Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17410 del 13/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 13/07/2017, (ud. 05/05/2017, dep.13/07/2017), n. 17410
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2698-2016 proposto da:
A.R.A. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE – C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del
liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
OSLAVIA 40, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA PAROLA, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
POUL NIELSEN AUTOMOBILER A/S, FALLIMENTO A.R.A. S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3774/2015 della COR1E D’APPELLO di ROMA,
depositata il 18/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/05/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI
VIRGILIO.
La Corte:
Fatto
RILEVATO
che:
Con sentenza depositata il 18/6/2015, la Corte d’appello di Roma ha respinto il reclamo della ARA srl in liquidazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento della società.
Ha interposto ricorso ARA srl in liquidazione, sulla base di tre motivi, notificato il 18/1/2016; gli intimati non hanno svolto difese.
Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della presente ordinanza nella forma della motivazione semplificata.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Anche in tesi di parte ricorrente, a ritenere non notificata la sentenza resa dalla Corte d’appello, il ricorso per cassazione deve ritenersi tardivo, atteso che la sentenza impugnata è stata depositata il 18/6/2015, ed il ricorso ex art. 360 cod. proc. civ. è stato notificato a mezzo pec il 18/1/2016, a termine semestrale già decorso.
Ed infatti, si applica nel caso l’art. 327 cod. proc. civ., come sostituito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46 anche a ritenere il giudizio introdotto col ricorso del creditore, depositato il 16/10/2013, come indicato in sentenza, e quindi il giudizio è stato iniziato dopo la data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009(4/7/2009), nè al procedimento in oggetto si applica la sospensione feriale dei termini, come tra le ultime ribadito nella pronuncia del 5/3/2015, n. 4527, in conformità al principio dettato dalle Sez.U. nella sentenza dell’8/2/2006, n. 2636.
Non si dà pronuncia sulle spese, non essendosi costituiti gli intimati.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017