Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17412 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. III, 28/06/2019, (ud. 06/03/2019, dep. 28/06/2019), n.17412

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17788-2017 proposto da:

COMUNE GRAMMICHELE, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato

in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE CITTADINO;

– ricorrente –

contro

G.L.;

– intimata –

e contro

GI.IG., domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZA

RITA MARIA PIRRACCHIO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 219/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 07/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/03/2019 dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE IGNAZIO, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato CITTADINO SALVATORE;

udito l’Avvocato PIRRACCHIO VINCENZA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Catania, con sentenza n. 219/2017, decidendo nei giudizi riuniti nn. 763/2011, 1414/2014 e 111/2015, – da un lato, ha dichiarato inammissibili le impugnazioni proposte dal Comune di Grammichele e da Gi.Ig. avverso la sentenza definitiva n. 266/2014 del Tribunale di Caltagirone;

– e, dall’altro, in accoglimento dell’appello proposto avverso la sentenza non definitiva n. 173/2010 emessa dallo stesso Tribunale, ha condannato il Comune di Grammichele al pagamento in favore della Gi. della somma di Euro 95.548,24 per la perdita del bene immobile irreversibilmente trasformato, di seguito indicato, e per il danno alla porzione non trasformata, nonchè al pagamento dell’ulteriore somma di Euro 10.000,00 per l’occupazione medio tempore avvenuta, condannando il Comune di Grammichele al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio e ponendo le spese della CTU a carico del Comune di Grammichele.

2.Era accaduto che il Comune di Grammichele con ordinanza sindacale del 7/12/1990 aveva disposto l’occupazione di aree di proprietà di F.L. destinate alla costruzione di una centrale telefonica in (OMISSIS). Alcuni giorni dopo (e precisamente in data 17/12/1990) l’ente era entrato in possesso del bene. La centrale telefonica era stata realizzata il 1 settembre 1992, ma la procedura espropriativa non era mai stata ultimata.

Fu così che nel maggio 1996 Gi.Ma., erede di F.L., aveva convenuto in giudizio il Comune di Grammichele per sentirlo condannare al risarcimento del danno conseguente all’occupazione illegittima ed alla irreversibile trasformazione del terreno.

Il Comune si era costituito contestando l’esistenza di prova del dominio in capo alla Gi. e proponendo in via riconvenzionale domanda dl accertamento della intervenuta usucapione del fondo oggetto di causa.

Nel corso del giudizio erano intervenuti L., F. e G.G., quali eredi di Gr.Fr. (deceduto il (OMISSIS)), proponendo a loro volta domanda dl usucapione e conseguente distrazione della condanna risarcitoria in loro favore.

Il Tribunale di Caltagirone, espletata l’istruttoria:

– dapprima, con sentenza non definitiva n. 173/2010, da un lato, aveva rigettato le domande avanzate dalla Gi. e dal Comune di Grammichele; e, dall’altro, aveva dichiarato che gli eredi di Gr.Fr. avevano acquisito per usucapione il terreno in contestazione ed aveva dichiarato che il Comune di Grammichele era tenuto a risarcire i danni a questi ultimi, disponendo con remissione della causa in istruttoria una integrazione di ctu perchè il terreno era ricadente in zona destinata ad attrezzature pubbliche o d’uso pubblico;

-poi, con sentenza definitiva n. 266/ 2014, aveva pronunciato sul quantum, condannando il Comune di Grammichele al pagamento della somma di Euro 66.791,76 in favore degli eredi Gr..

Occorre aggiungere che avverso la sentenza non definitiva n. 173/2010 del Tribunale di Caltagirone, all’udienza del 1/7/2010 (la prima successiva al deposito della sentenza), Gi.Ma. aveva fatto riserva di appello, ma, successivamente, nonostante detta riserva, Gi.Ig., quale erede di Gi.Ma., aveva proposto appello diretto (giusta atto notificato il 5/5/2011). Nel conseguente giudizio si erano costituiti gli intervenienti L. e G.F., mentre il Comune convenuto era rimasto contumace. La Corte di appello di Catania con sentenza non definitiva n. 521/2015, accogliendo l’appello di Gi.Ig., nella suddetta qualità, in riforma della sentenza n. 173/2000 del Tribunale di Caltagirone, aveva rigettato la domanda di usucapione avanzata da L., F. e G.G.; aveva dichiarato che il diritto al risarcimento dei danni per la lesione del diritto di proprietà sull’immobile in contestazione nei confronti del Comune di Grammichele era in capo alla Gi.; ed aveva rimesso la causa in istruttoria, invitando le parti a prendere posizione sulle conseguenze della mancata costituzione in appello del Comune sull’eccezione di prescrizione e sulla natura di illecito permanente dell’occupazione (sempre ai fini dell’eccepita prescrizione). In detta sentenza, pur non definitiva, la Corte, avendo esaurito il rapporto processuale nei confronti del Gr., aveva regolato le relative spese processuali con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio.

Avverso la sentenza definitiva n. 266/2014 del Tribunale di Caltagirone avevano proposto appello sia il Comune di Grammichele che Gi.Ig..

La Corte di appello, riuniti i tre giudizi, come sopra rilevato, ha parzialmente riformato la sentenza resa dal giudice di primo grado.

3. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso il Comune di Grammichele.

Non è stata svolta attività difensiva da parte di nessuno degli intimati.

All’odierna udienza il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso, mentre il difensore del Comune ricorrente ha insistito nel suo accoglimento. Si è costituita per l’udienza Gi.Ig., il cui difensore ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Il ricorso è affidato a 7 motivi.

Con il primo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, il Comune di Grammichele denuncia: mancata applicazione dell’art. 112 c.p.c. ed erronea applicazione dell’art. 336 c.p.c., nonchè, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame di un fatto decisivo e controverso (costituiti dai motivi di appello); nella parte in cui la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza definitiva 266/2014 del Tribunale di Caltagirone sull’erroneo presupposto che detta sentenza era stata travolta dalla sentenza n. 215/2015 della Corte di appello di Catania.

Con il secondo motivo, il comune ricorrente, in relazione all’art. 360, n. 1, denuncia carenza di giurisdizione del giudice ordinario; in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, denuncia violazione dell’art. 7 c.p.a. e dell’art. 112 c.p.c., nonchè, infine, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, denuncia omesso esame di un fatto decisivo e controverso; nella parte in cui la Corte territoriale non si è pronunciata sulla questione della giurisdizione (che era stata invece affrontata dal primo giudice nella sentenza definitiva) e, non pronunciandosi, ha erroneamente non affermato la giurisdizione del giudice amministrativo. Rileva che detta questione aveva formato oggetto di un motivo d’appello con il quale aveva affermato la giurisdizione del giudice amministrativo ex art. 7 c.p.a., in quanto nella specie la costruzione della centrale telefonica, oltre ad esserlo per legge, era stata dichiarata di pubblica utilità. Sostiene che il giudice di primo grado aveva errato a ritenere che l’amministrazione avesse agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa e conseguentemente aveva errato a qualificare come usurpativa la condotta dell’amministrazione, mentre invece l’amministrazione aveva agito nell’esercizio di funzioni autoritative (che erano state esercitate in presenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità della costruzione della centrale telefonica, nonchè in presenza della fissazione dei termini di inizio e fine lavori ed inizio e fine occupazione).

