Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17411 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. II, 23/07/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 23/07/2010), n.17411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – rel. Consigliere –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3317-2005 proposto da:

Q.E. (OMISSIS), B.P.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI 53, presso lo studio dell’avvocato LENER LEONARDO,

rappresentati e difesi dall’avvocato QUACQUARO EMANUELE;

– ricorrenti –

contro

IL MONTE SRL P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA

PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato CONTALDI MARIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CUNEO RAOUL;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 986/2003 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 20/11/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2010 dal Consigliere Dott. ALFREDO MENSITIERI;

udito l’Avvocato RICCI Romano, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato CONTALDI Mario, difensore del resistente che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 6 aprile 1998 Q.E. e B. P. convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Chiavari, la IL MONTE srl per sentirla condannare al risarcimento dei danni che essi avevano subito durante le trattative per la cessione del diritto di uso di una porzione di terreno di loro proprietà sita in (OMISSIS), interrotte dalla convenuta senza giustificato motivo.

La Società, costituitasi, eccepì va che le intese con gli attori, pur intercorse,non avevano raggiunto livelli tali da consentire l’applicazione dell’art. 1337 c.c., tal che la domanda doveva essere rigettata. In esito ad istruzione orale e documentale il Tribunale,in veste monocratica,rigettava la domanda compensando tra le parti le spese processuali. Osservava il primo giudice che la giurisprudenza di questa Suprema Corte in tema di trattative interrotte, più volte si era espressa con riguardo non già ad approcci astratti, ma a quelli sfociati in un accordo tra le parti sugli elementi essenziali del contratto da concludersi, tra i quali doveva ricomprendersi il prezzo.

E su quest’ultimo elemento non poteva ritenersi nello specifico raggiunto alcun accordo perchè l’ammontare di L. 250.800.000 indicato nella perizia dell’arch. S. non rappresentava,per stessa ammissione degli attori, la cifra concordata mentre nessuno dei testi escussi aveva dichiarato che le parti si fossero accordate sulla diversa e inferiore somma di L. 200 milioni, (e tale preteso accordo era stato negato dal legale rappresentante della parte convenuta). Se quindi poteva ammettersi che trattative vi erano state, le stesse non avevano raggiunto un piano di serietà tale da consentire agli attori di poter confidare sul futuro perfezionamento di un accordo, neppure con le caratteristiche di contratto preliminare che deve comunque prevedere anche il prezzo.

Se le domande attrici non potevano essere accolte, le spese di lite potevano nondimeno esser compensate perchè da un lato le intese avevano raggiunto uno stato così avanzato da ingenerare aspettative negli attori, e dall’altro la società aveva tentato di negare l’evidenza stessa di trattativa alcuna.

Proposti gravami, principale dai Q.- B. e,incidentale, (sulle spese) dalla Soc. Il Monte, con sentenza del 20.11.2003 la Corte d’appello di Genova li rigettava, compensando le maggiori spese del grado.

Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione i Q.B. sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso la Il Monte spa che ha anche depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si denunzia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, e/o violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

Deducono i ricorrenti che la Corte del merito,pedissequamente ricettiva dell’errato “decisum” del Tribunale di Chiavari, abbia fatto errato e contraddittorio governo del disposto di cui all’art. 1337 c.c. secondo il quale le parti,nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto debbano comportarsi secondo buona fede. Ciò nei momento in cui quei giudice aveva ritenuto (ferma la mai contestata correttezza di essi Q.- B.) che il comportamento della Il Monte srl andasse valutato come esente da responsabilità.

Nel caso di specie i fatti storici e processuali avevano pienamente confermato la serietà e la concludenza delle trattative. E non vi era dubbio che a fronte di un comportamento precontrattuale di parte ricorrente del tutto limpido e coerente (a tal punto da giungere,non certo autolesionisticamente, al rifiuto di diverse offerte economiche, visto il legame giuridicamente rilevante già in essere con la società Il Monte, l’attuale resistente aveva mantenuto al contrario un comportamento divergente tra apparenza e realtà, vuoi per riserva mentale, o per sopravvenuta utilità economica, vuoi per qualunque altro biasimevole e comunque non corretto motivo, ben guardandosi dall’informare tempestivamente (anzi dal l’informare tout court) essi Q.- B..

