Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17416 del 30/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 30/08/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 30/08/2016), n.17416

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20490/2010 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO, EMANUELE DE ROSE,

LUIGI CALIULO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE CARSO 63, presso lo studio dell’avvocato BRUNELLA GRENCI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA COSTA, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 16/2010 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 02/02/2010 R.G.N. 869/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPERA;

udito l’Avvocato STUMPO VINCENZO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Locri C.F., soggetto avviato in progetti di pubblica utilità presso il Comune di Martone ai sensi del D.Lgs. n. 280 del 1997, agiva nei confronti dell’INPS per il riconoscimento del proprio diritto all’adeguamento (nella misura dell’80% della variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) dell’ assegno liquidato dall’INPS nell’anno 1999 e per la condanna dell’ente previdenziale al pagamento delle differenze maturate rispetto alla prestazione percepita, pari a Euro 800.000 lorde.

Il giudice del lavoro, con sentenza del 5.2.2004 nr. 1489, accoglieva la domanda.

La Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza del 12.1/2.2.2010, rigettava l’appello dell’INPS.

La Corte territoriale, per quanto in questa sede rileva, non condivideva la interpretazione dell’INPS, che distingueva la categoria dei lavoratori di pubblica utilità (o LPU) – di cui al D.Lgs. n. 280 del 1997 – dai lavoratori socialmente utili (o LSU) – di cui al D.Lgs. n. 468 del 1997 – con la conseguenza di ritenere inapplicabile ai primi il meccanismo di rivalutazione dell’assegno previsto dal D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, comma 8 e per l’anno 1999 dalla L. n. 144 del 1999, art. 45.

Osservava che il D.Lgs. n. 468 del 1997, sopravvenendo, in attuazione della stessa legge delega (L. n. 196 del 1997), al D.Lgs. n. 280 del 1997, relativo ai lavori di pubblica utilità, aveva definito i lavori socialmente utili ma aveva tenuto conto anche dei lavori di pubblica utilità, cui era parimenti applicabile la rivalutazione dell’assegno.

In particolare D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, riferiva l’assegno alle “attività di lavori socialmente utili” locuzione che ricompredeva, come dal precedente art. 1, anche i lavori di pubblica utilità; la L. n. 144 del 1999, con l’art. 45, comma 9, aveva successivamente elevato l’importo dell’assegno di cui al suddetto art. 8.

Per la Cassazione della sentenza ricorre l’INPS articolando un unico motivo.

Resiste con controricorso C.F.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo l’INPS denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 9, D.Lgs. n. 280 del 1997, art. 3, comma 3, D.L. n. 510 del 1996, art. 1, comma 3.

La questione sollevata concerne la estensione della disciplina sulla rivalutazione dell’assegno, prevista dal D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, comma 8 (in misura dell’80% della variazione annuale ISTAT) e L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 9 (in misura fissa, da Euro 800.000 a Euro 850.00) ai giovani utilizzati in lavori di pubblica utilità ai sensi del D.Lgs. n. 280 del 1997, art. 1, o piuttosto, come dedotto dall’INPS, ai soli soggetti utilizzati in lavori socialmente utili ex D.Lgs. n. 468 del 1997.

L’Istituto ricorrente sostiene che l’importo del sussidio previsto per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità da parte dei giovani del Mezzogiorno, ai sensi del D.Lgs. n. 280 del 1997, resti fissato nella misura stabilita dal D.L. n. 510 del 1996, art. 1, comma 3, in virtù dello specifico rinvio di tipo “statico” operato dal predetto D.Lgs. n. 280 del 1997, con l’art. 3, comma 3, e non sia dunque suscettibile, come invece ritenuto dai Giudici del merito, dell’adeguamento e dell’aumento di cui al combinato disposto del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8 e della L. n. 144 del 1999, art. 45.

Il ricorso non è fondato, in base all’orientamento interpretativo già costantemente espresso da questa Corte in analoghe controversie, cui il Collegio intende dare continuità (vedi, per tutte: Cass. 19 dicembre 2011, n. 27432; Cass. 21 gennaio 2011, n. 1470; Cass. 21 gennaio 2011, n. 1461; Cass. 22 dicembre 2011, n. 28540; Cass. 7 giugno 2012, n. 9204; Cass. 17 settembre 2013, n. 21253; Cass. 19 settembre 2013, n. 21509; Cass. nn. 6041 e 8003 del 2014; nr. 19183/2015).

La L. 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di promozione dell’occupazione, ha previsto, agli artt. 22 e 26, le deleghe al Governo, rispettivamente, per la revisione della disciplina sui lavori socialmente utili (di cui al D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 1, comma 1) e per la definizione di un piano straordinario di lavori di pubblica utilità e di borse di studio a favore di giovani inoccupati del Mezzogiorno.

Le deleghe sono state attuata con l’emanazione di due successivi decreti legislativi:

– il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 280, recante norme in materia di interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno;

– il D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, recante la revisione della disciplina sui lavori socialmente utili.

