Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17414 del 20/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/08/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 20/08/2020), n.17414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7871-2018 proposto da:

O.P., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dagli avvocati MASSIMO CARLO SEREGNI, TIZIANA ARESI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 13855/2017 del TRIBUNALE di BRESCIA,

depositato l’08/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO

ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- O.P., proveniente dalla Nigeria, ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Brescia avverso il provvedimento della Commissione territoriale, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria) e pure di diniego del riconoscimento della protezione umanitaria.

2.- Con decreto depositato in data 8 febbraio 2018, il Tribunale bresciano ha rigettato il ricorso.

3.- Il Tribunale ha ritenuto che il “racconto della O.P., nonostante i tentativi di approfondimento del Collegio in sede di audizione e nonostante le specifiche richieste di chiarimenti non è stato meglio circostanziato nè sono emersi elementi atti a sostenerne la veridicità: non appare credibile, infatti, che la richiesta di mutilazione genitale femminile (chiamata circoncisione dalla richiedente) le sia stata sottoposta quando aveva già 20 anni (rettificati in 19 nel corso della udienza collegiale) dato che, di norma, in Nigeria ciò avviene ben prima e generalmente entro il 16/18 anni e per di più da anziani non meglio qualificati (in sede di audizione parla ancora genericamente di famiglia paterna e materna senza individuare i soggetti che ne avrebbero fatto richiesta); non è neppure credibile che i genitori non le abbiano fatto alcuna pressione in tal senso, ma le abbiano semplicemente consigliato di fuggire, abbandonandola al suo destino”. “D’altra parte, non è neppure verosimile l’allegazione in merito alla morte dei suoi genitori e del rapimento dei suoi fratelli minori a motivo della sua fuga”.

In via ulteriore, il Tribunale ha rilevato che “non sono stati dedotti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b.)”. “Tra i fatti costitutivi del diritto azionato vi sono anche gli elementi che permettono di individualizzare la situazione del richiedente, non potendosi ritenere sufficiente a soddisfare l’onere di allegazione un generico richiamo alla situazione del Paese di origine”. Ciò posto, il Tribunale ha comunque evidenziato, nel prosieguo della motivazione, che la “ricorrente proviene da Edo State, zona nella quale non sono segnalati scontri riconducibili a Boko Haram (cfr. Report EASO sulla Nigeria del giugno 2017, il quale evidenzia che la situazione dell’Edo State è causata da una criminalità sostanzialmente comune, prevalentemente indirizzata contro gli stranieri che lavorano per le compagnie petrolifere e comunque non tale da determinare una stabile e rilevante perdita del controllo del territorio da parte delle autorità governative)”.

4.- Avverso questo provvedimento ricorre O.P. esponendo due motivi di cassazione.

L’intimato Ministero non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5.- Il ricorso censura la decisione del Tribunale bresciano: (i) col primo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, per non avere ritenuto credibile il racconto della richiedente, tenuto conto delle “informazioni relative al luogo di provenienza (della richiedente), Benin city, zona ad alta densità di musulmani dove ancora si praticano riti di modificazione dei genitali a prescindere dal consenso delle giovani nell’inerzia delle autorità”; (ii) col secondo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per non avere il Tribunale esaminato la situazione generale esistente in Nigeria.

6.- Il Collegio ritiene inammissibile il primo motivo di ricorso. Rileva, in proposito, che ai fini della concessione dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), è indispensabile, anche ai fini dei necessari approfondimenti istruttori, la credibilità e l’attendibilità della narrazione dei fatti effettuata dal richiedente.

La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce, peraltro, un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito – e censurabile solo nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5 – il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma. 5, lett. c), costituente un parametro di attendibilità della narrazione (Cass. 05/02/2019, n. 3340; Cass., 07/08/2019, n. 21142).

In mancanza di credibilità dell’istante deve, di conseguenza, escludersi la necessità e la stessa possibilità per il giudice di merito – laddove non vengano dedotti fatti attendibili e concreti, idonei a consentire un approfondimento ufficioso – di operare ulteriori accertamenti.

Nella specie, intanto le censure sono proposte inammissibilmente sub specie del vizio di violazione di legge. Inoltre, il Tribunale ha accertato – con motivazione che appare adeguata – che “nonostante i tentativi di approfondimento del collegio in sede di audizione e nonostante le specifiche richieste di chiarimenti” il racconto, inverosimile e non credibile, non è stato meglio circostanziato. Non è parsa verosimile la richiesta di circoncisione avanzata a 20 anni (poi ridotti a 19 in udienza), quando questa viene effettuata prima (16/18 anni), peraltro da parte di soggetti non identificati (genericamente famiglia paterna e materna, ma poi i familiari divengono quelli che le consigliano la fuga). Non è parso verosimile, infine, che i genitori ed i fratelli fossero stati uccisi per la fuga della istante, tenuto conto di quanto riferiscono le fonti internazionali (EASO) circa il rifiuto di infibulazione. A fronte di tale accertamento in fatto, il motivo risulta del tutto generico e non inficia la ratio decidendi dell’impugnato provvedimento.

7.- Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

Lo stesso, infatti, non si confronta con nessuna delle due rationes decidendi, espresse dal Tribunale bresciano, esaurendosi nell’affermare – con enunciato del tutto generico, per di più – come “la situazione socio – politica della Nigeria sia degenerata negli ultimi mesi e come ci sia stata una pesante recrudescenza della violenza, sia da parte di gruppi di privati, che addirittura dalle forze dell’ordine”.

8.- In conclusione, il ricorso risulta inammissibile.

Non vi è luogo a provvedere alle spese del presente giudizio,

essendo il Ministero rimesto intimato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2020

 

 

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