Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17411 del 19/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 19/08/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 19/08/2011), n.17411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI

GIUSEPPE, DE ROSE EMANUELE TADRIS PATRIZIA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 120/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 29/01/2008 R.G.N. 1014/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l’Avvocato TADRIS PATRIZIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso dell’11.7.2002, D.R. proponeva appello avverso la sentenza 4.10.2001 del Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro, che aveva dichiarato improponibile la sua domanda, finalizzata al riconoscimento dell’indennità di disoccupazione agricola per l’anno 1993, per mancanza di prova circa la presentazione della domanda in sede amministrativa.

Deduceva, in particolare, che aveva presentato domanda amministrativa di indennità di disoccupazione agricola per l’anno 1993 in data 30.3.1994, come da documentazione rilasciata dall’INPS che produceva in copia conforme. Nel merito deduceva che la certificazione dell’Ufficio del Lavoro era idonea a comprovare l’esistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato nell’anno di interesse, anche considerata la mancanza di specifiche contestazioni di controparte. Concludeva, quindi, per la riforma della gravata sentenza.

Si costituiva in giudizio l’INPS, chiedendo il rigetto dell’appello siccome infondato.

Con sentenza del 2.10.2007 – 29 gennaio 2008 la corte d’appello di Catanzaro accoglieva l’appello e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiarava il diritto di D.R. alla indennità di disoccupazione per l’anno 1993 e condannava l’INPS alla relativa prestazione, oltre accessori di legge; compensava le spese del giudizio.

2. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l’INPS con un unico motivo. La parte intimata non ha svolto difesa alcuna.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata.

2. Con l’unico motivo di ricorso l’istituto ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 414 a 437 c.p.c.. In particolare l’istituto si duole perchè la corte d’appello nel riformare la sentenza del tribunale ha ritenuto fondato l’appello sulla base di una documentazione prodotta soltanto nella fase di appello. Tale documentazione doveva invece ritenersi tardiva e inammissibile. Viene quindi formulato il seguente quesito di diritto:

voglia codesta corte dichiarare se ai sensi dell’art. 414 c.p.c., n. 5, l’omessa indicazione nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado del documento contenente la domanda amministrativa dell’indennità di disoccupazione agricola e l’omesso deposito dello stesso contestualmente a tale atto determinano la decadenza del diritto a produrlo in giudizio non superabile in considerazione del tempo della sua formazione o dell’evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso e alla memoria di costituzione.

3. Il ricorso è infondato.

E’ vero che l’originaria ricorrente ha prodotto solo in grado d’appello la documentazione relativa alla domanda di disoccupazione agricola. Ma nel ricorso per cassazione non si chiarisce se nel giudizio di primo grado l’INPS avesse specificamente negato che tale domanda fosse stata presentata; sicchè il quesito di diritto non è dirimente non potendo escludersi che il giudice d’appello possa attivare il suo potere d’ufficio di acquisizione della prova.

In proposito questa Corte (Cass. civ., sez. lav., 26-05-2010, n. 12856) ha infatti affermato e qui ribadisce – che nel rito del lavoro, e in particolare nella materia della previdenza e assistenza, stante l’esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorchè le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 c.p.c., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, può in via eccezionale ammettere, anche d’ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento.

4. Il ricorso va quindi rigettato.

Nulla sulle spese per la mancanza di difesa della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2011

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