– In particolare, il D.Lgs. n. 280 del 1997, art. 3, definisce i settori nei quali sono attivati i lavori di pubblica utilità, stabilendo la durata massima di dodici mesi per i relativi progetti e rinviando per le modalità di attuazione a quelle stabilite dal D.L. n. 510 del 1996, art. 1 (che, fra l’altro, ha previsto a carico dell’INPS un sussidio non superiore a L. 800.000 mensili).

– Il D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 1 – (nel testo antecedente l’entrata in vigore del D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81) – definisce come lavori socialmente utili le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l’utilizzo di particolari categorie di soggetti e ne distingue al comma due le diverse tipologie, prevedendo:

a) “lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione, in particolare in nuovi bacini di impiego, della durata di 12 mesi”;

b) “lavori socialmente utili mirati alla qualificazione di particolari progetti formativi volti alla crescita professionale in settori innovativi, della durata massima di 12 mesi”;

c) “lavori socialmente utili per la realizzazione di progetti aventi obiettivi di carattere straordinario, della durata di 6 mesi”;

d) “prestazioni di attività socialmente utili da parte di titolari di trattamenti previdenziali”.

All’art. 2 vengono definiti i settori nei quali sono attivati i lavori di pubblica utilità e se ne specificano gli ambiti (cura della persona, ambiente e al territorio, sviluppo rurale, montano e – idrico, recupero e riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali).

Infine l’art. 13, dispone l’abrogazione di tutte le disposizioni in contrasto con il decreto, con particolare riguardo a quelle contenute nel D.L. n. 510 del 1996, art. 1.

La ricognizione normativa consente di rilevare la portata e gli effetti della successiva disposizione della L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 9, secondo cui “dal 1 gennaio 1999, l’assegno per i lavori socialmente utili è stabilito in Lire 850.000 mensili”.

Infatti, come la decisione impugnata ha puntualmente osservato, i “lavori socialmente utili” comprendono le varie attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, secondo la definizione generale del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 1 e comprendono, in virtù del comma 2 del medesimo articolo, anche i lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione in particolari bacini di impiego (lett. a).

La definizione contenuta nel D.Lgs. n. 468 del 1997, ha una portata generale, secondo gli intenti specificamente demandati dalla legge di delega, consistenti nella revisione dell’intera disciplina dei lavori socialmente utili dapprima dettata dal richiamato D.L. n. 510 del 1996, art. 1, secondo una configurazione unitaria di tutte le descritte attività.

Tale riconduzione ad unità ha trovato consolidamento nella nuova disciplina delle “attività socialmente utili” dettata dalla legislazione successiva: D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81 e L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 50.

Ciò spiega la sovrapponibilità dei settori di attività previsti per i “progetti di lavoro di pubblica utilità” dal D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 2 e quelli oggetto di “lavori, di pubblica utilità” secondo il D.Lgs. n. 280 del 1997, art. 3; quest’ultima disposizione – corrispondendo alla precisa direttiva della legge di delega (L. n. 196 del 1997) – mira alla “creazione di occupazione” in uno specifico bacino di impiego, così come previsto, in generale, dal richiamato D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 1.

Consegue da questo rilievo che il rapporto fra le due previsioni di “lavori di pubblica utilità” contenute nei due decreti legislativi attuativi delle deleghe di cui alla L. n. 196 del 1997 si pone in termini di specificazione di intenti generali in ambiti territoriali determinati, all’interno di una medesima “tipologia” di attività e di una medesima finalità del Legislatore, connessa ad intenti di tutela dalla disoccupazione e di inserimento nel lavoro.

La configurazione di una identità strutturale dei lavori di pubblica utilità previsti nei due decreti legislativi toglie ogni rilievo all’argomento utilizzato dall’Istituto ricorrente in relazione ad un asserito rinvio “statico” – contenuto nel D.Lgs. n. 280 del 1997 – alle modalità di attuazione previste nel D.L. n. 510 del 1996.

Del resto, l’intento del Legislatore di riferirsi, quanto alle predette modalità, non già ad una determinata disciplina, ancorchè poi abrogata, ma alla disciplina normativa così come eventualmente modificata nel tempo, è reso evidente, sul piano sistematico, dalla mancanza di alcuna ragione atta a giustificare la eventuale disparità di trattamento fra prestazioni relative a progetti aventi uguale funzione e identico contenuto.

Infine, la norma transitoria dettata dal D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 13, u.c., che – come evidenzia l’istituto – limita l’applicazione del decreto legislativo ai progetti presentati dopo la sua entrata in vigore, non configura certamente un intento di discriminare le prestazioni, rese nell’ambito di un unico sistema, attuato mediante decreti legislativi quasi coevi.

Anzi, per i profili strettamente economici, la disposizione è del tutto irrilevante, poichè il diritto dei lavoratori si fonda su progetti presentati ai sensi di un diverso decreto legislativo (D.Lgs. n. 280 del 1997), ai quali in ragione della medesima natura della prestazione di “lavori di pubblica utilità”, si applica il medesimo trattamento economico, ivi compresi la rivalutazione e l’incremento.

Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

Le spese si compensano in quanto gli orientamenti di legittimità soprarichiamati si sono formati, nella obiettiva incertezza del testo normativo, in epoca successiva alla notifica dell’attuale ricorso.

PQM

Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2016

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