Con il terzo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, il comune ricorrente denuncia mancata e/o erronea applicazione dell’art. 2947 c.c. nella parte in cui entrambi i giudici di merito, mutuando la ricostruzione del fatto compiuta dal ctu, hanno ritenuto che il diritto risarcitorio della Gi. non si era estinto per prescrizione, in quanto si trattava di illecito permanente ed il termine era iniziato a decorrere dalla dichiarazione di abdicazione al diritto di proprietà (fatta dalla Gi. nel corso del giudizio di appello e ribadita in sede di udienza di precisazione delle conclusioni). Sostiene che la Corte, tanto affermando, non ha dato la giusta rilevanza al fatto che si era in presenza di un provvedimento amministrativo dichiarativo della pubblica utilità dell’opera (e, dunque, di una occupazione acquisitiva e non di una occupazione usurpativa). Rileva che il termine prescrizionale nella specie era incominciato a decorrere nel momento in cui l’eventuale ingiustizia del danno si era manifestata, e cioè dal decreto di occupazione di urgenza disposto dal Comune con ordinanza n. 255 del 7 dicembre 1990. Sottolinea la particolarità del caso di specie nel quale la realizzazione della (OMISSIS) era considerata ex lege opera di pubblica utilità ed il comune già a far data dal 3 febbraio 1988 aveva autorizzato la SIP a recingere l’area ed installare un container.

Con il quarto motivo, il comune ricorrente, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, denuncia: mancata applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32 e 37 ed erronea applicazione dell’art. 2043 c.c., violazione dell’art. 116 per erronea valutazione del materiale probatorio acquisito e dell’art. 112 c.p.c. per la mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato; mentre, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, denuncia omesso esame di un fatto decisivo e controverso; nella parte in cui la Corte territoriale non si è pronunciata sul motivo di appello nel quale aveva contestato l’entità del risarcimento stabilito dal Tribunale di Caltagirone nella sentenza definitiva, osservando che il ctu aveva ritenuto edificabile un’area che edificabile non era affatto, essendo in parte agricola e in parte destinata ad uso pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità, ecc.). Sostiene che, in tema di occupazione usurpativa, ai fini del risarcimento del danno, rileva il criterio della edificabilità legale, che ricorre soltanto allorquando un’area sia stata classificata come edificabile dallo strumento urbanistico al momento del procedimento espropriativo o dell’atto usurpativo. Rileva peraltro che il ctu, al quale aveva fatto riferimento il giudice di primo grado nel determinare il quantum risarcitorio, non soltanto aveva erroneamente qualificato come edificabile l’area ma neppure aveva spiegato perchè aveva ritenuto che il terreno oggetto di occupazione potesse essere valutato ad Euro 46,68 al mq..

Con il quinto motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, il comune ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. e pronuncia ultra petita da parte della Corte Territoriale nella parte in cui la stessa ha “incredibilmente modificato in senso peggiorativo la condanna”, che il comune aveva subito in primo grado, senza che nessuna parte in causa avesse proposto appello incidentale ovvero appello autonomo contro la quantificazione operata dal Tribunale di Caltagirone in sede di sentenza definitiva. Rileva che la Corte di merito non soltanto non ha esaminato l’appello proposto dall’amministrazione ma, anzi, accogliendo domande che la Gi. aveva proposto in primo grado e non aveva riproposto in appello, ha aumentato l’importo dovuto dal Comune di un deprezzamento e di un danno di perdita del valore d’uso che non erano stati riconosciuti dal giudice di primo grado.

Con il sesto motivo, il comune ricorrente, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, denuncia violazione per mancata e/o erronea applicazione degli artt. 326,327,333 e 334 c.p.c.; violazione dell’art. 112 c.p.c. per mancata pronuncia sulla esplicita eccezione di inammissibilità dell’appello n. 111/2005; mentre, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, denuncia mancata motivazione su un fatto decisivo e controverso; nella parte in cui la Corte non ha precisato che l’appello della Gi. avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Caltagirone era inammissibile per tardività, avendo il comune proposto autonomo appello, che era stato notificato alla Gi. in data 24/10/2014, ed essendo ammissibile l’appello incidentale con atto autonomo, solo se proposto nel rispetto dei termini di legge (da verificare in relazione alla notifica dell’atto di appello).

Con il settimo ed ultimo motivo, il comune ricorrente denuncia infine, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nella parte in cui la Corte ha condannato l’amministrazione alle spese del giudizio, senza esaminare il relativo atto di appello che, se esaminato, sarebbe stato ritenuto fondato.

2. Come è noto, l’inquadramento giuridico dell’azione risarcitoria da occupazione illecita di beni è stata oggetto di una profonda evoluzione, per i numerosi interventi della Corte costituzionale e della Corte Europea dei diritti dell’uomo successivi alla sentenza n. 1464/1983 delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione che, per prima, ebbe ad affrontare il tema.

In particolare, la Corte di Strasburgo da tempo ha enunciato una serie di principi, secondo i quali l’espropriazione indiretta tende ad avallare una situazione di fatto scaturente dalle illegittimità commesse dall’amministrazione e permette così a quest’ultima di trarre beneficio dalla sua condotta, accomunando, in tal modo, nella medesima valutazione negativa tanto il diritto giurisprudenziale formatosi a partire dal già ricordato arresto del 1983 delle Sezioni Unite Civili, quanto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 43 poichè l’espropriazione indiretta non può costituire un’alternativa all’espropriazione in buona e dovuta forma (si cfr. la sentenza 13 ottobre 2005, emessa su ricorso n. 67198/01, Serrao c. Italia, nonchè le successive decisioni 21 ottobre 2008 e 22 dicembre 2009, quest’ultima resa dalla “Grande Chambre”, su ricorso n. 58858/10, Guiso-Gallisay c. Italia).

Alla luce dei suddetti principi la Corte costituzionale ha negato che la condotta di occupazione illecita possa comunque avvantaggiare il soggetto che ne è autore, con un risarcimento del danno arrecato per un importo minore rispetto al valore venale del bene occupato, ciò che era invece consentito dal D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, comma 7-bis, convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 1992, n. 359 (norma dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 349 del 24 ottobre 2007 della Corte delle leggi).

Nonostante la suddetta declaratoria di illegittimità costituzionale nonchè quella del citato D.P.R. n. 327 del 2001, art. 43(per effetto della sentenza n. 293/2010), la c.d. acquisizione sanante è stata reintrodotta dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 34 convertito, con modificazioni, nella L. 15 luglio 2011, n. 111, mediante l’inserzione – nel testo del già citato D.P.R. n. 327 del 2001 – dell’art. 42-bis.

D’altra parte – per tutte le occupazioni anteriori all’entrata in vigore del Testo Unico, quale per l’appunto quella sottesa al ricorso introduttivo del presente giudizio – l’art. 55 (come modificato dall’art. 2, comma 89, lett. e della L. 24 dicembre 2007, n. 244) ha mantenuto fermo il risarcimento della cd. “occupazione espropriativa”, così come risulta tuttora vigente la L. 27ottobre 1988, n. 458, art. 3 (norma “interpretata estensivamente” dalla Corte costituzionale con sentenza 18 dicembre 1991, n. 486), in base al quale il “proprietario del terreno utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata, ha diritto al risarcimento del danno causato da provvedimento espropriativo dichiarato illegittimo con sentenza passata in giudicato, con esclusione della retrocessione del bene”.

Orbene, con riferimento alle espropriazioni anteriori all’entrata in vigore del Testo Unico (come individuata dal medesimo D.P.R. n. 327 del 2001, art. 57), la giurisprudenza di legittimità ha continuato ad applicare il principio dell’occupazione appropriativa, attribuendo così al proprietario del bene l’intero controvalore dell’immobile, anche perchè, nelle more, la menzionata decisione della “Grande Chambre”, lo ha ritenuto congruo e pienamente idoneo a reintegrare il patrimonio del proprietario danneggiato dall’espropriazione illegittima (art. 2058 c.c.).

In base, invece, ad altro orientamento, che recepiva un indirizzo della giurisprudenza amministrativa, si è ritenuto che, a seguito di tale illecito, può solamente aversi una rinnovata valutazione degli interessi pubblici in gioco, che dia luogo ad un atto di acquisizione per l’occupante delle superfici da esso trasformate, ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42-bis.

