Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17415 del 19/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 19/08/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 19/08/2011), n.17415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA DELL’OROLOGIO 7, presso lo studio dell’avvocato

MORESCHINI PAOLA, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCCHESI

GIANCARLO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

TM SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 514/2009 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE del

29/07/09, depositata il 29/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato Paola Moreschini (delega avvocato Giancarlo

Lucchesi) difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE che aderisce

alla relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.

“Il relatore, cons. Adelaide Amendola, esaminati gli atti, osserva:

1. Con ricorso del 25 agosto 2004 B.L., premesso che il giorno precedente le era stato notificato preavviso di rilascio di un fabbricato rurale sottoposto a pignoramento e successivamente trasferito, con decreto del giudice dell’esecuzione a T.M. s.r.l., lamentò l’invalidità di tale decreto a causa dell’omessa notificazione del precedente provvedimento di rigetto di una sua istanza di conversione del pignoramento, di talchè ne chiese la revoca o l’annullamento.

Il giudice dell’esecuzione, con sentenza del 22 febbraio 2006, qualificata l’azione come opposizione agli atti esecutivi, la dichiarò inammissibile, in quanto tardiva.

2. Il gravame proposto dalla B. avverso tale decisione è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello di Trieste in data 29 febbraio 2009.

3. B.L. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimata società.

4. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., per esservi rigettato sulla base delle seguenti considerazioni.

5 Nell’unico motivo l’impugnante lamenta violazione degli artt. 111 Cost., art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, art. 47, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, tornando a sostenere che il mezzo di tutela azionato innanzi al giudice dell’esecuzione andava qualificato opposizione all’esecuzione, avendo con esso fatto valere la nullità della procedura per omessa notifica di un provvedimento quale il rigetto della sua istanza di conversione. Deduce quindi che l’appello proposto avverso la sentenza del giudice di prime cure era pienamente ammissibile. Le critiche sono prive di ogni fondamento. La Corte d’appello di Trieste, rilevato che il giudice di primo grado aveva qualificato l’azione proposta dalla B. come opposizione agli atti esecutivi, impugnabile soltanto con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., ha dichiarato inammissibile l’appello.

La decisione applica correttamente il principio, ripetutamente affermato da questa Corte e dal quale non v’è ragione di discostarsi, secondo cui l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata in base al principio dell’apparenza, e cioè facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice all’azione proposta, a prescindere dalla sua esattezza. Tanto al fine di escludere che la parte possa conoscere ex post, a impugnazione avvenuta, quale era il mezzo esperibile. Ne consegue che la sentenza emessa in sede di opposizione in materia esecutiva (nell’assetto normativo antecedente alle modifiche introdotte dalla L. n. 52 del 2006, art. 14 o ad esso successivo), sarà impugnabile con l’appello, se l’azione è stata qualificata come opposizione all’esecuzione; e con ricorso per cassazione, qualora l’azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi (confr. Cass. civ. j 13 gennaio 2009, n. 475; Cass. civ. 14 dicembre ; 2007, n. 26294).

Il ricorso va pertanto rigettato”.

Ritiene il collegio di dovere fare proprio il contenuto della sopra trascritta relazione, tanto più che le repliche alla stessa, contenute nella memoria depositata dalla ricorrente, pur se esprimono la soggettiva opinione della parte in ordine alle violazioni di legge in cui sarebbe incorso il giudice a quo, non giustificano il superamento delle considerazioni svolte nella relazione e della pacifica giurisprudenza nella stessa ricordata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA