Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17410 del 20/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/08/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 20/08/2020), n.17410

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28523-2018 proposto da:

G.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. MOSCATELLI

6/A, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO GIACOMONI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

E.E., in proprio e nella qualità di legale rappresentante

pro tempore della società “IL CIGNO SAS DI E.E. & C.”,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE GRIMALDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3799/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO

CAMPESE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. G.E. citò in giudizio, innanzi al Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, la società “Il Cigno” s.n.c. di E.E. & C., E.E. in proprio e Francesco D’angelo, chiedendone la condanna: a) in via solidale o in percentuale, alla restituzione della somma di Lire 140.000,000 (Euro 72.303,00), da essi a vario titolo illegittimamente detenuta, oltre ad Euro 50.000,00, a titolo di corresponsione per l’attività dal primo svolta nell’interesse della società e nella gestione della stessa, nonchè ad Euro 40.000,00, derivanti dall’incremento patrimoniale avuto dalla società per mezzo del finanziamento e dell’opera posta in essere dall’attore; b) in via residuale, alla restituzione di Euro 72.303,00, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell’art. 2041 c.c..

1.1. Rappresentò, a sostegno delle descritte domande, che: i) M.C., socio della menzionata società, aveva manifestato la volontà di cedere le proprie quote sociali, sicchè, prospettatasi la possibilità di un intervento di finanziamento diretto, il Giacomoni, mettendo a disposizione il complessivo importo di Lire 140.000.000, avrebbe avuto la possibilità o di subentrare in qualità di socio al 50% nell’impresa oppure di avere restituito il proprio investimento, rapportato al capitale sociale presente al momento della restituzione; iz) tale accordo, che prevedeva la specifica modalità di pagamento della somma ivi indicata, era stato formalizzato mediante una scrittura privata, nella quale si era dato atto che detto pagamento, diretto a liquidare il socio M., sarebbe avvenuto tramite il G.; iii) quel documento, però, era stato smarrito unitamente ad altri; iv) corrisposti i primi 70.000.000 di lire, il G., anzichè versare la residua somma di Lire 70.000.000 al socio cedente M., l’aveva messa a disposizione, versando: Lire 5.000.000 al venditore B.G., quale caparra confirmatoria per l’acquisto del locale magazzino di via Rossigni 35, in Monterotondo; Lire 38.000.000 per il pagamento del saldo per l’acquisto del locale; Lire 27.000.000, in favore della società per consentire il pagamento di cambiali; v) oltre al descritto finanziamento, il G. aveva organizzato la pratica per la concessione di un mutuo in favore della società, ed aveva poi assunto un ruolo attivo e determinante per il prosieguo dell’impresa sociale, svolgendo al suo interno mansioni, oltre che contabili ed amministrative, anche materiali (“grigliere” nel ristorante); vi) risultate vane le sue richieste di formalizzazione con atto pubblico della cessione, in suo favore, delle quote societarie originariamente del M., o di restituzione della predetta somma di Lire 140.000.000 e del proporzionale incremento prodotto dagli utili di impresa, ed essendo stato, di fatto, estromesso dall’impresa da parte della Ercolani, era, dunque, suo interesse, ottenere la restituzione di quanto versato, eventualmente anche a titolo di indebito arricchimento.

1.2. L’adito tribunale, nel contraddittorio con E.E., in proprio e quale legale rappresentante della società “Il Cigno” s.n.c. di E.E. & C., e previa declaratoria di contumacia del D., condannò i convenuti, in solido tra loro, alla restituzione, in favore dell’attore, della somma di Euro 72.703,00, da ritenersi comprensiva di quella di Euro 30.211,00, il cui pagamento era stato già intimato a questi ultimi con ordinanza ex art. 186-ter c.p.c., resa in corso di causa.

2. La Corte di appello di Roma, pronunciandosi sul gravame proposto, contro questa decisione, dalla E., in proprio e nella indicata qualità, lo ha ritenuto fondato, e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, ha respinto la richiesta di ripetizione di G.E., altresì dichiarando inammissibile la sua domanda ex art. 2041 c.c., e condannandolo alla restituzione, in favore della parte appellante, di quanto da quest’ultima già corrispostogli (Euro 30.211,00) in forza della statuizione di primo grado, oltre interessi.

