Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17410 del 30/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 17410 Anno 2014
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: BLASUTTO DANIELA

ORDINANZA
sul ricorso 23599-2012 proposto da:
MUSETTI MARIA ROSA MSTMRS43E63B455U, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA SS. APOSTOLI 81, presso lo studio
dell’avvocato CRUSCUMAGNA TIZIANA, rappresentata e difesa
dall’avvocato TORTORELLI RINO, giusta procura speciale a margine
del ncorso;
– ricorrente contro

MINISTERO DELLA SALUTE 80184430587 in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

5b81
-7(.4

Data pubblicazione: 30/07/2014

avverso la sentenza n. 894/2011 della CORTE D’APPELLO di
GENOVA del 512011, depositata il 07/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA BLASUTTO.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Cbllegio.
Con sentenza depositata il 7 ottobre 2011 la Corte di appello di
Genova rigettava l’appello proposto da Musetti Maria Rosa avverso la
sentenza del Giudice del lavoro di La Spezia che aveva respinto la
domanda proposta dalla ricorrente e diretta ad ottenere il
riconoscimento della rivalutazione annuale dell’indennizzo di cui alla
legge n. 210 del 1992 anche sulla componente data dall’indennità
integrativa speciale.
Tale sentenza è stata impugnata da Musetti Maria Rosa con ricorso
per cassazione, avviato alla notifica il 9 ottobre 2012.
Il Ministero della salute ha eccepito in limine l’inammissibilità del
ricorso in quanto proposto tardivamente ed ha proposto ricorso
incidentale condizionato.
Il ricorso principale è inammissibile, in quanto tardivo, come eccepito
nel controricorso. La sentenza impugnata è stata resa pubblica
mediante deposito in cancelleria il 7 ottobre 2011. Il ricorso per
cassazione è stato avviato alla notifica il 9 ottobre 2012 e quindi oltre
il termine di cui all’art. 327 c.p.c., nel testo allora vigente, termine
scaduto il giorno 8 ottobre 2012 (lunedì).
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il
ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell’art. 334, secondo
comma, cod. proc. civ.. Peraltro, non si fa luogo alla liquidazione delle

Pie. 2012 n. 23599 sez. ML – ud. 09-06-2014
-2-

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p rc. a seguito

spese, poiché il controricorso con ricorso incidentale risulta proposto
tardivamente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il
ricorso incidentale; nulla per le spese.

Il Presidente

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 giugno 2014

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