Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17416 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 17/06/2021, (ud. 15/04/2021, dep. 17/06/2021), n.17416

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30861-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 9,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO NAPOLITANO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRA MILITERNO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2069/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

l’08/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, che in controversia su impugnazione da parte di S.G. di avviso di accertamento per Iperf, Iva e Irap anno 2013, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di primo grado che aveva ritenuto mancante nell’atto impositivo di una valida delega in capo al dirigente destinatario della stessa.

Il contribuente si costituisce con controricorso e deposita successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo si deduce violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, avendo la CTR recepito una errata interpretazione della giurisprudenza sul difetto di sottoscrizione degli atti emessi dall’Ufficio.

2. Il motivo è fondato.

2.1. Questo Collegio intende dare continuità all’orientamento, recentemente confermato dalla Suprema Corte in fattispecie analoghe (cfr. Cass. 09/09/2020, n. 18675; Cass. n. 11013/2019, n. 8814/2019, conf. n. 28850 del 08/11/2019, Cass. n. 27871/2018; v. anche Cass. n. 18383/19), secondo cui, in primo luogo, non è richiesta alcuna indicazione nominativa della delega, nè la sua temporaneità, apparendo conforme alle esigenze di buon andamento e della legalità della pubblica amministrazione ritenere che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione della c.d. delega di firma possa avvenire, come nella specie, attraverso l’emanazione di ordini di servizio che abbiano valore di delega (cfr. Cass. n. 13512/2011) – cfr. disposizione di servizio prodotta in primo grado e ritualmente trascritte in ricorso – e che individuino il soggetto delegato attraverso l’indicazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale parimenti consente la successiva verifica della corrispondenza fra il sottoscrittore e il destinatario della delega stessa;

2.2. è stato poi specificato, quanto alla motivazione della delega di firma, che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1, è riferibile a una delega per la sottoscrizione, e non può dunque applicarsi ad una figura, quale la delega di firma, la disciplina dettata per la delega di funzioni, dovendo, sotto tale profilo, osservarsi che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 17, comma 1 bis, si riferisce espressamente ed inequivocabilmente alla “delega di funzioni”, laddove prescrive che i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze ad essi riservate, a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici ad essi affidate (cfr. Cass. n. 8814/2019 cit.).

3. La CTR non si è adeguata ai superiori principi laddove ha ritenuto necessario che la delega contenesse “le ragioni che la rendono necessaria (carenza di personale, assenza, vacanza, malattia ecc.) e risultino indicati il termine di validità ed il nominativo del soggetto delegato”, per cui il ricorso va accolto, con rinvio alla CTR della Campania, anche per la liquidazione del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Campania, anche per la liquidazione del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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