Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17413 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 17/06/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 17/06/2021), n.17413

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12053-2019 proposto da:

ASSOCIAZIONE PAPA FRANCESCO ONLUS, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEL SERAFICO, 106, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TORRE,

rappresentata e difesa dall’avvocato UMBERTO RUBERA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4417/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONELA DELLA SICILIA, depositata il 09/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Siracusa, con sentenza n. 3689/17, sez. 1, autorizzava l’Agenzia delle Entrate a procedere a sequestro conservativo fino alla somma di Euro 223.155,00 dei beni mobili ed immobili e dei crediti della Associazione Papa Francesco onlus a garanzia di un maggior credito fiscale.

Avverso detta decisione la contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Sicilia, sez. dist. Siracusa.

Il giudice di seconde cure, con sentenza n. 4417/4/18, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente Associazione sulla base di un motivo illustrato con memoria.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va accertata, ai sensi dell’art. 370 c.p.c., la tempestività del controricorso essendo lo stesso stato spedito per la notifica il 15.5.19 e quindi entro quaranta giorni dalla notifica del ricorso avvenuta l’8.4.19.

Va invece dichiarata inammissibile la memoria dell’Agenzia depositata tardivamente senza il rispetto dei cinque giorni anteriori l’udienza di cui all’art. 378 c.p.c..

Con l’unico motivo di ricorso l’Associazione ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, “la nullità della sentenza impugnata per erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti decisivi per il giudizio – decisione fondata su fatti travisati e/o non provati”.

Il ricorso è inammissibile.

Le Sezioni unite di questa Corte hanno già avuto occasione di affermare che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. (Cass. SU n. 8053/14; analogamente in tema di sequestro conservativo per debiti tributari vedi Cass. n. 25256/18).

In tal senso è stato ribadito che in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia. (Cass. n. 23940/17).

Nel caso di specie gli argomenti addotti con il motivo corrispondono alla citata intestazione dello stesso in quanto volti a contestare l’adeguatezza e la sufficienza della motivazione della sentenza impugnata.

Ad esempio, riguardo al fumus boni iurus, si deduce che la sentenza impugnata ha ritenuto sussistere quest’ultimo in base “ad una motivazione carente e contraddittoria” (vedi pg. 10 del ricorso) e le argomentazioni svolte tendono a dimostrare tale circostanza. Si è poi affermato che il mero richiamo del PVC rappresenta una “palese elusione dell’obbligo di motivazione”.

Parimenti riguardo al periculum in mora il ricorso afferma (pg. 19 del ricorso) che “la motivazione addotta dalla sentenza impugnata pertanto è del tutto errata”, sostenendo poi che “il richiamo alla mera sproporzione tra il patrimonio del contribuente e l’ammontare della pretesa creditoria (peraltro sub iudice) non può costituire elemento sufficiente su cui basare la concessione di un provvedimento cautelare”.

I predetti brani del ricorso, riportati a titolo esemplificativo, rappresentano il contenuto delle argomentazioni addotte volte a dimostrare le carenze motivazionali della sentenza sotto il profilo della loro insufficienza, inadeguatezza ed erroneità.

In aggiunta a ciò si rileva la sussistenza di ulteriori profili di inammissibilità in relazione ad alcune argomentazioni che in alcuni casi finiscono per investire il merito stesso della decisione e ad altre che deducono delle violazioni in punto di diritto non rientranti nella previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, costituente l’unico motivo del ricorso ovvero non colgono la ratio decidendi della sentenza.

A tale proposito si osserva che la sentenza impugnata, oltre a tener conto della differenza tra compensi incassati e non dichiarati per Euro 8.800.00, ha motivato la sussistenza del fumus boni iuris in ragione: 1) dell’omessa indicazione e della mancata indicazione nei libri sociali dei rendiconti finanziari; 2) della movimentazione di denaro e dei titoli di credito tra i conti correnti della stessa associazione; 3) della incongrua definizione della controversia riguardante tale sig.ra P..

La sentenza impugnata si è poi soffermata sulla questione della mancata allegazione del PVC al verbale di accertamento sostenendo che detta allegazione non era necessaria nel caso in cui il contribuente avesse avuto legale conoscenza del processo verbale in questione, circostanza verificatasi nel caso di specie essendo stato l’atto notificato all’associazione in data 23.5.16 per cui non vi era stata alcuna carenza di motivazione sotto tale profilo.

Ha infine sommariamente valutato la questione della cancellazione dell’Associazione dall’Anagrafe unica delle Onlus rammentando la giurisprudenza di questa Corte sulla legittimità della cancellazione in oggetto di quelle associazioni non riconosciute che abbiano omesso la regolare tenuta delle scritture contabili rendendo così impossibile accertare l’utilizzazione degli utili per le finalità previste dallo Statuto.