2.1. Per quanto qui ancora di residuo interesse, quella corte: i) ha considerato non provato il vincolo contrattuale allegato a fondamento dell’azione, e, comunque, indimostrato il titolo da cui sarebbe dovuto derivare l’obbligo, a carico delle appellanti, di restituire le somme pretese da G.E.; ha opinato che la natura sussidiaria dell’azione dell’art. 2041 c.c., non ne consente l’esperibilità allorquando, come nella specie, esercitata l’azione contrattuale, non sia stata fornita adeguata dimostrazione del titolo posto a fondamento di quest’ultima.

3. Avverso questa sentenza, G.E. ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380-bis c.p.c.. Resiste, con controricorso, E.E., in proprio e quale legale rappresentante della società “Il Cigno” s.a.s. di E.E. & C. (già “Il Cigno” s.n.c. di E.E. & C.).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le formulate censure prospettano, rispettivamente:

I) “violazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115,116 e 232 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. In estrema sintesi, ci si duole del fatto che la decisione impugnata, in riforma della sentenza del primo grado, abbia disconosciuto l’esistenza del descritto accordo intercorso tra le parti assumendolo come non provato in base alle risultanze della espletata prova orale. Si sostiene che la corte distrettuale, invece, avrebbe dovuto prendere atto che, nel processo di primo grado, l’esistenza dello stesso ed il suo contenuto non erano stati contestati dalla costituita E.E. e che sulla questione era stato deferito interrogatorio formale al D., rimasto contumace, il quale, ingiustificatamente, non si era presentato per renderlo. Si aggiunge che, in un processo con pluralità di parti, laddove una di loro, costituendosi, non abbia specificatamente contestato un fatto comune ad essa ed a quella rimasta contumace e quest’ultima non abbia reso interrogatorio su quel fatto ai sensi dell’art. 232 c.p.c., seppure formalmente invitata, l’esistenza del fatto originariamente non contestata dalla parte costituita deve ritenersi provata per entrambe le parti a cui quel medesimo fatto è riferito;

II) “violazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”. Si rappresenta che il giudice di prime cure aveva ritenuto esistente la prova dell’esistenza e del contenuto dell’accordo predetto valorizzando le risultanze probatorie derivanti dalle dichiarazioni dei testi escussi, dalla mancata contestazione di E.E. e dalla mancata comparizione del D. a rendere l’interrogatorio formale deferitogli. Diversamente, la corte capitolina aveva omesso di indicare quali fossero le ragioni che l’avevano indotta a discostarsi da quelle espresse dal primo giudice, limitandosi ad affermare acriticamente che il fatto non risulta provato, senza addurre a fondamento della propria asserzione, come invece sarebbe stato suo preciso obbligo, alcun elemento suffragante tale convincimento;

III) “violazione dell’art. 2041 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Si censurano le ragioni poste dalla corte distrettuale a fondamento della sua ritenuta inammissibilità della domanda residuale di arricchimento senza causa. Si critica il giudice di secondo grado per non aver considerato che la società “Il Cigno” s.a.s. di E.E. & C. aveva ricevuto un vantaggio dalle elargizioni direzionate nei suoi confronti e verso i propri creditori per effetto dell’intervenuto accordo tra G.E., E.E., D.F. e M.C., pur essendo la società estranea al citato accordo, e si conclude nel senso che detta corte, preso atto della mancanza di un contratto tra l’odierno ricorrente e la menzionata società, avrebbe dovuto confermare la sentenza del tribunale e, quindi, il diritto del primo a conseguire l’indennizzo verso la medesima società al fine di ottenere il ristoro del pregiudizio patito.

2. I primi due motivi, esaminabili congiuntamente perchè evidentemente connessi, sono complessivamente insuscettibili di accoglimento.

2.1. Giova premettere, invero, che questa Corte ha, ancora recentemente (cfr.. Cass. n. 27686 del 2018), chiarito che: a) il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto, intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente (perchè, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro) ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua (pur corretta) interpretazione (efr. Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra invece violazione, nè falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poichè essa si colloca al di fuori dell’ambito interpretative ed applicativo della norma di legge; t) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass., Sez. U., n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); d) le doglianze attinenti non già all’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all’erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito gr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).

