Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17415 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. II, 23/07/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 23/07/2010), n.17415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13735-2005 proposto da:

RIGA SRL (già RIGA DI RIGAMONTI A. & C. S.A.S. in persona del

legale

rappresentante pro tempore i Sig. R.A.

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EUSTACHIO

MANFREDI 17, presso lo studio dell’avvocato MAZZA’ MARIO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

BIELLONI CASTELLO SPA P. IVA (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1099/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 20/04/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2010 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato MAZZA’ Mario, difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Secondo quanto riportato dalla sentenza impugnata la Bielloni Castello s.p.a. proponeva opposizione avverso il decreto con cui il Pretore di Monza le aveva ingiunto di pagare a favore della s.a.s.

Riga di Rigamonti A. & C. la somma di L. 10.408.700 oltre accessori quale corrispettivo di lavorazioni meccaniche eseguite su quattro lastre di ghisa, deducendo che le due uniche in realtà allestite avevano denotato difettosità varie, non eliminate neppure dopo modifiche correttive, allorquando cioè le erano state definitivamente riconsegnate unitamente con le restanti due lastre non ancora lavorate.

Ciò premesso, l’opponente chiedeva pronunciarsi la risoluzione del contratto per inadempimento della Riga s.a.s. e la conseguente revoca della pronunciata ingiunzione, svolgendo altresì domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno.

Costituitosi il contraddittorio, l’opposta instava per il rigetto delle domande, affermando di avere provveduto, a fronte dei rilievi effettuati dalla committente circa le prime due lastre approntate, ad ulteriore controllo e lavorazione delle stesse, restituendole definitivamente il 29 novembre 1996, dopodichè aveva ricevuto soltanto in data 7 gennaio 1997 nuove contestazioni che, in termini di un’asserita inutilizzabilità del materiale in oggetto, dovevano considerarsi tardive: al riguardo eccepiva la tardività della denuncia ai sensi dell’art. 2226 cod. civ..

Il Tribunale di Monza, con sentenza del 20 marzo 2001, riteneva che all’opponente incombesse l’onere di dimostrare l’esistenza dei vizi, ma che l’offerta di prova testimoniale in ordine alla impossibilità di inserire le lastre in questione nel macchinario per la stampa in cui andavano assemblate fossero inidonee ad indicare le cause specifiche di ciò, e respingeva ogni domanda della Bielloni Castello s.p.a..

Con sentenza dep. il 20 Marzo 2004 la Corte di appello di Milano, in riforma della decisione impugnata dalla Bielloni Castello s.p.a., pronunciava la risoluzione del contratto intercorso fra le parti per l’inadempimento dell’opposta.

I giudici di appello, dopo avere disatteso l’eccezione di nullità per illeggibilità della sottoscrizione della procura apposta a margine dell’atto di appello rilevavano che, l’appaltatrice – secondo la veste manifestamente assunta – aveva proceduto alla lavorazione esclusivamente su due lastre, in relazione alle quali aveva proceduto a revisione a seguito di rilievi del committente di non conformità ai dati progettuali, riconsegnandole con bolla n. (OMISSIS) recante la dizione “in garanzia-riparati in garanzia”:

con la bolla n. (OMISSIS) di trasporto effettuato in pari data erano consegnate le altre due lastre, pure oggetto del contratto, con la dizione “reso non lavorato” indicata anche nella fattura n. (OMISSIS). Il comportamento dell’appaltatrice, che in tal modo dimostrava di non avere intenzione di dare esecuzione al contratto, non poteva avere altra spiegazione possibile che il convincimento della medesima di non potere soddisfare la committente ossia di non essere in grado di assicurare la piena rispondenza del risultato alle specifiche tecniche prescritte, commisurate alle proprie capacità realizzative.

Pertanto, per quanto riguarda l’altra coppia di lastre – quelle non lavorate – si era venuta a determinare la risoluzione consensuale del contratto. La circostanza che la bolla n. (OMISSIS) di restituzione delle lastre revisionate non recasse la sottoscrizione della loro accettazione con riserva era ininfluente, tenuto conto che la consegna di materiale revisionato non poteva considerasi avvenuta incondizionatamente; del resto, con la missiva spedita il (OMISSIS), la Bielloni Castello aveva denunciato l’inutilizzabilità delle lastre per superamento dei limiti di tolleranza. Essendo emerso l’inadempimento dell’appaltatrice, era superflua l’ammissione delle prove articolate e l’espletamento di indagini tecniche.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la s.r.l.

Rigamonti nella quale si è trasformata la s.a.s. Riga di Rigamonti A. & C sulla base di quattro motivi illustrati da memoria Non ha svolto attività difensiva l’intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rilevata la legittimazione della società ricorrente che ha documentato, depositando ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. copia autentica dell’atto per notar Leggio del 4-11- 2003, la trasformazione della s.a.s. Riga di Rigamonti A. & C. nella s.r.l. Rigamonti.

