Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1741 del 23/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/01/2017, (ud. 20/12/2016, dep.23/01/2017),  n. 1741

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMANDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1303/2016 proposto da:

C.E.S.I.F. del GEOMETRA L.C.D., (P.I. (OMISSIS)),

in persona del suo titolare Sig. L.C.D.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIO ARMINJON, 8, presso

lo studio dell’avvocato CRISTIANO PAZIENTI, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE PICCIONE giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

CO.RA.SIDER S.R.L. (C.F. 00927380733), in persona del suo

amministratore unico, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE ALTAVILLA, giusta procura speciale a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3256/2015 del TRIBUNALE di TARANTO, emessa il

21/10/2015 e depositata il 27/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO

VINCENTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorso affidato a quattro motivi, L.C.D., quale titolare della ditta “C.E.S.I.F. del Geometra L.C.D.”, ha impugnato la sentenza del Tribunale di Taranto, in data 27 ottobre 2015, che, in accoglimento dell’appello proposto dalla CO.RA.SIDER. s.r.l. avverso la sentenza del Giudice di pace di Manduria e con reiezione di quello incidentale del L., rigettava le domande da quest’ultimo proposte per la restituzione di taluni componenti di ponteggio, dichiarando inammissibile quella subordinata ai sensi dell’art. 2041 c.c.;

che resiste con controricorso la CO.RA.SIDER. s.r.l.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide, per le ragioni di seguito esposte, la proposta del relatore, rilevando sin d’ora che la memoria depositata dal ricorrente (con funzione soltanto illustrativa delle censure già veicolate in ricorso) non muta la prospettiva ed il tenore delle critiche inizialmente esposte;

che con il primo motivo, in riferimento allo “specifico capo con il quale è stata rigettata la domanda di restituzione delle attrezzature”, è denunciata, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per violazione di norme sul procedimento in riferimento all’art. 116 c.p.c, art. 2697 c.c., art. 2736 c.c., n. 2 e artt. 1362c.c. e segg., nonchè, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c, art. 2697 c.c., comma 2, art. 2736 c.c., n. 2, artt. 1362 e segg. e art. 2735 c.c..

che il motivo è in parte manifestamente infondato e in parte inammissibile;

che, alla luce del principio enunciato da Cass. n. 16800/2008, è manifestamente infondato in quanto il tribunale ha escluso la referibilità del giuramento suppletorio in forza di motivazione logica e non affatto in contrasto con le norme indicate in rubriche, procedendo ad una valutazione complessive delle testimonianze raccolte, senza peraltro fondare il proprio convincimento sulla valenza probatoria di una confessione stragiudiziale;

che, per il resto, è inammissibile in quanto si risolve in una rivisitazione del convincimento del giudice del merito attraverso una diversa lettura del materiale probatorio;

che con il secondo motivo, sempre in riferimento allo “specifico capo con il quale è stata rigettata la domanda di restituzione delle attrezzature”, è dedotto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto decisivo e discusso tra le parti;

che il motivo è inammissibile, perchè non vi è alcun omesso esame delle circostanze di fatto indicate nel motivo (che emergono tutte dalla valutazione della prova testimoniale da parte del Tribunale), là dove sia il confezionamento del motivo (nel mancato rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), sia il suo tenore (in parte volto ad evidenziare l’illogicità del ragionamento del giudice del merito) non rispondono al paradigma censorio evocato;

che con terzo motivo, in riferimento allo “specifico capo con il quale è stata rigettata la domanda di pagamento del corrispettivo delle attrezzature”, è prospettata, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per violazione di norme sul procedimento in riferimento all’art. 116 c.p.c., art. 2697 c.c., art. 2736 c.c., n. 2, artt. 1362 c.c. e segg., nonchè, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., art. 2736 c.c., n. 2, art. 1362 e segg. e art. 2735 c.c..

che il motivo è in parte manifestamente infondato e in parte inammissibile, per le stesse ragioni evidenziate in sede di scrutinio del primo motivo;

che con il quarto motivo, in riferimento allo “specifico capo con il quale è stata rigettata la domanda di arricchimento senza causa”, è dedotta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 e 1571 c.c., sostenendosi che l’ingiustificato arricchimento era ad integrazione equitativa del corrispettivo non fissato della locazione del materiale;

che il motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata in ordine al difetto di prova circa l’essere intercorso tra le parti un contratto di locazione (tale da escludere il ricorso all’azione sussidiaria ex art. 2041 c.c.: Cass. n. 6295/2013) insistendo, invece, sulla esistenza di detto contratto, viziato radicalmente per carente determinabilità del corrispettivo;

che, pertanto, il ricorso va rigettato e la parte ricorrente condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 1.600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2017

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