2.2. Le doglianze in esame si risolvono, invece, sostanzialmente, in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui il ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge, una diversa valutazione (sostanzialmente coincidente con quella del giudice di prime cure), totalmente obliterando, però, da un lato, che il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – come si è appena detto – non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie, ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione; dall’altro, che la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione imponi-, risultando impugnata una sentenza pubblicata il 5 giugno 2018), ha avuto l’effetto di limitare la rilevanza del vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge: e ciò accade solo quando il vizio di motivazione sia così radicale da comportare, con riferimento a quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza (o di altro provvedimento decisorio) per “mancanza della motivazione”, ipotesi configurabile allorchè la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017), non essendo più denunciabile, in sede di legittimità, la motivazione insufficiente e/o contraddittoria (invero, oggetto del vizio di cui alla norma da ultimo citata è, oggi, esclusivamente l’omesso esame circa un “fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti”, senza che possa considerarsi tale l’omesso esame di elementi istruttori allorquando quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti. (Cfr-. Cass., SU, n. 8053 del 2014).

2.3. In applicazione dei suesposti principi, allora, va rimarcato, innanzitutto, che: i) proprio dalla sentenza impugnata emerge che E.E., costituendosi in primo grado in proprio e quale legale rappresentante della società “Il Cigno” s.n.c. di E.E. & C., aveva concluso chiedendo dichiararsi, preliminarmente la carenza di legittimazione passiva (rectius: il difetto di titolarità passiva del rapporto dedotto) propria e della menzionata società (cfr. pag. 2 della predetta sentenza), sostenendo che “l’assenza della scrittura privata su cui si basavano le rivendicazioni dell’attore dovevano determinare il rigetto della domanda per mancanza di prova in ordine ai relativi accordi” e dichiarandosi “estranea alla vicenda poichè tutta l’attività intrapresa dal G. era stata svolta in favore di D.F. o con la sua partecipazione…” (cfr., amplius, pag. 4 e 5 della medesima sentenza). Non è dato comprendere, dunque, su cosa poggi l’affermazione dell’odierno ricorrente secondo cui E.E. non avesse contestato l’esistenza stessa ed il contenuto dell’accordo predetto, della cui integrale dimostrazione, pertanto, il primo era onerato giusta i principi desumibili dall’art. 2697 c.c.; ii) la mancata presentazione della parte a rendere interrogatorio formale costituisce fatto processuale, tale da indurre a ritenere ammessi i fatti che formano oggetto di interrogatorio, purchè concorrano anche altri elementi (cfr. Cass. n. 17249 del 2003). La disposizione dell’art. 232 c.p.c., non ricollega, infatti, automaticamente, alla mancata risposta all’interrogatorio, per quanto ingiustificata, l’effetto della confessione, ma attribuisce solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (cfr Cass. n. 9436 del 2018; Cass. n. 3258 del 2007; Cass. n. 5240 del 2006). Ancora più chiaramente, Cass. n. 4837 del 2018 ha statuito che “la sentenza nella quale il giudice ometta di prendere in considerazione la mancata riposta all’interrogatorio formale non è affetta da vizio di motivazione, atteso che l’art. 232 c.p.c., a differenza dell’effetto automatico di ficta confessio ricollegato a tale vicenda dall’abrogato art. 218 del precedente codice di rito, riconnette a tale comportamento della parte soltanto una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio “valutato ogni altro elemento di prova”), onde l’esercii lo di tale facoltà, rientrando nell’ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non è suscettibile di censure in sede di legittimità”; iii) costituisce indirizzo giurisprudenziale pressochè pacifico quello, richiamato anche dalla corte di merito, per cui la datio di una somma di danaro non vale – di per sè – a fondare la richiesta di restituzione allorquando, pure ammessane la ricezione, l’accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, lo contesti, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell’accipiens, della sussistenza di un’obbligazione restitutoria impone all’attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere, questo, che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l’obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l’onere della prova. Ne consegue che l’attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l’avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l’obbligo della vantata restituzione (cfr, tra le più recenti, Cass. n. 30944 del 2018 e quelle ivi richiamate in motivazione).

