Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17416 del 20/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/08/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 20/08/2020), n.17416

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13013-2018 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SESTO RUFO 23,

presso lo studio dell’avvocato BRUNO TAVERNITI, rappresentato e

difeso dall’avvocato VINCENZO MASTRANGELO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA 80185690585;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1860/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 13/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO

ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- C.S., proveniente dal Senegal, ha presentato ricorso avanti al Tribunale di L’Aquila avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Ancona, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria) e pure di diniego del riconoscimento della protezione umanitaria.

Con ordinanza depositata in data 23 maggio 2016, il Tribunale ha rigettato il ricorso.

2.- Il richiedente ha presentato ricorso avanti alla Corte di Appello di L’Aquila. Che lo ha respinto con sentenza depositata il 13 ottobre 2017.

Ha in particolare ritenuto la Corte territoriale che la “storia personale” del richiedente – come basata su minacce di morte provenienti da uno zio paterno a fronte del rifiuto del richiedente di convertirsi alla religione islamica – “non evidenzia i presupposti” stabiliti dalla legge per il positivo operare del diritto di rifugio: “egli non ha dedotto di appartenere a un gruppo politico, nè di essere perseguitato in ragione delle sue opinioni politiche o religiose”.

Quanto poi al tema della protezione sussidiaria, la sentenza ha riscontrato, anche richiamando report di Amnesty international del 2016 e del 2017 e il sito www.viaggiaresicuri.it del Ministero degli esteri (2.5.2017), che “non risulta che in Senegal, paese di rinomata stabilità, imperversi una situazione di violenza” accostabile a quella che è presa in considerazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

In punto di protezione umanitaria, inoltre, la sentenza ha rilevato che “la vicenda personale dell’appellante non evidenzia un quadro di grave vulnerabilità tale da consentire il riconoscimento” della medesima. E pure che, nel contesto del sistema in essere, il diritto costituzionale di asilo si manifesta “interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali riconducibili ai tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario”.

3.- Avverso questo provvedimento ha presentato ricorso C.S., proponendo quattro motivi di cassazione.

Il Ministero non ha svolto difese nel presenta grado del giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il ricorrente censura la decisione della Corte territoriale: (i) col primo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, per non avere la Corte d’Appello valutato la credibilità del richiedente alla luce del principio dell’onere della prova attenuato; (ii) col secondo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 4 e 10, per non avere la Corte d’Appello tenuto in considerazione che, durante l’audizione avanti la Commissione territoriale, il ricorrente ha avuto difficoltà di comprensione con l’interprete; (iii) col terzo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non avendo la sentenza “riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita” del richiedente, (iv) col quarto motivo, per violazione dell’art. 10 Cost., comma 3, in punto di riconoscimento del diritto di asilo.

5.- Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Il primo motivo si esaurisce in una mera riproposizione delle ragioni indicate dal richiedente a motivo del proprio abbandono del Paese del Senegal. Lo stesso non si viene perciò a confrontare con la ratio decidendi della decisione impugnata, che ha escluso la riconducibilità di simile vissuto alle condizioni prescritte dalla legge per il riconoscimento del diritto di rifugio. Il secondo motivo si risolve nella mera – e del tutto generica allegazione di difficoltà di comprensione dell’interprete, in sede di audizione avanti la Commissione territoriale, da parte del richiedente.

Il terzo motivo si sostanzia nell’assumere che l’attuale situazione politico- sociale del Senegal integra le condizioni previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Lo stesso viene quindi proporre una questione di fatto, non suscettibile di valutazione da parte di questa Corte.

Quanto al quarto motivo, esso non tiene in alcun conto la circostanza che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la norma costituzionale dell’art. 10 Cost., comma 3, ha trovato attuazione e specificazione nei distinti istituti del diritto di rifugio, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, restando dunque priva – almeno in base all’attuale stato di evoluzione del sistema – di uno spazio applicativo e autonomo. Come, del resto, ha puntualmente rilevato il decreto impugnato. Nè il ricorrente porta argomenti atti a modificare tale consolidato orientamento.

6.- La mancata costituzione del Ministero comporta che non si debba provvedere alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2020

 

 

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