Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17414 del 30/08/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 30/08/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 30/08/2016), n.17414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23608-2009 proposto da:

L.E., M.L., L.R. C.F. (OMISSIS),

L.G.L., quali eredi di L.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato

MARIO ANTONINI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIULIANA MURINO, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRO RICCIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli

avvocati NICOLA VALENTE, CLEMENTINA POLLI;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 403/2008 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 27/10/2008 R.G.N. 495/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

Con sentenza depositata il 27.10.2008, la Corte d’appello di Cagliari confermava la statuizione di primo grado che aveva rigettato la domanda di L.M. volta a beneficiare dell’indennità di accompagnamento sul presupposto che egli fosse decaduto dal potere di proporla D.L. n. 269 del 2003, ex art. 42, (conv. con L. n. 326 del 2003).

Contro questa pronuncia ricorrono gli eredi di L.M. con due motivi. Resiste l’INPS con controricorso. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a cui il ricorso è stato notificato a seguito di rinnovazione disposta da questa Corte con ordinanza del 20.5.2015, è rimasto intimato.

Diritto

Con i due motivi di censura, parte ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 42 (conv. con L. n. 326 del 2003), in relazione al D.L. n. 355 del 2003, art. 23, comma 2, (conv. con L. n. 47 del 2004), nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Corte di merito ritenuto che il termine semestrale di decadenza introdotto dall’art. 42 cit. si applicasse anche al caso in cui il verbale di visita fosse stato comunicato in data anteriore al 31.12.2004.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante la sostanziale identità delle censure che vi sono articolate, e sono inammissibili.

In ordine alle censure di violazione di legge, mette conto rilevare che, sebbene la sentenza impugnata sia stata pubblicata nel vigore dell’art. 366-bis c.p.c., secondo il quale, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1-4, “l’illustrazione di ciascun motivo deve concludersi, a pena d’inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto”, parte ricorrente, a conclusione dell’illustrazione del motivo di ricorso, non ha formulato alcun quesito di diritto; nè potrebbe in contrario ritenersi sufficiente il fatto che il quesito di diritto possa implicitamente desumersi dal motivo di ricorso, dal momento che una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma di cui all’art. 366-bis c.p.c., che ha all’opposto circoscritto la pronunzia del giudice di legittimità nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito formulato dalla parte (Cass. S.U. n. 23732 del 2007).

Quanto poi alla censura di vizio di motivazione, è sufficiente rilevare che essa (come tradisce il richiamo al testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 vigente anteriormente alla modifica introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2) si appunta sulla presunta carenza delle argomentazioni in ordine alla medesima questione giuridica sollevata con la censura di violazione di legge, sicchè, non individuando alcun “fatto” principale o secondario il cui accertamento sia stato motivato in modo insufficiente o contraddittorio, va ritenuta parimenti inammissibile (arg. ex Cass. n. 2805 del 2011).

Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in favore del controricorrente INPS come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’INPS, che si liquidano in complessivi Euro 2.100,00, di cui Euro 2.000, per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA