Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17413 del 20/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/08/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 20/08/2020), n.17413

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27694-2017 proposto da:

S.G., L.R.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA GUIDO D’AREZZO 28, presso lo studio dell’avvocato CARLO

PONZANO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIANFRANCO CECI;

– ricorrenti –

contro

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA, in persona del procuratore speciale

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GAVINANA 1,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PECORA, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato FLAVIO GARRONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 635/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 03/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO

ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- S.G. e L.R. hanno convenuto avanti al Tribunale di Bergamo la s.p.a. U.B.I. (come allora diversamente denominata), per chiedere l’accertamento della violazione, da parte di questa, degli obblighi di informazione posti da legge e regolamento Consob in capo agli intermediari, con riferimento a un’operazione di acquisto avvenuta il 4 febbraio 2000; della nullità o annullamento della relativa operazione ovvero la risoluzione della medesima, in ogni caso con condanna alle conseguenti restituzioni ovvero al risarcimento del danno patito.

2.- Con sentenza depositata nel giugno 2010, il Tribunale ha respinto le pretese attoree.

3.- Con sentenza depositata il 3 maggio 2017, la Corte di Appello di Brescia ha poi respinto l’impugnazione presentata al riguardo da S. e L..

4.- Per quanto in particolare ancora interessa, la Corte lombarda ha ritenuto “non individuabile”, nella specie, “una condotta inadempiente da parte dell’intermediario”.

“Al momento della sottoscrizione del contratto quadro in data 24 aprile 1997, gli appellanti avevano dichiarato di “non ritenere di fornire le informazioni richieste sulla nostra situazione finanziaria e sui nostri obiettivi di investimento”. Nel giugno del 2001 gli stessi, nel fornire le informazioni sul proprio profilo di rischio, hanno “dichiarato di avere esperienza finanziaria “alta”, propensione al rischio “alta” e obiettivi di livello in evoluzione”.

Ne deriva – ha ritenuto la pronuncia impugnata – che gli investitori erano “in grado di ben orientarsi nel campo degli strumenti finanziari” e che, per ciò, la banca non è incorsa nella violazione di alcun obbligo procedendo senz’altro a porre in essere l’operazione dell’aprile 2000, su ordine dei detti soggetti.

5.- Avverso questo provvedimento ricorrono S.G. e L.R., affidandolo a due motivi di cassazione.

Resiste, con controricorso, la s.p.a. UBI.

6.- Entrambe le parti hanno anche depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

7.- I motivi di ricorso sono stati intestati nei termini qui di seguito riportati.

Primo motivo: “violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, di norme di diritto (in relazione agli obblighi gravanti sull’Istituto di Credito previsti dall’art. 21 TUF e ss., e dagli artt. 26, 28 e 29 Regolamento Consob n. 11522/1998)”.

Secondo motivo: “vizio di motivazione in merito all’assolvimento dell’obbligo di informazione gravante sulla banca, alla rischiosità dell’investimento e all’inadeguatezza dell’operazione (previsti dall’art. 21 TUF e ss. e dagli artt. 26, 28 e 29 Regolamento Consob n. 11522/1998)”.

8.- Con questi motivi – suscettibili di esame unitario in ragione della loro stretta contiguità – i ricorrenti sostengono, in particolare, che la sentenza impugnata ha errato nel ritenere corretto il comportamento della Banca, nonostante questa non abbia “fornito alcuna affermazione agli odierni esponenti circa il prodotto che stavano acquistando”.

“Quale intermediario professionale” – puntualizzano i ricorrenti – la Banca “non poteva non essere a conoscenza dell’alto rischio di insolvenza delle obbligazioni argentine… tenuto conto sia degli articoli comparsi sulla stampa specializzata in quel periodo, sia dell’andamento progressivamente negativo del rating dei titoli”; la rischiosità dell’investimento era comunque “desumibile in modo chiaro e univoco dall’offering circular che accompagnava l’emissione delle obbligazioni argentine”.

La Banca – si viene altresì a segnalare – ha comunque l’obbligo di legge di fornire, investimento per investimento, un’informazione adeguata del prodotto ai propri clienti. Nè costituisce causa di esonero da tale obbligo la circostanza che il cliente non abbia comunicato i propri obiettivi di investimento; e neppure l’eventualità che si tratti di cliente non privo di esperienza in materia.

9.- Il ricorso è fondato e va quindi accolto.

10.- Secondo il vigente sistema normativo dei servizi di investimento, la sussistenza di una peculiare – anche particolarmente elevata – propensione al rischio dell’investitore non è ragione di esonero dell’intermediario dalla prestazione degli obblighi di informazione. E nemmeno la rende inutile.

La vigente normativa pone, invero, un’incisiva serie di doveri informativi a carico degli intermediari, con prescrizione che non è fine a sè stessa, ma è direttamente funzionale, per contro, a

far acquisire al cliente l’effettiva consapevolezza

dell’investimento, che viene concretamente in rilievo.

Poste le prescrizioni di cui al TUF (come formate, prima di tutto, dalle clausole generali di cui all’art. 21) e della disciplina regolamentare, come pure la specifica finalità di protezione del cliente (inteso come risparmiatore che investe, secondo la prospettiva tracciata, nel vertice, dall’art. 47 Cost.), si deve comunque “ritenere che, nell’economia della singola operazione, l’obbligo informativo assuma rilievo determinante, essendo diretto ad assicurare scelte di investimento realmente consapevoli; per modo che, in assenza di un consenso informato dell’interessato, il sinallagma del singolo negozio di investimento manchi di trovare piena attuazione” (così, tra le altre, Cass., 31 agosto 2017, n. 4727; nonchè Cass., 16 febbraio 2018, n. 3914).

10.- Come ha correttamente riscontrato la pronuncia di Cass., 4 aprile 2018, n. 8333, “che un investitore propenda per investimenti rischiosi”, nel caso anche dichiarando di possedere un’esperienza “alta” in proposito, “non toglie che egli selezioni tra gli investimenti rischiosi quelli a suo giudizio aventi maggiori probabilità di successo, grazie appunto alle informazioni che l’intermediario è tenuto a fornirgli”.

Più a monte, peraltro, è ravvisabile un primo profilo di utilità degli obblighi d’informazione nei confronti del cliente particolarmente orientato verso investimenti di rischio.

La prestazione dell’informazione circa margini e termini di rischio di una specifica operazione si pone come momento in sè funzionale a che l’investitore vada a considerare – nel caso, a riconsiderare – gli effettivi suoi interessi e propensione a procedere nel senso di investimenti particolarmente rischiosi. E non già – questo è il punto – rispetto all’astratto atteggiarsi di una categoria concettuale, secondo quanto per regola avviene nel momento del rilascio, da parte dell’investitore, della dichiarazione generale sui propri obiettivi di investimento. Bensì con riferimento a una singola, concreta operazione di investimento, come ormai individuata in tutti i suoi aspetti salienti (cfr. Cass., 4 ottobre 2018, n. 24393; per l’ulteriore rilievo che, nel vigente contesto normativo, gli obblighi di informazione di cui l’intermediario è gravato per legge vengono a proporre posizioni sostanzialmente prossime alle obbligazioni di risultato, si veda in specie Cass., 6 marzo 2018, n. 5265).

11.- Neppure la sussistenza di una buona conoscenza del mercato finanziario, tratta dall’esperienza della relativa pratica, viene a incidere sulla consistenza degli obblighi informativi dell’intermediario.

Come ha rilevato la già richiamata pronuncia n. 8333/2018, la “buona conoscenza del mercato finanziario è indizio, semmai, della capacità di distinguere tra investimenti consigliabili e sconsigliabili, sempre che, però, si disponga delle necessarie informazioni sullo specifico prodotto oggetto dell’operazione, che dunque si ha tutto l’interesse a ricevere”. Chè anzi è stato rilevato – proprio perchè frutto del mero accumularsi delle operazioni effettuate, la “buona conoscenza” dell’investitore ha particolarmente bisogno di essere vigilata e nutrita dalla doverosa professionalità dell’intermediario (cfr. sul punto Cass. n. 24393/2018; cfr. altresì Cass., 27 aprile 2018, n. 10286).

12.- Nemmeno può ritenersi rilevante, ai fini di predicare un esonero dell’intermediario dagli obblighi informativi e di adeguatezza impostigli dalla legge e dalle prescrizioni regolamentari, che il cliente si sia eventualmente rifiutato di dare indicazioni sulla propria situazione patrimoniale e/o sui propri obiettivi di investimento.

Come ha più volte sottolineato la giurisprudenza di questa Corte, una simile circostanza deve piuttosto indurre l’intermediario ad azioni e valutazioni di particolare prudenza, a norma dell’art. 21 TUF (cfr., tra le altre, Cass., 16 marzo 2016, n. 5250; Cass., 13 maggio 2016, n. 9892; Cass. 23 settembre 2016, n. 18702; Cass., 18 novembre 2019, n. 29899; Cass., 18 novembre 2019, n. 29900).

13.- All’accoglimento del ricorso segue cha va cassata la sentenza impugnata e la controversia rinviata alla Corte di Appello di Brescia che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Corte di Appello di Brescia che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2020

 

 

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