Con il secondo motivo si denunzia insufficiente o contraddittoria motivazione, e/o violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare in relazione all’impianto probatorio acquisito.

Rilevano i ricorrenti che la Corte genovese aveva del tutto omesso di considerare, sempre in pedissequa aderenza a giudice di prime cure, le risultanze probatorie emerse in giudizio (documenti prodotti, testimonianze assunte e comportamento delle parti) giungendo a respingere le domande da essi spiegate in primo grado sul rilievo che se era pacifico che trattative vi erano state, (tra le altre documentazioni e prove significativa era la domanda amministrativa proposta congiuntamente dalle parti al Comune di (OMISSIS)), le stesse non avevano raggiunto un livello di serietà tale da consentire ad essi Q.- B. di poter confidare sul futuro perfezionamento di un accordo, neppure con le caratteristiche del contratto preliminare, che deve comunque contenere il prezzo.

L’esame congiunto dei due motivi, strettamente connessi e sostanzialmente ripetitivi delle doglianze già proposte in sede di gravame di merito e disattese nella qui gravata pronunzia, conduce al rigetto del ricorso per le ragioni che qui di seguito vanno ad esporsi.

Ha innanzi tutto evidenziato la Corte ligure che oggetto di contrasto tra le parti era il grado di serietà e concludenza cui erano pervenute le indubbie intese tra le stesse intercorse, ritenuto raggiunto dai Q.- B. in maniera cospicua o comunque sufficiente per integrare la responsabilità extracontrattuale della società Il Monte, ed invece del tutto insussistente da quest’ultima;

contrasto indubbiamente rilevante in quanto incidente sulla sussistenza della responsabilità precontrattuale prevista dall’art. 1337 c.c. per l’ipotesi non ravvisata dal primo giudice – in cui la serietà e concludenza nello svolgimento delle trattative sia stata tale da aver determinato un affidamento nella stipulazione del contratto, onde la parte che ne sia receduta senza giusta causa, violando volontariamente l’obbligo di comportarsi secondo buona fede, è tenuta al risarcimento dei danni nei limiti dell’interesse negativo.

Premesso che, per aversi responsabilità precontrattuale è necessario che, sia pure a livello di semplici trattative le parti abbiano preso in considerazione gli elementi essenziali dello stipulando contratto in quanto solo in tal caso è configurabile il fondato affidamento delle parti alla conclusione del negozio,poichè evidentemente non sono seri e concludenti approcci che non abbiano investito e non abbiano riguardato gli aspetti maggiormente significativi del negozio oggetto delle trattative stesse,tra i quali indubbia rilevanza assume il corrispettivo, ha dato atto la Corte territoriale che dagli elementi valutativi acquisiti all’esito della compiuta istruttoria era emerso che effettivamente le parti avevano discusso sulla cessione del diritto di uso in favore della società Il Monte di una porzione di terreno di proprietà degli attuali ricorrenti al line di consentire alla medesima un collegamento stradale a servizio dei di lei immobili, dotati solo di accesso pedonale dalla (OMISSIS): circostanza ammessa dal legale rappresentante della Il Monte,in sede di interrogatorio e confermata da alcuni testi (arch. F.; arch. S.).

Tuttavia, sull’avanzato grado di sviluppo delle trattative e segnatamente sulle necessarie intese al riguardo del corrispettivo pattuito, non sembrava al giudice d’appello esser stata raggiunta tranquillante dimostrazione.

Chi aveva riferito di indennità (deposizione arch. S.) per l’uso del bene dei Q.- B. lo aveva fatto in quanto incaricato da questi ultimi di provvedere alla relativa determinazione, non già in quanto incaricato da ambedue la parti; e comunque non aveva affatto confermato l’esistenza di accordi tra le parti seppur di massima su tale elemento. L’indennità determinata dal predetto professionista (L. 250 milioni di vecchie lire circa) a fronte della costituzione di una servitù di passo non si conciliava,poi, con il valore dell’intero bene gravato dalla costituenda servitù (L. 4 milioni circa) determinato da altra perizia (arch. D.) anche a ritenere il fondo asservito praticamente “tagliato in due” con azzeramento del relativo valore di mercato.

