Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17417 del 13/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 13/07/2017, (ud. 05/05/2017, dep.13/07/2017), n. 17417
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19361-2016 proposto da:
M.H., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CORTI Di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
COSIMO CASTRIGNANO’;
– ricorrente –
contro
QUESTURA DI BRINDISI in persona del Questore pro tempore, MINISTERO
DELL’INTIRNO – C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrenti –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BRINDISI, depositato il
26/05/2016, emesso sul procedimento iscritto) al n. 544 sub 1/2016
R.G.V.G.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/05/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI
VIRGILIO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
Rilevato che:
Con provvedimento del 26/5/2016, il Tribunale di Brindisi ha prorogato il trattenimento già operato e convalidato dal medesimo Tribunale il 31/3/2016 nei confronti di M.H., ritenendo la sussistenza dei presupposti di legge di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, come illustrati nell’istanza del Questore di Brindisi a cui ha fatto integrale riferimento, “nella quale si evidenziano difficoltà nel completamento della procedura di identificazione della persona interessata”.
Ricorre sulla base di tre motivi il M..
Si difendono con controricorso il Ministero e la Questura di Brindisi.
Considerato che:
L’eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata, atteso che, pur dopo il trasferimento nel Regno Unito, accettato dal ricorrente, questi conserva interesse alla definizione del procedimento di cui si tratta, anche ad eventuali fini risarcitori.
Col primo motivo, il ricorrente lamenta che il ritardo nell’espletamento delle procedure amministrative preordinate all’esame della domanda di protezione internazionale non giustifica la proroga del trattenimento; col secondo, deduce la violazione del D.Lgs. n. 142 del 2015, artt. 6, comma 5, e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, atteso che la proroga è stata disposta quattro giorni prima della scadenza del primo termine del trattenimento; col terzo, denuncia sotto il profilo dell’art. 125 c.p.p., comma 3, la totale assenza di motivazione del provvedimento.
I tre motivi sono manifestamente infondati.
Ed infatti, le difficoltà nell’espletamento delle procedure di identificazione di cittadino straniero hanno una evidente ragione d’essere, visto il notorio, forte afflusso migratorio che interessa da tempo l’Italia; la proroga del trattenimento correttamente è stata chiesta prima dello scadere del primo periodo, ed è del tutto illogica l’interpretazione offerta dal ricorrente, visto che, ragionando secondo la stessa, la proroga dopo la scadenza verrebbe richiesta senza alcun titolo giuridico supportante la proroga medesima; sussiste la motivazione del provvedimento, operata con il rinvio alle ragioni contenute nell’istanza della Questura a cui è fatto integrale riferimento, e con l’evidenziazione delle difficoltà nel completamento delle procedure di identificazione (sulla ammissibilità della motivazione per relationem si richiama la pronuncia delle Sez.U. 642/2015).
Si dispone la compensazione delle spese, visto il rigetto dell’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione; visto che dagli atti risulta il processo esente, si dà atto della non applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017