2.3.1. Orbene, la corte distrettuale – con una motivazione che non integra affatto violazione dei principi dettati in tema di onere della prova e di prova presuntiva, oltre che priva di vizi logici, siccome basata sulla puntuale e dettagliata descrizione e ponderazione di indici concreti – è giunta alla conclusione che, nella specie, il quadro istruttorio desumibile dalla documentazione prodotta in atti e dall’espletata istruttoria orale, valutato in ciascun elemento e nel suo complesso, fosse inidoneo a far ritenere raggiunta la prova dell’esistenza e del contenuto, anche quanto ad un obbligo di restituzione, dell’accordo invocato da G.E. a sostegno della propria domanda principale di ripetizione; nè potrebbe sostenersi, fondatamente, che l’argomentare della corte distrettuale abbia trascurato alcuni dati dedotti dall’odierno ricorrente per la semplice ragione di averli ritenuti, esplicitamente o implicitamente, irrilevanti.

2.3.2. La corte capitolina, invero, ha esaustivamente descritto amplius, pag. 13-14 dell’impugnata sentenza) – così adeguatamente assolvendo al “minimo costituzionale” di motivazione impostole dai principi dettati da Cass., SU, n. 8053 del 2014 – le ragioni (mancata dimostrazione dell’esistenza e del contenuto dell’accordo predetto, pure a volere considerare ammissibile, diversamente da quanto opinato, sul punto, dalla medesima corte, la prova testimoniale raccolta sul punto dal giudice di primo grado) che l’hanno indotta a quella conclusione, ed il corrispondente accertamento integra una valutazione fattuale, a fronte del quale il ricorrente, con i motivi in esame, tenta, sostanzialmente, di opporre alla ricostruzione dei fatti definitivamente sancita nella decisione impugnata una propria alternativa loro interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge, mirando ad ottenerne una rivisitazione (e differente ricostruzione), in contrasto con il granitico orientamento di questa Corte per cui il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex multis, Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014).

2.3.3. In altri termini, G.E. incorre nell’equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall’erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un’autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c., può porsi, rispettivamente, solo allorchè il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione ((jr.. Cass. n. 27000 del 2016). Del resto, affinchè sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 132, n. 4, e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse gr. Cass. 24434 del 2016). La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (cfr. Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione). Nel quadro del principio, espresso nell’art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), peraltro, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti: il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purchè risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati (cfr. Cass. n. 11176 del 2017). In effetti, non è compito di questa Corte quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudici di merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008).

3. Parimenti infondato è il terzo motivo, posto che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l’azione di ingiustificato arricchimento è contraddistinta da un carattere di residualità che ne comporta l’inammissibilità ogni qualvolta il depauperato, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare, tanto contro l’arricchito che nei confronti di una diversa persona, altra azione, secondo una valutazione da compiersi in astratto e prescindendo, quindi, dal relativo esito (cfr. Cass. n. 29988 del 2018). In altri termini, dunque, l’azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all’azione contrattuale articolata in via principale (nella specie, peraltro, contro tutti gli originari convenuti, rendendosi, così, irrilevante la censura di cui alla pag. 4 della memoria ex art. 380-bis c.p.c., del ricorrente), soltanto qualora quest’ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrirne prove sufficienti all’accoglimento (cfr. Cass. n. 11682 del 2018). Affatto correttamente, dunque, la corte capitolina ha giudicato inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c., di G.E. dopo aver dato atto che quest’ultimo “non ha offerto prove sufficienti per l’accoglimento della domanda fondata sul titolo contrattuale, nei confronti delle appellanti, ed ha proposto le domande, in via ordinaria, anche nei confronti del D., ritenendolo tenuto alla restituzione” (cfr., pag. 15 della decisione impugnata).

4. Il ricorso, dunque, va respinto, restando le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, regolate dal principio di soccombenza, e dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017), e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 23535 del 2019 – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, , nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna Elso G. al pagamento, nei confronti di E.E., in proprio e quale legale rappresentante della società “Il Cigno” s.a.s. di E.E. & C. (già “Il Cigno” s.n.c. di E.E. & C.), delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-qualer, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2020

 

 

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