Con il primo motivo la ricorrente, lamentando nullità del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 84 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 2 e art. 159 cod. proc. civ. (art. 360 c.p.c., n. 4), censura la sentenza che, nel respingere l’eccezione di nullità per illeggibilità del sottoscrizione della procura rilasciata dal legale rappresentate della Bielloni Castello s.p.a.

sull’atto di appello, non aveva analizzato nè motivato in ordine alle eccezioni spiegate dall’attuale ricorrente che aveva evidenziato anche che la firma apposta non potesse attribuirsi alla persona del sig. C.R. individuato nell’atto come legale rappresentate dell’opponente.

Il motivo è infondato.

La procura speciale alle liti ex art. 83 c.p.c., comma 3 ove sottoscritta con firma illeggibile è nulla solo quando dall’intestazione o dal contesto dell’atto o dalla procura stessa non emerga il nome del mandante, in quanto, se tale indicazione è presente, l’autenticazione della sottoscrizione consente di affermare la riferibilità della procura alla persona del sottoscrittore identificata dal difensore.

Con il secondo motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1455, 1460 e 2697 cod. civ., artt. 100, 112, 113, 115 e 116 cod. proc. civ. nonchè omessa e insufficiente e motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), censura la decisione gravata che, in violazione dei principi in materia di onere della prova, aveva ritenuto di potere desumere l’inadempimento dell’opposta da elementi che neppure la opponente aveva posto a fondamento della propria domanda, facendo riferimento: al comportamento tenuto dalle parti nella gestione della vertenza – e da esso deducendo l’avvenuta risoluzione consensuale del contratto – alle scritturazioni di cui alle bolle n. (OMISSIS).

L’opponente, in particolare, non aveva fatto cenno alla circostanza che la restituzione delle lastre non lavorate fosse un comportamento concludente ammissivo dell’incapacità di esecuzione dell’opera, come invece ritenuto dalla Corte: in ogni caso, quest’ultima circostanza era falsa e comunque non provata, tenuto conto delle diverse motivazioni che avrebbero potuto giustificare la riconsegna.

Erroneamente i Giudici avevano fatto discendere il riconoscimento dei vizi lamentati da controparte dall’ essersi la ricorrente ripreso in consegna le lastre lavorate, essendo stata sempre negata dall’impresa esecutrice l’esistenza dei vizi. In proposito, era stato eccepito che la Bielloni Castello s.p.a. aveva lamentato problemi generici di tolleranza senza specificarne il grado e la misura, tanto più che il disegno prodotto dall’appellante specificava il limite ed il grado di tolleranza accettabili in sede di lavorazione : sarebbe stato impossibile procedere a una verifica di conformità delle spalle lavorate con i disegni prodotti proprio perchè le parti non avevano concordato alcuna misura in merito. In ogni caso, una volta effettuata la lavorazione in garanzia, l’opponente avrebbe dovuto dimostrare la persistenza dei vizi dopo la successiva consegna, tenuto conto che il riconoscimento dei difetti e la loro eliminazione non comporta il riconoscimento anche della responsabilità dell’appaltatore, dando luogo a una nuova ed autonoma obbligazione che si sostituisce a quella originaria: la Bielloni Castello spa avrebbe dovuto dimostrare non solo l’esistenza ma anche la gravità del vizio che nella specie non era stato in alcun modo provato.

La sentenza, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. aveva compiuto valutazioni relativamente al comportamento tenuto in ordine alle lastre non lavorate, senza che vi fosse stata al riguardo alcuna richiesta od osservazione delle parti.

Il motivo è fondato.

La sentenza ha ritenuto l’inadempimento dell’opposta, desumendolo dal comportamento da questa tenuto e dal quale si sarebbe dovuto trarre il convincimento che l’appaltatrice avrebbe ammesso di non essere in grado di assicurare il risultato alle specifiche tecniche prescritte:

in particolare, i Giudici hanno posto a base del loro convincimento le scritturazioni apposte sulle bolle di trasporto, quella n. (OMISSIS) (trasporto in garanzia – riparati in garanzia) relativa alle due lastre lavorate ed oggetto di revisione da parte della ricorrente, e la n. (OMISSIS) (lastre rese non lavorate) con cui erano restituite le altre due lastre: di qui l’affermazione che per queste ultime due vi sarebbe stata la risoluzione consensuale del contratto.

