Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17416 del 23/07/2010
Cassazione civile sez. II, 23/07/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 23/07/2010), n.17416
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –
Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –
Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 30019-2005 proposto da:
C.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE DEI QUATTRO VENTI 162, presso lo studio dell’avvocato
MAGRI GIANCARLO, rappresentata e difesa dall’avvocato BENVENUTO
MAURIZIO;
– ricorrente –
contro
U.M.S., (OMISSIS), elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 68, presso lo studio
dell’avvocato GAGLIARDINI ALESSANDRO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MORELLI LUIGI;
– controricorrente –
e contro
U.M.R., (OMISSIS), U.M.
A., (OMISSIS), U.M.M.,
(OMISSIS), B.M.C., (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 249/2005 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositata il 07/05/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/05/2010 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FEDELI Massimo che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
C.G. proponeva appello avverso la sentenza con cui nel giudizio promosso nei suoi confronti da U.M.S. e U.M.C. il Tribunale di Ancona aveva rigettato: a) la domanda con cui questi ultimi avevano fra l’altro chiesto la declaratoria di invalidità del testamento, con cui U. M.M. aveva istituito erede universale a C., e la condanna della medesima alla restituzione della somma di L. 78.000.000; b) la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta di collazione dei beni intestati ai figli del de cuius e che sarebbero stati acquistati con denaro del medesimo U.M.S. e gli eredi di U.M.C., deceduto nelle more del giudizio, spiegavano appello incidentale avverso la decisione che aveva respinto la domanda proposta da U.M.S. di usucapione dell’immobile sito in (OMISSIS), di conseguente declaratoria di esclusione dall’asse ereditario del predetto immobile nonchè quella di condanna della C. al versamento dei canoni dovuti per il godimento della porzione di immobile sito in (OMISSIS).
Con sentenza dep. il 7 maggio 2005 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della decisione impugnata, rigettava l’appello principale proposto dal C. ed accoglieva quello incidentale limitatamente alla domanda di usucapione e al pagamento delle somme dovute per il godimento da parte della C. della porzione di immobile di proprietà del de cuius rientrante nell’asse ereditario.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la C. sulla base di tre motivi.
Ha resistito con controricorso U.M.S..
Con ordinanza del 10 marzo 2008 il Collegio ha disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti di U. M.R., U.M.A. e U.M. M. e la integrazione del contraddittorio nei confronti di B.M.C..
Le parti hanno depositato memoria illustrativa.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell’ordinanza emessa dal Collegio il 10 marzo 2008, la ricorrente ha proceduto alla rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti di U.M.R., U. M.A. e U.M.M. – disposta in quanto l’atto di impugnazione era stato notificato con la consegna di un’unica copia al difensore costituito in rappresentanza degli appellati – e all’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., nei confronti di B.M. C., notificando gli atti al procuratore costituito delle parti nonostante che fosse decorso oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata.
Orbene, se per quanto concerne l’ordine di rinnovazione lo stesso poteva anche considerarsi non necessario a stregua dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità (formatasi prima della modifica dell’art. 330 cod. proc. civ. di cui alla L. n. 69 del 2009, ratione temporis, non applicabile alla specie) a stregua di quanto statuito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 29290/2008) in merito alla validità della notificazione dell’atto d’impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia (o di un numero inferiore), va invece rilevata la nullità della notificazione della integrazione del contraddittorio effettuata nei confronti del procuratore della B., tenuto conto che nei giudizi di impugnazione la notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., qualora sia decorso oltre un anno dalla data di pubblicazione della sentenza, deve essere effettuata alla parte personalmente e non già al procuratore costituito davanti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata, con conseguente nullità della notificazione fatta al procuratore (S.U. 2197/2006).
Peraltro, occorre considerare che il termine assegnato per l’integrazione del contraddittorio ha natura perentoria e, come tale, non può essere prorogato o rinnovato ai sensi della disciplina di cui agli artt. 152, 153 e 331 cod. proc. civ. e la sua inosservanza deve essere rilevata d’ufficio (Cass. 7528/2007, 1069/2007;
6652/2003; 22411/2004), salvo il caso – che peraltro non ricorre nella specie – in cui la parte onerata alleghi l’impossibilità di osservare il primo termine per causa a lei non imputabile e chieda l’assegnazione di un nuovo termine per provvedere alla notifica (Cass. 23453/2008).
Ne consegue che, per effetto della nullità della notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio effettuata nei confronti della B. presso il suo procuratore, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ..
Le spese della presente fase vanno poste a carico della ricorrente, risultata soccombente, e a favore della resistente costituita.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore della resistente costituita delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010