In tale ottica, si è ritenuta superata la distinzione tra occupazione illecita appropriativa e quella usurpativa, potendosi configurare, nella privazione del possesso senza titolo ad opera dell’occupante, solo un illecito permanente, destinato a cessare unicamente per effetto di un accordo transattivo ovvero di un provvedimento ai sensi del detto art. 42-bis sopra citato, ovvero della compiuta usucapione del bene da parte dell’occupante che lo ha trasformato.

Sono intervenute a dirimere il contrasto le Sezioni Unite di questa Corte che, con sentenza n. 735/2015 (Rv. 634017 – 01; 634018 – 01) hanno stabilito che:

-in materia di espropriazione per pubblica utilità, la necessità di interpretare il diritto interno in conformità con il principio enunciato dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, secondo cui l’espropriazione deve sempre avvenire in “buona e debita forma”, comporta che l’illecito spossessamento del privato da parte della P.A. e l’irreversibile trasformazione del suo terreno per la costruzione di un’opera pubblica non danno luogo, anche quando vi sia stata dichiarazione di pubblica utilità, all’acquisto dell’area da parte dell’Amministrazione, sicchè il privato ha diritto a chiederne la restituzione, salvo che non decida di abdicare al suo diritto e chiedere il risarcimento del danno per equivalente;

-l’occupazione e la manipolazione del bene immobile di un privato da parte della P.A., allorchè il decreto di esproprio non sia stato emesso o sia stato annullato, integra un illecito di natura permanente che dà luogo ad una pretesa risarcitoria avente sempre ad oggetto i danni per il periodo, non coperto dall’eventuale occupazione legittima, durante il quale il privato ha subito la perdita delle utilità ricavabili dal bene sino al momento della restituzione, ovvero della domanda di risarcimento per equivalente che egli può esperire, in alternativa, abdicando alla proprietà del bene stesso. Ne consegue che la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni decorre dalle singole annualità, quanto al danno per la perdita del godimento del bene, e dalla data della domanda, quanto alla reintegrazione per equivalente.

Ai principi stabiliti dalle Sezioni Unite si è attenuta la successiva giurisprudenza di legittimità a sezioni semplici. Ad es., la Sezione Prima di questa Corte con sentenza n. 4476/2015 (Rv. 634528-01) ha affermato che: “In conformità ai principi affermati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, la natura permanente dell’illecito spossessamento del privato da parte della P.A. sussiste anche quando vi sia stata dichiarazione di pubblica utilità, con conseguente diritto del privato di chiedere la restituzione del bene, salvo che non opti per la reintegrazione in forma specifica; in tal caso la prescrizione della pretesa risarcitoria decorre dalla data della domanda”; e con ordinanza n. 22929/2017 (Rv. 645525 02), ha ribadito che l’espropriazione per pubblica utilità (c.d. espropriazione appropriativa) è illegittima al pari dell’occupazione usurpativa, in cui manca la dichiarazione di pubblica utilità, ravvisandosi in entrambi i casi un illecito a carattere permanente, inidoneo a comportare l’acquisizione autoritativa alla mano pubblica del bene occupato, che viene a cessare solo per effetto della restituzione, di un accordo transattivo, della compiuta usucapione da parte dell’occupante che lo ha trasformato, ovvero della rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente.