Non sussiste, quindi, dubbio sulla circostanza che la sentenza fornisca adeguata motivazione in ordine alla sussistenza del presupposto del periculum in mora e che, comunque, la motivazione fornita non possa considerarsi meramente apparente essendosi soffermata con adeguate argomentazioni su tutte le doglianze sollevate con l’atto d’appello che sono riportate nella parte narrativa della sentenza.

E’ sufficiente a tale ultimo proposito richiamare la giurisprudenza di questa Corte che ha in più occasioni ritenuto che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza solo allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. Sez. 6 5, Ordinanza n. 9105 del 07/04/2017; Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014); circostanza che, come detto, non ricorre nel caso di specie.

Oltre a ciò si osserva che, in relazione alla esaminata motivazione, la contribuente riporta le contestazioni da essa avanzate nella fase di merito in ordine alla inadeguatezza degli indizi posti a base della ritenuta sussistenza del fumus boni iuris (pagine da 15 a 18 del ricorso) in tal modo chiedendo a questa Corte una inammissibile valutazione delle circostanze di fatto investenti il merito della decisione.

Quanto poi alla questione della mancata produzione del PVC la sentenza impugnata appare del tutto conforme alla giurisprudenza di questa Corte in tema di non necessità dell’allegazione del PVC in caso di avvenuta notifica di tale atto direttamente al contribuente. (vedi Cass. n. 18073/08; Cass. n. 21119/2011; Cass. n. 8183/2011; Cass. n. 407/15; Cass. n. 30560/17).

A tale proposito osserva la Corte che la CTR ha accertato che la notifica in questione alla Associazione era avvenuta il 23 maggio 2016 e che su tale affermazione non è stata avanzata con il ricorso contestazione alcuna da parte della ricorrente nè specifico motivo di ricorso onde sul punto si è formato il giudicato per cui tardiva, e conseguentemente inammissibile, appare l’affermazione dedotta con la memoria dalla Associazione di non avere mai ricevuto il PVC in questione.

In ogni caso, si osserva che la sentenza impugnata ha fondato la propria decisione “a prescindere dal PVC non prodotto dall’Ufficio finanziario” (vedi pg. 2 della sentenza) ritenendo che il fumus boni iuris emergesse “sufficientemente dai contenuti degli impugnati avvisi riferiti agli anni 2013 e 2014 specie ove all’associazione sono state contestate…etc.”.

La questione dunque della mancata produzione e conseguente omessa valutazione del PVC da parte della Commissione regionale appare del tutto irrilevante ai fini del decidere avendo il giudice di seconde cure ritenuto di prescindere dal contenuto dell’atto in esame ritenendo sussistere comunque nell’atto di accertamento sufficienti elementi idonei a dimostrare il fumus boni iuris.

La censura della ricorrente dunque appare sotto tale profilo inammissibile perchè non coglie la effettiva ratio decidendi di irrilevanza del contenuto del PVC ai fini della decisione della controversia.

Riguardo poi al periculum in mora, la Commissione regionale ne ha accertato la sussistenza in ragione della sproporzione tra l’incapienza patrimoniale dell’associazione e l’imponenza della pretesa fiscale (Euro 526.012,89), pure oggetto quest’ultima di separata impugnazione da parte della contribuente, precisando che, alla luce della giurisprudenza di questa Corte di cassazione, il periculum può essere desunto sulla base di soli elementi concernenti la capacità patrimoniale a prescindere dagli elementi soggettivi del comportamento del debitore.

Tale affermazione è del tutto corretta avendo questa Corte già affermato in svariate occasioni che in tema di sequestro conservativo, il giudice di merito può, in sede di convalida, far riferimento, alternativamente, tanto a criteri oggettivi (rappresentati dalla capacità patrimoniale del debitore in relazione all’entità del credito) quanto soggettivi (quali il comportamento del debitore che lasci fondatamente temere atti di depauperamento del suo patrimonio), senza che, ai fini della validità del provvedimento di convalida, le due categorie di presupposti debbano simultaneamente concorrere. (Cass. n. 2139/98; Cass. n. 2081/2002).

In relazione alla dianzi precisata motivazione l’Associazione ricorrente assume che erroneamente la sentenza ha ritenuto la sussistenza del predetto periculum in mora in base al solo dato oggettivo citando giurisprudenza in proposito ed affermando che “la motivazione addotta dalle sentenza impugnata, pertanto è del tutto errata”.

Si osserva tale proposito che la ricorrente pone sotto tale aspetto una censura in punto di diritto che avrebbe dovuto essere proposta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e non già sotto il profilo del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e ciò costituisce un ulteriore profilo di inammissibilità in aggiunta a quelli già evidenziati.

A parte tale dirimente considerazione, si osserva, ancorchè superfluamente, che la doglianza sarebbe comunque manifestamente infondata alla luce della dianzi citata giurisprudenza di questa Corte.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 5600,00 oltre spese prenotate a debito. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA