Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17412 del 13/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 13/07/2017, (ud. 05/05/2017, dep.13/07/2017), n. 17412
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8117/2016 proposto da:
F.S., F.M.C., F.C., quali eredi
di F.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
STIMIGLIANO 5, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO CONTI, che li
rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
COMUNE DI ROMA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 10925/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata
il 19/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 05/05/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI
VIRGILIO.
La Corte:
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
Con sentenza depositata il 19/5/2015, il Tribunale di Roma ha respinto l’appello proposto da F.M. nei confronti di Roma Capitale avverso la sentenza del Giudice di Pace di rigetto della domanda del F. di pagamento della somma di Euro 1908,56, a titolo di indebito arricchimento per avere custodito nel proprio deposito due autovetture rimosse per ordine del comune.
Il Tribunale ha escluso l’incidenza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 25619 del 24-30 luglio 2003 relativo alla custodia di veicolo rimosso dalla circolazione, ma sulla base di titolo contrattuale e, nel merito, ha ritenuto la sussistenza del requisito dell’utilitas ma ha escluso che il F. avesse provato la protrazione della custodia sino al 3 ed al 22 dicembre o le diverse date dei trasferimenti delle auto in altro luogo, atteso che l’elenco fornito dal F. non proveniva dal Comune, era stato verosimilmente predisposto dalla stessa parte e non risultavano la qualità e l’identità di coloro che avevano apposto la firma a fianco dei dati relativi a ciascun veicolo.
Ricorre il F., sulla base di unico motivo.
Roma Capitale non ha svolto difese.
Il Collegio ha disposto la redazione della presente ordinanza nella forma della motivazione semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Con l’unico mezzo, il F. fa valere il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Roma n. 14136 del 2011, sostenendo che in detto giudizio il Comune aveva sollevato la stessa eccezione fatta valere nel presente giudizio e riporta stralcio della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1376 del 2010.
Il ricorso è inammissibile, non rispondendo il motivo articolato ai requisiti specifici di cui all’art. 360 c.p.c., non tenendo in alcun conto la specifica natura del giudizio di cassazione, che, come è noto, è un giudizio a critica vincolata.
Il ricorrente infatti non ha neppure indicato quale vizio di diritto abbia inteso far valere e, a ritenere la doglianza intesa a denunciare la violazione del giudicato esterno, la stessa sarebbe parimenti inammissibile, in quanto nella sostanza intesa a censurare la valutazione delle prove come operata dal Tribunale, richiamando una pronuncia che pianamente riguarda in fatto altri veicoli.
Non si dà pronuncia sulle spese, non essendosi costituito l’intimato.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017