Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1741 del 27/01/2021

Cassazione civile sez. II, 27/01/2021, (ud. 13/07/2020, dep. 27/01/2021), n.1741

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22727/2019 proposto da:

M.B.O., rappresentato e difeso dall’avvocato

MAURIZIO SOTTILE, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 651/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 25/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/07/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata da M.B.O., cittadino (OMISSIS), la sentenza n. 651/2019 della Corte di Appello di Bologna.

Il ricorso è fondato su tre motivi ed è resistito con controricorso.

Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

L’odierna parte ricorrente formulava istanza, di cui in atti, alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento di protezione internazionale in proprio favore, in particolare dello status di rifugiato.

La Commissione rigettava l’istanza.

L’odierno ricorrente impugnava, quindi, detto rigetto con ricorso innanzi al Tribunale di Bologna. Quest’ultimo respingeva il ricorso.

Avverso la decisione del Tribunale di prima istanza l’odierno ricorrente interponeva appello a sua volta rigettato con la decisione oggetto del ricorso in esame. Nell’occasione e per quanto rileva, la sentenza impugnata, sull’affermato presupposto della “inverosimiglianza della prospettazione dell’appellante”, riteneva ricorrente l’ipotesi di manifesta infondatezza della domanda e di configurabilità di “una sorta di abuso del processo” giustificante la revoca del gratuito patrocinio.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in Camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. n. 251 del 2007, D.Lgs. n. 25 del 2008 (artt. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 27) della direttiva Europea n. 2013/32 (art. 16), nonchè degli artt. 2, 3, 8 e 27 CEDU e difetto di motivazione ed omesso esame di fatti decisivi.

Parte ricorrente, a sostegno delle svolte censure, assume – in particolare – che la Corte territoriale non avrebbe valutato la credibilità delle dichiarazioni del richiedente protezione in relazione alla situazione socio-politica del paese di provenienza”.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si prospetta il vizio di violazione di norme di legge (D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14) e l’omessa valutazione di fatti.

3.- I due motivi possono essere trattati congiuntamente attesa la loro stretta connessione.

Parte ricorrente si duoli, sotto analoghi profili, di un difetto – non solo motivazionale – in cui sarebbe incorsa la Corte del merito.

Le doglianze sono mosse nei limiti di seguito specificati.

La Corte del merito ha correlato l’assoluta inverosimiglianza della narrazione del ricorrente (scappato per litigio familiare con padre) direttamente alla assoluta infondatezza della domanda. E tanto fino al punto di ritenere conclusivamente l’abuso del processo e statuire la revoca del gratuito patrocinio.

Orbene le più che legittime conclusioni cui la Corte è pervenuta con la sentenza impugnata difettano, tuttavia, di un elemento fondamentale alla bisogna l’espletamento, con attivazione dei propri oneri officiosi, della cooperazione istruttoria necessaria al fine di una complessiva ed esaustiva valutazione della situazione, eventualmente di pericolo, alla cui stregua andava compiutamente ragguagliata la concreta situazione del richiedente protezione.

Non era sufficiente, in ipotesi, il mero giudizio (ancorato alla accennata questione del litigio con il padre) di non credibilità della narrazione del richiedente.

E ciò a maggior ragione in dipendenza della diversificata e varia situazione di pericolo oggettivo notoriamente interessante, almeno in parte, il paese di provenienza (Nigeria) del richiedente.

Il tutto anche in dipendenza della raggiunta situazione lavorativa che, nelle more, sarebbe stata conseguita da quest’ultimo.

Al riguardo non può che richiamarsi il noto principio già enunciato da questa Corte e secondo cui “in tema di riconoscimento dello “status” di rifugiato, anche nel vigore del D.L. n. 416 del 1989, art. 1, convertito nella L. n. 39 del 1990, i principi che regolano l’onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, recepita con il D.Lgs. n. 251 del 2007, nonostante l’inapplicabilità diretta “ratione temporis” delle disposizioni comunitarie, in quanto non ancora scaduto il termine di recepimento al momento della pronuncia della sentenza di secondo grado. Secondo il legislatore comunitario, l’autorità amministrativa esaminante ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria. Pertanto, in considerazione del carattere incondizionato e della precisione del contenuto di queste disposizioni, ed in virtù del criterio dell’interpretazione conforme elaborata dalla giurisprudenza comunitaria, tali principi influenzano l’interpretazione di tutto il diritto nazionale anche se non di diretta derivazione comunitaria. Pertanto, seguendo il percorso ermeneutico indicato nella Direttiva anche nell’interpretazione della L. n. 30 del 1990, art. 1, comma 5, applicabile al caso di specie, ai sensi del quale lo straniero deve rivolgere istanza motivata e “per quanto possibile” documentata, deve ravvisarsi un dovere di cooperazione del giudice nell’accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello “status” di rifugiato e una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi, peraltro derivanti anche dall’adozione del rito camerale, applicabile in questi procedimenti anche prima dell’entrata in vigore dell’espressa previsione normativa contenuta nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35″ (Cass. S.U., 17 novembre 2008, n. 27310.

I due motivi vanno, quindi (e nei suddetti limiti), accolti.

4.- Con il terzo motivo del ricorso si prospetta la violazione di legge e l’omesso esame di fatti decisivi.

Tali ultimi fatti sarebbero, nella prospettazione di parte ricorrente, la situazione socio-lavorativa che il richiedente protezione era riuscito a raggiungere in Italia.

Il motivo rimane assorbito per effetto dell’anzidetto accoglimento.

5.- Il ricorso va, dunque, accolto con conseguente cassazione della impugnata sentenza e rinvio, anche per le spese, al Giudice in dispositivo indicato.

PQM

La Corte;

accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo, cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2021

 

 

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