Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17414 del 19/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 19/08/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 19/08/2011), n.17414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.

SAVOCA LUIGI, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 156/2009 del TRIBUNALE di ENNA dell’8.10.09,

depositata il 15/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.

“Il relatore, cons. Adelaide Ardendola esaminati gli atti, osserva:

1. Con citazione notificata il 25 marzo 2002 B.A. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Centuripe col quale, a istanza di B.G. gli era stato ingiunto il pagamento della somma di L. 4.968.572, oltre interessi, a titolo di compenso per prestazioni d’opera professionale. Asserì l’opponente di non aver mai conferito alcun incarico all’opposto e, conseguentemente, di nulla dovergli.

2. Con sentenza del 29/30 dicembre 2004 il giudice adito rigettò l’opposizione, condannando l’opponente a rifondere alla controparte un terzo delle spese di giudizio.

Su gravame principale di B.A. e incidentale di B. G., il Tribunale di Enna ha rigettato l’uno e, in accoglimento del secondo, ha posto a carico dell’opponente per intero le spese del primo grado.

3. Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione B. A., formulando due motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato.

4. L’impugnazione che, in ragione della data della sentenza impugnata, successiva al 4 luglio 2009, è soggetta alla disciplina dettata dall’art. 360 bis, inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a) della può essere trattata in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., per essere rigettata.

Le ragioni della ritenuta infondatezza sono le seguenti.

5. Il primo motivo, col quale il ricorrente ha lamentato violazione dell’art. 51 cod. proc. civ., nn. 2 e 4, perchè il Giudice di Pace che aveva emesso l’originario provvedimento monitorio era frequentatore abituale dell’ingiungente, è manifestamente privo di pregio, alla luce del principio, ripetutamente ribadito da questa Corte e dal quale non v’è ragione di discostarsi, che la violazione, da parte del giudice, dell’obbligo di astenersi, pur se sussistente, non costituisce motivo di nullità della sentenza e, quindi, non è deducibile come tale in sede di impugnazione, ove la parte interessata non abbia proposto formale istanza di ricusazione (Cass. civ., 26 maggio 2003, n. 8197; Cass. sez. un. 23 aprile 2001, n. 170).

6. Il secondo motivo, col quale l’impugnante deduce violazione dell’art. 2721 c.c., commi 1 e 2, nonchè contraddittorietà e insufficienza della motivazione, per avere il giudice di merito ammesso la prova per testi con riferimento ad un contratto di prestazione d’opera professionale pur in mancanza di un principio di prova scritta relativa al conferimento dell’incarico, svolge una critica eccentrica rispetto alle argomentate ragioni della decisione.

Il giudice di merito ha invero dato accesso alla prova orale in ragione della natura del contratto e della qualità delle parti, specificamente segnalando che, nella prassi commerciale, gli accordi relativi a prestazioni d’opera professionale, in assenza di norme che impongano l’adozione di una forma vincolata, vengono conclusi oralmente.

Ma allora la censura viola il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, per cui i motivi di ricorso devono avere i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta la necessità dell’esatta individuazione del capo della pronunzia impugnata e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione (confr.

Cass. civ. 25 settembre 2009, n. 20652).

A ciò aggiungasi che il ricorrente neppure ha indicato con precisione le lacune, le illogicità, le contraddizioni rinvenibili nel tessuto motivazionale della sentenza impugnata, svolgendo in definitiva critiche volte esclusivamente a sollecitare una rivalutazione dei fatti e delle prove preclusa in sede di legittimità”.

Ritiene il collegio di dovere fare proprio il contenuto della sopra trascritta relazione, alla quale il ricorrente non ha del resto neppure replicato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2011

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