Orbene, se era onere della committente fornire la prova della natura e della entità del vizio lamentato in modo da dimostrare che l’opera era del tutto inadatta alla sua destinazione (art. 1668 c.c., comma 2), la motivazione della sentenza impugnata è carente laddove ha ritenuto provato il fatto costitutivo posto a fondamento delle eccezioni sollevate dall’opponente (le lamentate difformità e la loro imputabilità all’appaltatore) desumendoli da fatti che non solo non erano dimostrati (la risoluzione consensuale delle lastre non lavorate) ma che in ogni caso non potevano rivestire, sotto il profilo logico, il carattere presuntivo che i Giudici vi hanno invece attribuito. Ed invero, la circostanza che l’appaltatrice ebbe a restituire le altre due lastre senza averle lavorate era circostanza assolutamente equivoca ed inidonea a dimostrare: a) che la mancata esecuzione della prestazione fosse stata determinata dall’impossibilità di raggiungere il risultato voluto dalla committente e che quindi costituisse implicita confessione dell’esistenza dei vizi o del difformità denunciate; b) comunque, che tale eventuale inidoneità fosse ascrivibile a una esecuzione da parte dell’appaltatore della prestazione effettuata senza la dovuta diligenza o comunque non conforme alle regole dell’arte da parte dell’appaltatore. Evidentemente l’indagine avrebbe dovuto verificare in primo luogo la natura e la consistenza dei vizi lamentati, accertando l’eventuale responsabilità dell’appaltatore in relazione al contenuto dell’obbligazione contratta dalla società in modo da stabilire l’oggetto e le modalità di esecuzione della prestazione convenuta e quindi se l’eventuale difettosa esecuzione fosse dipesa da inadeguatezza dell’impresa esecutrice ovvero se il lavoro eseguito non fosse rispondente alle prescrizioni dei disegni progettuali predisposti dalla committente che aveva fornito le lastre da lavorare o piuttosto se il mancato assemblaggio delle lastre fosse dipeso da errori o eventuale inidoneità dei disegni progettuali: in tal caso – sempre con riferimento al contenuto della prestazione convenuta fra le parti – sarebbe stato necessario verificare se l’impresa esecutrice sarebbe stata in grado di rilevare e comunicare alla committente eventuali errori progettuali. Ed invero, se l’appaltatore è responsabile per errori del progetto che avrebbe potuto e dovuto comunicare, al committente segnalandone gli inconvenienti, la verifica in ordine all’inadempimento al medesimo ascrivile e quindi all’obbligo di diligenza e di perizia che egli è tenuto a porre in essere avrebbe reso necessario verificare quali erano state le modalità in concreto pattuite per l’esecuzione della prestazione posto che, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, il materiale consegnato dalla committente per essere lavorato dalla appaltatrice sulla base di disegni progettuali predisposti dalla stessa committente doveva essere poi da quest’ultima assemblato in un macchinario.

Con il terzo motivo la ricorrente, lamentando falsa applicazione degli artt. 1655, 1662, 1665 e 1667 cod. civ. in luogo degli artt. 222, 2224 e 2226 cod. civ. nonchè omessa motivazione su una questione decisiva della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), censura la sentenza impugnata laddove aveva qualificato come appalto il contratto intercorso fra le parti senza compiere alcuna valutazione in ordine alle caratteristiche soggettive ed oggettive dei contraenti, fondandosi soltanto sull’atteggiamento processuale della Bielloni Castello s.p.a. e ciò in contrasto con i principi giurisprudenziali in materia di appalto e di contratto d’opera, tenuto conto che l’opposta era una piccola impresa che si basava quasi esclusivamente sul lavoro del socio accomandatario; in ogni caso, la materia prima era stata fornita dalla committente che aveva predisposto anche i disegni e i progetti per la lavorazione, sicchè andava applicata la disciplina di cui all’art. 2226 cod. civ. in tema di termini per la denuncia dei vizi che nella specie era mancata:

l’azione non poteva essere esercitata essendo maturati i termini dei decadenza e di prescrizione.

Il motivo va accolto.

La sentenza ha ritenuto che il contratto era qualificarsi come appalto affermando la manifesta qualità di appaltatore assunta dall’ opposta: tale motivazione è assolutamente carente perchè non indica in base a quali elementi ha operato tale qualificazione, essendo in modo apodittico attribuito la qualità di appaltatrice alla ricorrente.

Pertanto, il Giudice di rinvio dovrà verificare le caratteristiche in base alle quali determinare la natura del contratto, verificando poi, in base alla disciplina applicabile, l’osservanza dei termini di decadenza e di prescrizione e l’adempimento delle condizioni al riguardo previste Il quarto motivo, con cui si lamenta l’omessa motivazione in ordine alle eccezioni sollevate dalla ricorrente circa la tardività delle produzioni documentali depositate dall’appellante, è assorbito, dovendo al riguardo eventualmente pronunciarsi il giudice di rinvio La sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

P.Q.M.

Accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso rigetta il primo assorbito il quarto cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese della ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA