Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17412 del 19/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 19/08/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 19/08/2011), n.17412

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.R., nella qualità di erede di B.D.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 184, presso lo

studio dell’avvocato MURSIA GUGLIELMO, che lo rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PULLI CLEMENTINA, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1889/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/07/2008 R.G.N. 9323/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2011 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito l’incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Roma, confermando la decisione di primo grado emessa dal Tribunale della stessa città, ha ritenuto estinto per prescrizione il diritto di B.R. a percepire dall’INPS accessori sui ratei, tardivamente erogati, del trattamento pensionistico a lui spettante.

In particolare, la Corte di merito, premesso che alla fattispecie era applicabile la prescrizione decennale, ha escluso che il relativo termine – decorrente dal 121 giorno dalla domanda amministrativa per il primo rateo e dalle singole scadenze per i ratei successivi – fosse stato interrotto e, in particolare, ha escluso ogni effetto interruttivo di un’istanza di pagamento spedita dal patronato ITAL- UIL di (OMISSIS), in quanto del tutto generica, così come peraltro ritenuto dal primo giudice con statuizione rimasta priva di censura in appello.

2. Avverso tale sentenza il pensionato ha proposto ricorso per cassazione. L’Istituto ha resistito con controricorso proponendo, altresì, ricorso incidentale condizionato.

3. Motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, i ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., perchè proposti avverso la stesa sentenza.

2. Il ricorso principale comprende due motivi.

2.1. Con il primo motivo, denunciando violazione di lesse, il ricorrente lamenta che i giudici di merito abbiano escluso la rilevanza interruttiva dell’istanza di pagamento inviata dal patronato, ritenendone la genericità, malgrado tale documento presentasse tutti gli elementi idonei a identificare la specifica pretesa creditoria.

2.2. Con il secondo motivo si rileva la validità della procura alle liti rilasciata dal ricorrente, residente all’estero, e si sottolinea l’infondatezza della relativa eccezione di nullità sollevata in appello dall’Istituto.

2.2. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, condizionato all’accoglimento dell’impugnazione principale, l’INPS censura la sentenza della Corte d’appello per non avere esaminato la sua eccezione di nullità della procura alle liti e conseguente inammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio.

1. Il ricorso principale non merita accoglimento.

4.1. Il primo motivo, relativo alla prescrizione del credito per accessori sui ratei di pensione corrisposti in ritardo, è infondato.

4.1.2. Occorre premettere che nella specie non trovano applicazione le disposizioni in materia di decadenza e prescrizione, di cui al D.Lgs. 6 luglio 2011, n. 98, all’art. 38, comma 1, lett. c) e d), e in particolare la disposizione di cui alla lettera d) che ha indotto a cinque anni il termine di prescrizione per i ratei arretrati delle prestazioni previdenziali, posto che il comma 1 di tale articolo, nel prevedere l’applicazione della nuova normativa anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore del decreto, si riferisce, esclusivamente, ai giudizi pendenti, a tale data, in primo grado.

1.1.3. Anche in relazione al termine decennale applicabile nella controversia, tuttavia, la statuizione della Corte di merito, che ha ritenuto il compimento di tale termine, si sottrae alle censure del ricorrente, le quali, da un lato, si risolvono, inammissibilmente, nella affermazione di specificità e idoneità interruttiva della istanza di pagamento proveniente dal patronato, in mera contrapposizione alla contraria valutazione operata dai giudici di merito, e, dall’altro, non investono l’accertamento – esplicitato nella sentenza qui impugnata -relativo alla formazione del giudicato interno in ordine alla affermazione del giudice di primo grado di inidoneità e di genericità della predetta istanza di pagamento.

4.2. Il secondo motivo è inammissibile per carenza di interesse poichè la Corte d’appello, pronunciando nel merito, ha disatteso l’eccezione dell’INPS relativa alla nullità della procura alle liti rilasciata all’estero e, pertanto, non v’è alcuna soccombenza che, al riguardo, possa fondare un interesse del ricorrente all’impugnazione.

5. Il ricorso principale è dunque respinto, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto dall’Istituto.

6. Nulla per le spese, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c.. (nel testo modificato dal D.L. n. 269 del 2008, convertito in L. n. 326 del 2003), avendo il ricorrente formulato nell’atto introduttivo del giudizio la dichiarazione autocertificativa prevista nella prima parte di tale norma.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale. Nulla per le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2011

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