3. Tanto premesso e precisato, i primi tre motivi ed il sesto motivo non sono fondati.

Non è fondato il primo motivo. La Corte territoriale nella sentenza impugnata, ritenendo operativo l’effetto espansivo esterno previsto dall’art. 336 c.p.c., ha dichiarato inammissibile l’appello, proposto dal Comune di Grammichele, avverso la sentenza definitiva n. 266/2014 del Tribunale di Caltagirone, in quanto la condanna del suddetto Comune al risarcimento del danno in favore degli eredi Gr. era stata travolta dalla sentenza non definitiva n. 521/2015, successivamente emessa da quella stessa Corte, che aveva escluso l’usucapione a favore degli eredi Gr. (che erano stati così estromessi dalla vicenda). Il ricorrente rileva che con detto appello non aveva censurato la questione della titolarità del diritto dominicale, ma aveva posto questioni (precisamente quella della giurisdizione, quella della prescrizione e quella del quantum debeatur) che erano state risolte dalla sentenza definitiva del Tribunale di Caltagirone e che, nonostante il suo appello, non erano state riconsiderate dalla Corte di merito. Senonchè tutte e tre le questioni poste dal ricorrente in atto di appello hanno formato oggetto di esame nella sentenza impugnata: quella della giurisdizione, con riferimento alle statuizioni contenute nella sentenza non definitiva n. 521/2015 emessa dalla stessa Corte territoriale in procedimento riunito e sulla quale si è formato il giudicato interno; quella della prescrizione (cfr. p. 7) e quella del quantum risarcitorio (sulla quale si ritornerà infra), con la conseguenza che il motivo, come formulato, va dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

Non fondato è anche il secondo motivo. Oltre al già rilevato intervenuto giudicato interno, si osserva che, alla data di introduzione del giudizio di merito (data ben anteriore al 10 agosto 2000, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34 come riformulato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, che ha attribuito alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie risarcitorie per l’occupazione appropriativa, perchè ricomprese nella giurisdizione esclusiva in materia urbanistico – edilizia), la giurisdizione nella materia in esame era comunque dell’A.G.O. e, come è noto, il momento temporale nel quale si fissa la giurisdizione è quello della proposizione della domanda (art. 5 c.p.c.).

Non è fondato poi il terzo motivo, concernente la prescrizione, trattandosi pacificamente di illecito permanente, come sopra rilevato.

Infine, non fondato è il sesto motivo, in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, l’appello proposto dalla Gi. contro la sentenza non definitiva era tempestivo, tenuto conto del fatto che: a) detta sentenza è stata emessa in data 22/3/2010, mentre l’appello è stato notificato il 54/5/2011; b) per i giudizi instaurati in primo grado prima del 4 luglio 2009 (data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009), quale per l’appunto è quello in esame, il termine di impugnare era di un anno; c) il periodo di sospensione feriale, fino al 31 dicembre 2014, è stato pari a 46 giorni.

3. Fondato è, invece, il quarto motivo di ricorso.

Invero, in Comune con l’atto di appello proposto per la riforma della sentenza definitiva emessa dal Tribunale di Caltagirone ha contestato espressamente il quantum risarcitorio, stabilito in primo grado, evidenziando che il ctu, nonostante la premessa in merito alla destinazione a verde attrezzato alla luce del programma di fabbricazione, aveva poi ritenuto, ai fini della quantificazione dei danni, edificabile un’area che edificabile non era (essendo in parte in ziona agricola e in parte destinata ad uso pubblicistico), senza fare alcuna indagine in ordine alla edificazione o edificabilità nelle aree attigue (classificate come verde agricolo).

Di tale doglianza la Corte territoriale non ha tenuto conto nel doveroso scrutinio ad essa demandato.

D’altronde, un’area può essere ritenuta edificabile qualora sia stata classificata come tale dallo strumento urbanistico al momento del procedimento espropriativo o dall’atto usurpativo secondo il criterio di prevalenza o autosufficienza della c.d. edificabilità legale (cfr. Sez. 1, ordinanza n. 4100 del 2072/2018, Rv. 648135 -01; nonchè sentenza n. 3146 del 14/02/2006, Rv. 586949 – 01), requisito che nella specie non ricorre.

Ne consegue che il motivo deve essere accolto e che, per effetto del suo accoglimento, il quinto ed il settimo motivo vanno dichiarati assorbiti.

4. In definitiva, in accoglimento del quarto motivo di ricorso, assorbiti il quinto ed il settimo e respinti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catania, affinchè la stessa, in diversa composizione, riesami l’appello del Comune di Grammichele per quanto di ragione.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il quarto motivo di ricorso e, assorbiti il quinto ed il settimo motivo, cassa la sentenza impugnata per quanto di ragione e rinvia, per nuovo esame, alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione;

– respinge gli altri motivi di ricorso.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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