Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17416 del 19/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 19/08/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 19/08/2011), n.17416

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI MILANO

(OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. FERRARI 12,

presso lo studio dell’avvocato SMEDILE SERGIO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PENNASILICO ENRICO, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA AJACCIO 14, presso lo studio dell’avvocato QUEIROLO

STEFANO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CAIAZZA

MASSIMO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO, MINISTERO

DELLA SALUTE;

– intimati –

avverso la decisione n. 84/2009 della Commissione Centrale per gli

Esercenti le Professioni Sanitarie di ROMA del 6.4.09, depositata il

12/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Sergio Smedile che si riporta agli

scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. BASILE

Tommaso che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di esposto del dott. C.M. che lamentava il mancato adempimento degli obblighi derivanti da un lodo arbitrale da parte del dott. M.F., prese l’avvio, nei confronti di quest’ultimo, un procedimento disciplinare per violazione dell’art. 1, comma 2, del Codice di deontologia medica. L’addebito mosso all’incolpato era di essersi ripetutamente sottratto all’obbligo, sancito anche da diverse sentenze, di restituire una somma dovuta ad un collega.

La Commissione, ritenuta la sussistenza dell’illecito disciplinare, comminò al sanitario la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per un mese.

Il ricorso proposto dal dott. M. avverso detta decisione è stato accolto dalla Commissione Centrale che ha, per l’effetto, annullato il provvedimento impugnato. Per la cassazione di detta pronuncia ricorre a questa Corte l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano, notificando l’atto al dott. F. M., al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano e al Ministero della Salute.

Solo il primo ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 L’impugnante solleva in limine questione di legittimità costituzionale della disciplina istitutiva della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie quale giudice speciale – D.Lgs. cps 13 settembre 1946, n. 233, art. 17 e L. 5 gennaio 1955, n. 15, art. unico – per contrasto con gli artt. 101, 102, 104, 107 e 108 Cost.. E tanto al fine di ottenere la declaratoria dell’appartenenza della giurisdizione a decidere sui ricorsi avverso i provvedimenti dell’Ordine che applicano sanzioni disciplinari, al Tribunale amministrativo competente per la Regione Lombardia.

2 La questione è manifestamente infondata. Premesso che, come correttamente rilevato dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, la preliminare questione di carenza di giurisdizione svolta dal ricorrente rappresenta l’ipotetico risultato pratico dell’accoglimento del prospettato dubbio di legittimità costituzionale, il dubbio stesso è già ritenuto manifestamente infondato da questa Corte in numerosi arresti dai quali il collegio non intende discostarsi.

E’ stato invero all’uopo condivisibilmente rilevato: a) che la Commissione centrale degli esercenti le professioni sanitarie, chiamata a decidere le impugnazioni proposte avverso i provvedimenti in materia disciplinare emessi dalla Commissione provinciale dei medici chirurghi, è un organo giurisdizionale speciale istituito prima della Costituzione e, quindi, sottratto al divieto, imposto dall’art. 102 Cost., comma 2, di istituzione di giudici speciali o straordinari; b) che nessuna rilevanza può avere il fatto che la Commissione medesima non sia stata sottoposta a revisione ai sensi dell’art. 6^ delle disposizioni transitorie e finali della Carta costituzionale, in ragione del carattere meramente ordinatorio del termine ivi previsto (confr. Cass. civ. 19 ottobre 2006, n. 22397;

Cass. civ. 27 luglio 2001, n. 10284); c) che il preteso condizionamento conseguente alla prospettiva del reincarico al quale sarebbero soggetti i membri sanitari professionisti della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, nonchè la dubbia indipendenza ed imparzialità dei componenti farmacisti che potrebbero essere portatori di un interesse personale configgente con quello dell’incolpato, non hanno un livello di emersione idoneo a integrare il sospetto di violazione dell’art. 108 Cost. e, per quanto qui interessa, dell’art. 107 Cost. (confr. Cass. civ. 19 maggio 2003, n. 7760).

A ciò aggiungasi che del tutto incongruo è il richiamo al preteso novum costituito dalla sentenza 22 luglio 2003, n. 262, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 4 della L. 24 marzo 1958, n. 195, nel testo modificato dalla L. 28 marzo 2002, n. 44, art. 2 nella parte in cui non prevedeva l’elezione da parte del Consiglio superiore della magistratura di ulteriori membri supplenti della sezione disciplinare in modo da consentire la costituzione, per numero e per categoria di appartenenza, di un collegio giudicante diverso da quello che aveva pronunciato una decisione annullata dalle sezioni unite della Cassazione, non ponendosi, nella fattispecie, un problema di decisione assunta dalla Commissione in sede di rinvio.

3 Passando quindi all’esame dei motivi di ricorso, con il primo l’impugnante lamenta violazione del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, art. 53, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per essere stato il ricorso notificato non alla Commissione Medica e Odontoiatrica, titolare del potere disciplinare, ma solo al Consiglio dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

4 Osserva il collegio che il motivo, ponendo una questione non trattata nella pronuncia impugnata, e quindi nuova, è inammissibile.

In ogni caso la questione con esso prospettata è manifestamente infondata, a sol considerare che la notifica del ricorso al Consiglio dell’Ordine è notifica a un ente che comprende al suo interno la Commissione, quale articolazione cui è riferibile il provvedimento disciplinare.

5 Con il secondo mezzo si deduce – violazione del comb. disp. del D.Lgs. cps 13 settembre 1946, n. 233, art. 3, lett. f), D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, art. 38 e art. 1, comma 2, Codice deontologico, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Le critiche si appuntano contro la negativa valutazione, in termini di illecito disciplinare del comportamento del dott. M..

6 Anche tale censura è priva di pregio.

Valga al riguardo evidenziare che la Commissione ha del tutto plausibilmente ritenuto che la resistenza opposta dal dott. M. alla esecuzione della sentenza che lo aveva condannato al pagamento di una somma di denaro in favore del dott. C. non gettasse alcun discredito sulla categoria professionale, costituendo piuttosto legittima esplicazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito.

Trattasi di apprezzamento corretto sul piano logico e giuridico, congruamente motivato e come tale insindacabile in sede di legittimità.

Il ricorso è respinto.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di M.F., liquidate in complessivi Euro 2.700,00 (di cui Euro 2.500,00 per onorari), oltre Iva e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA