Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17417 del 19/08/2011
Cassazione civile sez. VI, 19/08/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 19/08/2011), n.17417
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.G.B. (OMISSIS), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA VITO GIUSEPPE CALATI 100-C, presso lo studio
dell’avvocato GIARDIELLO ENZO, rappresentato e difeso dall’avvocato
CAPASSO ANTONIETTA giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
ORDINE dei MEDICI CHIRURGHI e degli ODONTOIATRI della PROVINCIA di
AVELLINO, MINISTERO della SALUTE, PROCURATORE della REPUBBLICA PRESSO
il TRIBUNALE di AVELLINO;
– intimati –
avverso la decisione n. 56/2009 della COMMISSIONE CENTRALE PER GLI
ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE del 30/11/09, depositata il
22/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE AMENDOLA;
udito l’Avvocato Enzo Giardiello (delega avvocato Antonietta
Capasso), difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE che aderisce
alla relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di pubblicazione in data (OMISSIS) sul Giornale Il Sannio Quotidiano di articoli riguardanti l’attività professionale del dott. M.G.B., lo stesso venne convocato per un’audizione preliminare dal Presidente della Commissione Albo Odontoiatri di Avellino ai sensi del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, art. 39.
Avviato il procedimento disciplinare con l’addebito di presunta violazione delle norme riguardanti la veridicità e la trasparenza di messaggi pubblicitari, la Commissione ritenne il dott. M. responsabile dell’infrazione contestatagli e gli irrogò la sanzione disciplinare della censura. Il ricorso proposto dal sanitario alla Commissione Centrale è stata rigettato con decisione depositata il 22 marzo 2010.
Per la cassazione di detta pronuncia ricorre a questa Corte il dott. M.G.B., formulando tre motivi, illustrati anche da memoria, e notificando l’atto all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Avellino al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino e al Ministero della Salute. Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Col primo motivo l’impugnante denuncia violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 101 cod. proc. civ., del D.P.R. n. 221 del 1950, art. 39, ex art. 360 c.p.c., n. 3.
La censura si appunta contro quella parte della sentenza impugnata nella quale il decidente ha affermato che la pretesa genericità degli addebiti non aveva pregiudicato il diritto di difesa dell’incolpato e non poteva, conseguentemente, infirmare la legittimità del provvedimento. Sostiene per contro l’esponente che la carenza della contestazione aveva irrimediabilmente compromesso il suo diritto di difesa.
2 Il motivo è infondato.
A confutazione dei rilievi formulati dall’impugnante è sufficiente osservare che, secondo quanto riportato nella decisione impugnata, in sede di audizione preliminare, l’incolpato ebbe a dichiarare di essersi lasciato intervistare circa i tempi relativi all’implantologia e alle relative innovazioni e che nell’occasione precisò anche che il contenuto scientifico dell’articolo corrispondeva alle sue affermazioni, laddove i titoli erano frutto di immaginazione giornalistica.
Siffatto, non contestato iter del procedimento disciplinare esclude, a giudizio del collegio, qualsivoglia lesione del diritto di difesa connesso alla insufficiente contestazione degli addebiti, essendo difficilmente ipotizzabile che, interloquendo con il Presidente della Commissione, il sanitario non abbia avuto piena contezza delle accuse avanzate nei suoi confronti.
Per altro verso neppure può ritenersi oscuro e generico l’oggetto del procedimento, avendo esso chiaramente attinenza con i contenuti informativi e divulgativi di tecniche mediche quali emerse in interviste rilasciate dal dottor M. a organi locali di stampa.
Di talchè, anche sotto questo riguardo, le critiche non colgono nel segno.
3 Con il secondo mezzo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 3, 24, 111 Cost. e art. 112 cod. proc. civ. Oggetto delle censure è l’affermazione secondo cui non rientrava tra le valutazioni rimesse alla Commissione centrale il sindacato su valutazioni di carattere esclusivamente tecnico/specialistico formulate dagli organi deputati allo svolgimento del procedimento disciplinare, il giudizio dei quali poteva essere posto in discussione esclusivamente in relazione ad eventuali vizi di legittimità. Secondo l’esponente tale limitazione dell’ambito cognitivo dell’organo disciplinare non avrebbe alcuna base normativa.
4 Le critiche sono fondate.
L’affermazione censurata assegna al procedimento innanzi alla Commissione il carattere e la funzione propri del giudizio riservato a questa Corte, carattere e funzione niente affatto consustanziali alla natura di organo di giurisdizione speciale alla stessa attribuito. A ciò aggiungasi che l’adesione alla predetta tesi comporterebbe, del tutto irragionevolmente, che le valutazioni espresse in ambito amministrativo sulla veridicità scientifica e sulla trasparenza dell’informazione, ancorchè integranti i presupposti dell’illecito disciplinare, non potrebbero, nel merito, essere più poste in discussione.
Ne deriva che, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, nel quale resta assorbito il terzo (relativo alla violazione degli artt. 24 e 111 Cost., L. 4 agosto 2006, n. 248, art. 2 e D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145, art. 3 cod. proc. civ., con riferimento alla valutazione di non trasparenza del messaggio rilasciato dal sanitario), la decisione impugnata deve essere cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Commissione in diversa composizione che, nel decidere, si atterrà al seguente principio diritto: rientra nelle attribuzioni della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, in quanto organo giurisdizionale speciale, il sindacato su valutazioni di carattere tecnico/specialistico formulate dall’organo disciplinare di prima istanza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo, assorbito il terzo; cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2011