a periodi di carcerazione anche lunghi; tali numerose condanne appaiono fortemente ostative al rilascio del permesso, apparendo testimonianza di una condotta di vita in netto contrasto con la volontà di integrazione all’interno della società civile”.

2.- Successivamente, la Corte di Appello di Bologna ha respinto, con decreto del 13 novembre 2017, il reclamo presentato al riguardo da E.A.E.I.K..

La Corte territoriale ha ritenuto, in proposito, che il padre “ha tenuto una condotta non coerente con i doveri di responsabilità genitoriale”.

Ha fondato tale valutazione sulla relazione del commissariato di PS di Cesana (nel 2007, arresto per spaccio di stupefacenti, con conseguente condanna; nel 2011, inottemperanza al decreto di espulsione emesso dal prefetto di Nuoro; nel 2014, “guida di autoveicolo sprovvisto di copertura assicurativa Rca”, secondo quanto controllato dalla polizia stradale di Carbonia).

E ne ha dedotto che “comparando le esigenze di tutela della collettività (sicuramente apprezzabili, tenuto conto dei precedenti penali e di polizia del Kamal…) con le esigenze di tutela della prole”, le “prime debbano considerarsi prevalenti”: “Kamal, infatti, ha ripetutamente dimostrato di non volere adeguare la propria condotta alle disposizioni di legge dell’ordinamento italiano”.

3.- Avverso questo provvedimento E.A.E.I.K. ha presentato ricorso per cassazione, fondato su di un motivo. Il Procuratore generale non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il motivo di ricorso assume “violazione di legge, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 28, comma 3 e art. 31, nonchè all’art. 8 CEDU e agli artt. 3 e 9 Convenzione sui diritti del fanciullo (New York, 20. Novembre 1989)”.

Osserva il ricorrente che i giudici del merito hanno fatto “derivare automaticamente dalla condanna penale e dal periodo di carcerazione l’impossibilità a permanere sul territorio” italiano. Per contro, essi avrebbero dovuto “effettuare una valutazione prognostica rispetto alle conseguenze per il minore derivanti dall’allontanamento del padre… e poi compararle con le esigenze di pubblica sicurezza”.

Aggiunge inoltre che, comunque, la “motivazione rispetto alla presunta pericolosità sociale del sig. E.A. risulta del tutto illogica e contraddittoria”. La condanna per spaccio di stupefacenti è risalente nel tempo, come anche anteriore alla nascita del figlio; il provvedimento di espulsione è stato annullato con decreto del giudice di pace del 29 febbraio 2012, secondo quanto pure evidenziato nel reclamo; la guida di una autovettura non coperta da assicurazione non integra gli estremi del reato, come per contro ritenuto dalla Corte di Appello, “essendo punito, ai sensi dell’art. 193 C.d.S., soltanto con una sanzione amministrativa”.

5.- Il ricorso è fondato e va quindi accolto.

5.1.- In proposito, va prima di tutto rilevato che la Corte felsinea non ha in alcun modo ponderato – nel contesto della valutazione effettuata – il pur sussistente diritto del minore alla protezione e alla cura necessarie per il suo benessere e a intrattenere regolarmente relazioni e contatti diretti con i propri genitori (cfr., in specie, l’art. 24 Carta di Nizza). Più in particolare, il decreto impugnato non ha tenuto conto dell’esigenza di stabilità affettiva – come nel concreto connessa alla presenza paterna – di un bambino in età prescolare o, comunque, appena scolare.

Secondo l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la “temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non richiede necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, ma può comprendere qualsiasi danno effettivo e obiettivamente grave che deriva o deriverà al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto, in considerazione dell’età o delle condizioni di salute del minore sia fisica che psichica” (cfr. Cass., 21 febbraio 2018, n. 4197).

5.2.- Va, d’altra parte, pure precisato – con distinto ordine di osservazioni – che la pronuncia della Corte territoriale non ha correttamente affrontato e svolto la valutazione inerente al tema della eventuale pericolosità del richiedente. Nella sostanza, la Corte non è andata oltre la mera elencazione di una serie di eventi: l’unico di rilievo dei quali – lo spaccio di stupefacenti – risulta non poco risalente nel tempo.

Per contro, la giurisprudenza di questa Corte ha puntualizzato che “in tema di autorizzazione all’ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di minore straniero che si trova in territorio italiano, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 1, il diniego non può essere fatto derivare automaticamente dalla pronuncia di condanna per uno dei reati che lo stesso testo unico considera ostativi all’ingresso o al soggiorno dello straniero, atteso che la deroga alle altre disposizioni del t.u. (comprese quelle che prevedono reati ostativi) comporta l’esclusione che la sussistenza di una o più condanne per tali reati possa automaticamente comportare il diniego del permesso in questione. Nondimeno la detta condanna è destinata a rilevare, al pari delle attività incompatibili con la permanenza in Italia, in quanto suscettibile di costituire una minaccia concreta ed attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale, e può condurre al rigetto della istanza di autorizzazione all’esito di un esame circostanziato del caso e di un bilanciamento con l’interesse del minore, al quale la detta norma, in presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico, attribuisce valore prioritario ma non assoluto (cfr. Cass. S.U., 12 giugno 2019, n. 15750).

6.- Va dunque cassato il decreto impugnato e la controversia rinviata alla Corte di Appello di Bologna, che la esaminerà in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia la controversia alla Corte di Appello di Bologna, che la esaminerà in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2020

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