Non si vedeva quindi,ad avviso di quei giudici, perchè mai la società Il Monte avrebbe dovuto “trattare” la cessione in proprio favore di un diritto di passo quando la stessa avrebbe semmai avuto maggior convenienza a trattare l’acquisto del terreno nella sua interezza. Il rilevante divario nel prezzo poteva anzi aver rappresentato il motivo della interruzione delle trattative,oltre alle vicende dell'”iter” amministrativo per la concessione della concessione edilizia e comunque era un sicuro indizio che le parti non avevano trattato su un elemento essenziale del negozio (il prezzo) se era vero,come era risultato,che la società aveva ritenuto far effettuare una propria perizia sul valore dei bene il cui utilizzo stava trattando con la controparte.

Nessuno dei testi escussi, secondo la Corte genovese,aveva poi mai riferito di accordi stipulati tra le parti neppure in via di massima e in assenza di tale elemento non sembrava determinante l’avvio di una pratica amministrativa ad istanza delle parti medesime ( (OMISSIS)) sfociata nell’autorizzazione della Regione Liguria ( (OMISSIS)) all’esecuzione delle opere necessarie per la realizzazione del passaggio attività che, in assenza di precisi accordi sulla costituzione della servitù, poteva essere considerata al più meramente prodromica ad una eventuale successiva fase di trattative, ma non certamente determinante ai fini della conclusività delle medesime.

Neppure era chiaro, ad avviso della Corte ligure, quanto tempo fossero durate e trattative stesse non avendo le testimonianze acquisite fornito elementi decisivi al riguardo, mentre a voler considerare quali capisaldi, da un lato l’avvio della pratica amministrativa volta ad ottenere la concessione edilizia ( (OMISSIS); inequivoco indizio di trattative in corso) e dall’altro la lettera del legale della società Il Monte ((OMISSIS) che in risposta alla lettera del Q. volta ad ottenere un acconto sulla pretesa somma pattuita in relazione ai pretesi accordi di cessione negava l’esistenza di intese in tal senso) non sembrava ai giudicanti che le stesse si fossero trascinate per un lasso eccessivamente lungo e che avessero vincolato gli attuali ricorrenti in maniera del tutto ingiustificata ed ingiustificabile, idonea a provocare danno. A ciò poteva aggiungersi,secondo quei giudici,la qualità delle parti (un avvocato per parte appellante; un ingegnere per parte appellata) in possesso quindi di conoscenze tali da un lato da intuire la possibilità di “stringere” le trattative e di portare il di scorso su un piano concreto di conclusività; e dall’altro di non rifiutare con leggerezza eventuali proposte che fossero loro pervenute in vista di una possibile diversa conclusione delle trattative stesse.

Concludeva, quindi, la Corte genovese che pur rimanendo ancora lati oscuri sull’intera vicenda che le parti non avevano saputo o voluto chiarire (in particolare tutta la fase iniziale degli approcci rimasta sostanzialmente in ombra;la fase intermedia delle trattative ed i concreti atteggiamenti delle parti durante detto periodo) tale carenza,semmai non poteva che ripercuotersi negativamente sulla fondatezza della domanda degli attuali ricorrenti i quali, in omaggio al principio che governa l’onere della prova ,avrebbero dovuto fornire sicuri e convincenti elementi di valutazione e giudizio sulla serietà e conclusività delle trattative stesse tenuto conto che nella fase che precede la stipulazione di un contratto le parti conservano piena libertà circa il contenuto contrattuale e sono libere di recedere indipendentemente dalla estrinsecazione di un giustificato motivo sempre nel rispetto del dovere di buona fede.

Ebbene, come ognun vede, tali considerazioni costituiscono accertamento di fatto in ordine alla insussistenza in capo all’attuale resistente società Il Monte di elementi idonei alla configurazione a suo carico di una responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., non solo completo ed esauriente,ma altresì sorretto da motivazione adeguata esente da vizi logici e da errori giuridici e pertanto incensurabile nell’attuale sede di legittimità, anche sotto il profilo della valutazione delle emerse risultanze processuali (vedi Cass. n. 7768/ 2007).

Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto mentre la natura della controversia giustifica la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

 

 

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