Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17412 del 23/07/2010
Cassazione civile sez. II, 23/07/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 23/07/2010), n.17412
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –
Dott. MENSITIERI Alfredo – rel. Consigliere –
Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –
Dott. ODDO Massimo – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 3964-2005 proposto da:
S.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato BATTOCLETTI RINO;
– ricorrente –
contro
L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA
332, presso lo studio dell’avvocato DE MAJO GIUSEPPE, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MONDINI MARIA LUISA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 775/2003 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,
depositata il 21/11/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/02/2010 dal Consigliere Dott. ALFREDO MENSITIERI;
udito l’Avvocato BATTOCLETTI Rino, difensore del ricorrente che ha
chiesto di riportarsi alle conclusioni di cui in atti depositati;
udito l’Avvocato DE MAJO Giuseppe, difensore del resistente che ha
chiesto di riportarsi agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GOLIA Aurelio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 29 aprile 1995 S.P. conveniva in giudizio, dinanzi alla Pretura (poi Tribunale) di Udine, Sezione distaccata di Cividale del Friuli, L.A. esponendo, per quanto ancora interessa in questa sede, di essere proprietario del fondo sito in Comune di (OMISSIS), confinante col mappale (OMISSIS) di proprietà del convenuto, il quale,circa quindici anni prima, aveva eretto sul terrazzo posto al secondo piano, di proprietà attorea, un servizio igienico che pertanto insisteva sul proprio terreno.
Chiedeva, pertanto, l’accertamento di tale fatto lesivo e la condanna del convenuto a demolire il manufatto ovvero l’affermazione del proprio diritto a ritenere l’opera così eseguita.
Costituitosi, il L. chiedeva il rigetto delle domande attoree assumendo che a causa dei danni ai fabbricati derivati dal terremoto del 1976 i tecnici regionali avevano previsto,per un corretto recupero ai fini statici del fabbricato,un modesto ampliamento del servizio igienico di sua proprietà,sporgente su quella del S.; che costui, alla presenza di quei professionisti, aveva accettato la proposta variante, ottenendo in compenso la chiusura di una finestra al piano terra prospiciente il suo cortile, così da eliminare la relativa servitù di veduta;che al termine dei lavori il S. aveva sottoscritto il verbale di riconsegna,senza sollevare alcune contestazione. Istruitasi la causa mediante l’acquisizione di documenti, l’assunzione di prove testimoniali e l’espletamento di CTU, poi integrata mediante successivi chiarimenti, con sentenza del 30 novembre 2000 il Tribunale adito, in veste monocratica, disattendeva le domande attoree afferenti la costruzione del servizio igienico operata dal L. e gravava il S. della metà delle spese processali, compensate per il residuo. Proposti gravami, principale dal S. e incidentale dal L., con sentenza del 21 novembre 2003 la Corte d’appello di Trieste li rigettava,compensando tra le parti le maggiori spese del grado.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione S. P. sulla base di due motivi,illustrati da memoria. Resiste con controricorso L.A..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 936 e 938 c.c., anche in relazione all’art. 840 c.c.; violazione dell’art. 112 c.p.c. per errata qualificazione della domanda proposta dal S., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione circa il punto decisivo della legittimità dell’ampliamento del servizio igienico ad opera del resistente.
Osserva il ricorrente che avendo la Corte territoriale riconosciuto espressamente che l’ampliamento del servizio igienico era stato realizzato attraverso uno sporto proiettantesi al di sopra del terreno di proprietà attorea e che alla esistente situazione di fatto non era applicabile il principio dell’accessione,il giudice d’appello avrebbe dovuto statuire che essendo stato invaso lo spazio aereo sovrastante l’altrui suolo sussisteva nel caso di specie la violazione dell’art. 840 c.c., con conseguente potere del proprietario di respingere dal fondo qualsiasi interferenza, sicchè legittimamente l’attuale ricorrente aveva prioritariamente domandato in prime cure la demolizione del manufatto insistente sulla sua proprietà.
La doglianza è fondata giacchè alla stregua del principio, ricavabile dall’art. 840 c.c., secondo cui lo spazio aereo sovrastante il suolo costituisce una proiezione di quest’ultimo verso l’alto ed è perciò liberamente utilizzabile dal proprietario del suolo quando non vi osti un diritto reale di terzi (vedi anche Cass. n. 926/1997) la Corte triestina avrebbe dovuto sotto tale profilo di “invasione dello spazio aereo sovrastante l’altrui suolo” (vedi Cass. n. 1955/89) esaminare la prioritaria domanda del S. di condanna del L. alla demolizione dell’ampliamento del servizio igienico insistente sul proprio terreno. L’impugnata decisione va pertanto sul punto cassata e la causa rimessa per tale esame ad altra sezione della Corte d’appello di Trieste,mentre va respinto il secondo motivo di ricorso circa “il punto controverso della proprietà del poggiolo”, manufatto che il giudice del merito , con accertamento di fatto insindacabile nell’attuale sede,ha ritenuto come appartenente al L.. Il giudice del rinvio provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte,rigetta il secondo motivo di ricorso,accoglie il primo,cassa in relazione ad esso la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della Corte d’appello di Trieste.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010