Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17413 del 30/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 30/08/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 30/08/2016), n.17413

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15112-2011 proposto da:

A.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ARCHIMEDE 120, presso lo studio dell’avvocato FABIO MICALI,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO MICALI, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato Avvocati CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1432/2010 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 17/11/2010 R.G.N. 287/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’appello di Messina, con sentenza depositata il 17 novembre 2010, ha rigettato l’appello proposto da A.S. contro la sentenza resa dal Tribunale di Patti, che aveva rigettato la sua domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento, erroneamente indicato in sentenza, nello svolgimento del processo, come assegno mensile di assistenza.

2. La Corte territoriale ha ritenuto che la consulenza tecnica d’ufficio svolta in primo grado fosse corretta ed esauriente, laddove l’appellante non aveva fornito alcuna precisa indicazione delle ragioni per le quali riteneva errata la decisione del primo giudice. In particolare, non aveva prodotto documentazione medica nè indicato elementi idonei a dimostrare un possibile aggravamento della situazione accertata o l’insorgenza di nuove patologie non valutate dal c.t.u.

3. Contro la sentenza, la A. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso l’Inps. I Ministeri litisconsorti non svolgono attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo rubricato “sulla violazione o falsa applicazione delle norme di diritto” denuncia l’erroneità della sentenza nella parte in cui la Corte non aveva valutato la documentazione sanitaria prodotta in sede di impugnazione, attestante l’aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente: in particolare non aveva tenuto conto del certificato medico del 3/3/2009, in cui si attestava la presenza di “riferiti acufeni in soggetto con neurofibromatosi”; dei certificati del 14/4/2009 e del 23/4/2009 attestanti la presenza di “ipoacusia neurosensoriali bilaterale simmetrica di grado medio” e un “aumento delle latenga”, nonchè della certificazione del 14/5/2009 in cui si dava atto della presenza di una “voluminosa formazione di tipo cistica…”. Tali certificazioni attestavano un possibile aggravamento della situazione accertata o la presenza di nuove patologie di cui il giudice non aveva tenuto conto. La mancata considerazione di tale documentazione costituiva violazione dell’art. 149 disp. att. c.p.c., in relazione alla L. n. 118 del 1971, art. 13, e alla L. n. 153 del 1969, n. 26.

2. Con il secondo motivo si denuncia l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia, lamentando che il giudice di gravame non avrebbe valutato la documentazione prodotta in ti nè avrebbe indicato il canone interpretativo adottato nella decisione.

3. Entrambi i motivi, che si affrontano congiuntamente per la connessione che li avvince, sono infondati oltre a presentare profili di inammissibilità. La Corte territoriale ha dato conto delle ragioni della sua decisione richiamando la consulenza tecnica d’ufficio svolta in prime cure e la mancanza di documentazione attestante l’insorgenza di nuove patologie ovvero la mancata considerazione di alcune di esse da parte del consulente. Il ricorso per cassazione avrebbe dovuto dunque contestare queste affermazioni e mettere In rilievo come, invece, le malattie non fossero state esaminate dal consulente o fossero insorte dopo la perizia. In sostanza avrebbe dovuto contestare le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio e, conseguentemente, trascrivere, quanto meno nelle sue parti salienti, o depositare oppure indicare l’esatta collocazione nel presente giudizio della consulenza tecnica d’ufficio.

4. Tale omissione è causa di inammissibilità del ricorso per la violazione del principio di autosufficienza o meglio di specificità dei motivi, in base al quale qualora il ricorrente per cassazione si dolga dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice del merito (come accade nella specie con riguardo alla consulenza tecnica d’ufficio), per rispettare il suddetto principio – da Intendere alla luce del canone generale “della strumentalità delle forme processuali” – ha l’onere di indicare nel ricorso il contenuto rilevante del documento stesso, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali e assolvendo, così, il duplice onere, rispettivamente previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (a pena di inammissibilità) e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (a pena di improcedibilità del ricorso), nel rispetto del relativo scopo, che è quello di porre il Giudice di legittimità in condizione di verificare la sussistenza del vizio denunciato senza compiere generali verifiche degli atti e soprattutto sulla base di un ricorso che sia chiaro e sintetico (Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726; v. fra le altre Cass., 17 luglio 2007, n. 15952; Cass. 24 maggio 2006, n. 12362; Cass. 5 settembre 2003, n. 13012; Cass. 25 agosto 2003, n. 12468).

5. Per completezza deve rilevarsi che il giudizio espresso dalla Corte è compiuto e coerente e rispetto a tale giudizio la ricorrente prospetta un mero dissenso diagnostico, inammissibile in questa sede: ed invero, il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un’inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile (v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652).

6. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. Poichè la domanda giudiziaria è stata introdotta anteriormente alla modifica dell’art. 152 disp. att. c.p.c., introdotta dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42 convertito con modificazioni nella L. 24 novembre 2003, n. 326 (come risulta dalla sentenza impugnata, in cui si dà atto che la sentenza di primo grado è del 1999), e poichè la causa non appare temeraria e manifestamente infondata, nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2016

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