Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1741 del 24/01/2018
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1741 Anno 2018
Presidente: CANZIO GIOVANNI
Relatore: APRILE STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso 13397-2013 proposto da:
CONSORZIO
ISC)NIF1CA
9
Di
CACANIIA,
e_letti’vamente
domiciliato in ROMA VIA CASETTA MA7TEI
studio dell’avvocato SERGIO ?ROPEA,
io
rappreentat(.7 e
di f eso dagli avvocati ANTNINO PECCA, C IOVANNA
FONDACARn;
– 7:j:corrente =Aro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente acmicilato in NONA VIA DEI
3239
PORTOGHESi
12, n ,- esso l’AVVOCATURA GENERALE DELI,0
STATO che Lo rappresenta e ctif-ee;
resi2tente con atto di costituzione avverso la F’e – ..tnza n. 25/2Pi2 della CMM.TRIB.REG.
Data pubblicazione: 24/01/2018
di ROMA, depositata il 18/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 12/12/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO
APRILE.
N. 13397/2013 Reg.Gen.
La Corte, riunita nella camera di consiglio ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
del 12 dicembre 2017,
udita la relazione del consigliere Stefano Aprile,
rilevato che:
CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA ‘ha proposto ricorso, sulla scorta di
Regionale di Roma, rifoithando la Sentenza della Commissione Tributaria
Provinciale di Roma, haccolto l’appello proposto da AGENZIA ENTRATE ROMA,
confermando l’atto impositivo costituito da avviso di liquidazione imposta di
registro su atto giudiziario 2005;
Resiste AVVOCATURA DELLO STATO senza controricorso;
considerato che:
il primo motivo di ricorso censura la sentenza sotto il profilo della violazione
di legge – per aver la CTR deciso la controversia senza avere dato avviso di
fissazione dell’udienza di trattazione all’appellato;
il motivo è fondato: la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «in
tema di contraddittorio nel processo tributario, ai sensi dell’art. 17, comma
primo, del d.lgs. n. 546 del 1992, la comunicazione dell’avviso di trattazione
della causa, ex artt. 31 e 61 del d.lgs. cit., deve essereLffettuata, nel caso di
esistenza di un domicilio eletto, presso quest’ultimo o, comunque, mediante
consegna in mani proprie; in difetto, la trattazione della causa deve ritenersi
svolta in violazione dei principi del contraddittorio e della difesa e tutti gli atti
compiuti da quel momento in poi sono da considerare come del tutto nulli» (Sez.
U, Sentenza n. 13654 del 22/06/2011 Rv. 618429 – 01);
l’accoglimento del primo motivo di ricorso implica l’assorbimento del
secondo;
2
due motivi, per la cassa±idile della sentenza con cui la Commissione Tributaria
N. 13397/2013 Reg.Gen.
non si provvede sulle spese, dovendo il giudice di rinvio procedere a una
nuova regolazione delle spese giudiziali in relazione all’esito finale della
controversia;
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso
cassa la sentenza, rinvia alla
Commissione Tributaria Regionale di ROma/ in diversa composizione, cui
demanda di provvedere anche sulle spese de.1iudizio di legittimità.
Così deciso il 12 dicembrI17:”*’