Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17410 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 17/06/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 17/06/2021), n.17410

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35479-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

M.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2992/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 09/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 21976/16, sez. 53, accoglieva il ricorso proposto da M.E. avverso l’avviso di accertamento catastale (OMISSIS).

Avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla CTR Lazio. Non si costituiva in giudizio il contribuente. Il giudice di seconde cure, con sentenza n. 2992/2018, dichiarava inammissibile l’appello per nullità della notificazione.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Amministrazione finanziaria sulla base di un motivo.

Il contribuente non ha resistito con controricorso.

A seguito della prima udienza tenutasi in data 23.9.20 innanzi a questa Corte la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per acquisizione del fascicolo d’ufficio. Effettuato il predetto adempimento, la causa è stata discussa in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio sostiene la validità dell’atto di appello notificato a mezzo di un servizio di posta privata.

Il motivo è infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che “in tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Dir. del Parlamento e del Consiglio 20 febbraio 2008, n. 2008/6/CE, è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017”. (Cass. sez. un. n. 299/20).

La medesima sentenza ha altresì precisato che “la sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perchè sprovvisto di titolo abilitativo” (Cass. SU n. 299 del 2020).

Si impone dunque preliminarmente, a prescindere dalla circostanza che l’appellato si sia costituito o meno in appello (secondo costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità infatti, l’inammissibilità dell’impugnazione derivante dall’inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d’interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d’ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell’appellato: Cass. SU n. 6983 del 2005; Cass. n. 11666 del 2015; Cass. n. 23907 del 2009; Cass. n. 4206 del 2020), una verifica relativa alla tempestività o meno dell’appello (che va proposto, quando – come nel caso di specie – non sia notificata la sentenza di primo grado, entro sei mesi dal deposito della stessa: cfr. art. 327 c.p.c., e Cass. n. 30850 del 2019 e Cass. n. 33168 del 2018), che prenda naturalmente in considerazione come termine a quo il giorno del deposito della sentenza della Commissione tributaria provinciale (Cass. SU n. 18569 del 2016; Cass. n. 4206 del 2020), ma che consideri quale termine ad quem non già – in ossequio al dettato delle predette sezioni unite n. 299 del 2020 – il momento della spedizione da parte dell’appellante (ossia quello della consegna del plico da notificare all’operatore della posta privata) bensì il diverso e successivo momento in cui si abbia la certezza legale che l’appello sia stato ricevuto dall’appellato.

Tale verifica, consentita anche d’ufficio a questa Corte (cfr. ex plurimis, da ultimo Cass. SU n. 19769 del 2019 e Cass. n. 1654 del 2020, secondo cui la mancata prospettazione, nel giudizio di secondo grado, della questione della tempestività o meno dell’appello incidentale, non determina una preclusione processuale nella deduzione della stessa con il ricorso per cassazione, potendo essere eccepita o rilevata d’ufficio per la prima volta anche in sede di legittimità), ha consentito nel caso di specie di verificare la insussistenza della prova della tempestività dell’appello.

Infatti, premesso che risulta in atti che la sentenza di primo grado è stata depositata il 30.10.16, a seguito dell’acquisizione del fascicolo di ufficio, si è potuta constatare la presenza solo dei seguenti atti potenzialmente utili a ricostruire la tempestività o meno dell’appello: 1) una “distinta resi” che reca la data di spedizione del 3.4.17 ove si dà atto che il 6.4.17 il difensore del contribuente geom. G.G. risultava trasferito. A tale distinta è allegata una ricevuta di consegna in bianco priva di sottoscrizione. Risulta poi una distinta analitica, priva di data, contenente i nomi dei destinatari delle spedizioni tra cui quello del geom. G..

Risulta inoltre un tracking di spedizione della Nexive priva di ogni indicazione, con l’eccezione del numero di “barcode”, ove viene specificato che la spedizione cercata è inesistente.

Tali documenti non rivestono alcun valore di prova in ordine alla effettiva consegna dell’atto al difensore del ricorrente.

Manca dunque in atti una qualsiasi attestazione relativa alla effettiva tempestiva notifica dell’appello al contribuente che del resto non si è costituito nel giudizio di appello.

Ciò è provato, del resto dal fatto che con due distinte istanze in data 18.4.17 e 2.10.18 l’Agenzia ha chiesto al giudice di secondo grado la rimessione in termini per l’effettuazione della notifica al contribuente.

La Commissione regionale con la sentenza di appello impugnata ha rigettato tali istanze e dichiarato inammissibile l’appello su tale rigetto non vi è motivo di ricorso per cassazione onde sul punto si è formato il giudicato.

Da quanto dianzi esposto risulta con ogni evidenza l’inesistenza della notifica al contribuente il quale non si è costituito nel giudizio di appello, il che fa, tra l’altro, escludere ogni possibile ipotesi di sanatoria.

Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla per le spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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