Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17410 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. III, 28/06/2019, (ud. 28/02/2019, dep. 28/06/2019), n.17410

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7250-2015 proposto da:

T.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 24,

presso lo studio dell’avvocato ESMERALDA GURRIERI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GERLANDO CALANDRINO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 84/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 22/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/02/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

T.V. ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo, avverso la sentenza depositata il 22 gennaio 2014, con la quale la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 10 settembre 2008, di rigetto della domanda risarcitoria proposta dal T. nei confronti dei Ministero della Salute, a titolo di responsabilità da infezione derivante da emotrasfusione, sia pure in base a diversa motivazione rispetto a quella della sentenza di primo grado, avendo quella Corte ritenuto fondata l’eccezione sollevata dal Ministero e ribadita con l’appello incidentale – di prescrizione dell’azione risarcitoria proposta dal T. e dichiarato assorbito l’appello principale proposto da quest’ultimo.

Il Tribunale aveva, invece, rigettato la domanda del T. ritenendo che, all’epoca del contagio ((OMISSIS)), il virus dell’epatite C non era stato ancora individuato, sicchè nessuna negligenza poteva imputarsi al Ministero convenuto.

Il Ministero ha resistito con controricorso.

Il ricorrente, dopo la fissazione dell’udienza camerale del 18 ottobre 2017, con la memoria ex art. 380-bis c.p.c., ha formulato “istanza di rinvio o, in subordine, di cessazione della materia del contendere e/o di estinzione”, alla luce dell’intervenuta rinunzia alla domanda risarcitoria.

La causa è stata rinviata a nuovo ruolo con ordinanza n. 28444/17, depositata il 28 novembre 2017.

Della fissazione del ricorso in camera di consiglio per l’adunanza odierna è stata data rituale comunicazione alle parti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Osserva il Collegio che il ricorrente ha, unitamente alla memoria ex art. 380-bis c.p.c., depositato copia dell’atto di accettazione dell’equa riparazione di cui al D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 27 bis, comma 1 convertito in L. 11 agosto 2014, n. 114 con contestuale rinuncia, tra l’altro: a) al giudizio instaurato per ottenere il risarcimento del danno da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, b) a porre in esecuzione eventuali titoli esecutivi già esistenti e c) a tutte le spese legali connesse alle predette azioni risarcitorie.

Tale atto – sottoscritto dal dichiarante, attuale ricorrente, con firma autenticata da un dipendente incaricato dal Sindaco – risulta inviato a mezzo raccomandata A.R. al Ministero in data 14.3.2017; risulta altresì notificato al controricorrente l’indice dei documenti allegati alla predetta memoria, tra i quali è compreso il già indicato atto di rinuncia, evidenziandosi che tale notifica è stata effettuata a cura del difensore del T., che in tal modo deve ritenersi abbia aderito all’atto in parola.

2. Essendo stata detta rinuncia comunicata alla controparte, come sopra evidenziato, e dovendosi la stessa ritenere, pertanto, rituale, il processo di cassazione deve essere dichiarato estinto per intervenuta rinuncia, come pure richiesto dalla ricorrente.

3. Le spese possono compensarsi, atteso che sulla richiesta formulata al riguardo dal T. non v’è stata interlocuzione della controparte, che, dunque, concorda, e che, comunque, la predetta rinunzia è stata effettuata avvalendosi di un beneficio normativamente previsto.

4. Va disposto che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

5. Pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, l’estinzione del giudizio per rinuncia non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui il ricorrente non è tenuto a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione medesima.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto per intervenuta rinuncia il giudizio di cassazione e compensa le spese del presente giudizio di legittimità;

dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA