Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17416 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/07/2017, (ud. 05/05/2017, dep.13/07/2017),  n. 17416

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8654/2016 proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. – (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante – non in proprio ma per contro di MPS CAPITAL

SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A., elettivamente domiciliata in

ROMA, LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 9, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO MANNOCCHI, che la rappresenta e difende

unitamente e disgiuntamente all’avvocato GIULIANO CITTANTI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona

del suo curatore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA OROLOGIO

7, presso lo studio dell’avvocato NICOLA MARCONE, che la rappresenta

e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato DOMENICA PAOLA

VALTANCOLI;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. Cron. 1874/2016 del TRIBUNALE di FERRARA,

depositata il 03/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/05/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI

VIRGILIO.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con provvedimento del 2/3/2016, il Tribunale di Ferrara ha respinto l’opposizione proposta dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in nome e per conto della MPS Capital Services Banca per le Imprese s.p.a., per l’esclusione dal passivo del Fallimento (OMISSIS) s.c.a r.l. del credito di Euro 1.307.162,78, oltre interessi, fatto valere con domanda L. Fall., ex art. 101, comma 4.

Per quanto ancora rileva, il Tribunale ha rilevato che non v’era alcun “dubbio sul fatto, non contestato da MPS, che il curatore del Fallimento (OMISSIS)…avesse inviato a tutti i creditori- compreso MPS – l’avviso L. Fall., ex art. 92…” ed ha escluso che l’istante avesse provato che il ritardo fosse dovuto a causa a sè non imputabile, per l’asserita non conoscenza del passaggio di proprietà a favore della (OMISSIS) dell’immobile ipotecato, stante la pubblicità e conoscibilità del trasferimento, tanto più considerata la natura di istituto bancario del creditore.

Ricorre sulla base di tre motivi Banca Monte dei Paschi di Siena spa, in nome e per conto di MPS Capital Services Banca per le Imprese s.p.a.

Si difende con controricorso il Fallimento.

Il Collegio ha disposto la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il primo motivo, col quale la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 92 e 101, facendo valere l’invio della comunicazione L. Fall., ex art. 92, non alla sede legale in (OMISSIS), ma alla Direzione generale in (OMISSIS), è manifestamente infondato.

Ai fini dell’ammissibilità della domanda cd. supertardiva, la L. Fall., art. 101, u.c., richiede la prova della causa non imputabile del ritardo; a fronte della indicazione del Tribunale, della natura incontestata dell’invio anche ad MPS della comunicazione L. Fall., ex art. 92, con l’indicazione del termine perentorio per la presentazione delle domande di insinuazione al passivo, la ricorrente intenderebbe far valere la ricezione “non corretta” della comunicazione del Curatore, per essere stata indirizzata non alla sede legale di MPS Capital Services Banca per le Imprese spa, ma alla Direzione generale della stessa, sempre in (OMISSIS).

Ora, la deduzione della parte non è neppure in tesi rivolta a contestare la ricezione della comunicazione, ma una mera “irregolarità” che non ha impedito in alcun modo che la stessa venisse a conoscenza della comunicazione in oggetto, tant’è che la parte non deduce la mancata ricezione della stessa.

E’ manifestamente infondata la questione di costituzionalità proposta sotto i due profili col secondo e col terzo motivo; ed infatti, va considerato che l’abbreviazione dei termini prevista nella delega giustifica l’apposizione di un termine alle tardive e, quanto alla seconda questione, è sufficiente richiamare la pronuncia del 13/11/2015, n. 23302, che ha affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 47 Cost., della L. Fall., art. 101, u.c., nella parte in cui prevede che la domanda di ammissione tardiva non può essere proposta oltre il termine stabilito dal comma 1, posto che la menzionata disposizione, consentendo la rimessione in termini al ricorrente che provi che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile, non implica il sacrificio assoluto del diritto di credito, ma bilancia il suo esercizio con le esigenze di speditezza della procedura fallimentare.

Detto argomento ben supporta la manifesta infondatezza anche della questione di costituzionalità proposta dalla ricorrente.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 13100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio2017

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