Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17409 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. III, 28/06/2019, (ud. 28/02/2019, dep. 28/06/2019), n.17409

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29243-2017 proposto da:

EDILESSINIA SRL in persona del legale rappresentante pro tempore

L.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PAOLO PASETTO giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ REALE MUTUA ASSICURAZIONI in persona del Procuratore

Speciale Dott. N.E.M., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA MONTE ASOLONE 8, presso lo studio dell’avvocato FABIOLA LIUZZI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SARA DAL DOSSO

giusta procura speciale in calce al controricorso;

D.M.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA

2, presso lo studio dell’avvocato NICCOLO’ MARIA DE MATTEI,

rappresentato e difeso dall’avvocato BRUNO PIAZZOLA giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2459/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 02/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/02/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato CARLO ALBINI per delega;

udito l’Avvocato FABIOLA LIUZZI;

udito l’Avvocato GIANCARLO MANCUSO per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel 2010, la Edilessinia S.r.l. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Verona, l’ing. D.M.A., al fine di sentirlo condannare al risarcimento di tutti danni causati da sue inadempienze in qualità di direttore dei lavori nel cantiere sito in immobile di proprietà della stessa società attrice.

Espose di aver ottenuto cambio di destinazione d’uso per poter realizzare alcuni appartamenti e ristrutturare il locale, prima adibito a pub; di aver affidato i lavori alla (OMISSIS) S.r.l., tramite un preliminare di cessione contro prestazione; di essere stata costretta a chiudere definitivamente il cantiere a causa di gravi ritardi nell’esecuzione dei lavori e a chiederne la riconsegna forzosa con procedimento ex art. 700 c.p.c., radicando poi un procedimento ex art. 696 c.p.c.nei confronti del direttore dei lavori, volto all’accertamento di gravi vizi e difetti nella progettazione e nell’esecuzione dei lavori; che il c.t.u. aveva stimato i danni in complessivi Euro 968.512,44, oltre ai costi di ricostruzione aggiornati, il mancato guadagno e la perdita di avviamento del locale, nonchè la lesione dell’immagine commerciale.

Si costituì in giudizio il D.M., contestando integralmente le domande della Edilessinia. Asserì di non aver stipulato con l’attrice alcun contratto per la direzione dei lavori, per la quale era stato nominato dalla (OMISSIS) S.r.l.; di essere rimasto sempre estraneo al contratto preliminare di cessione contro prestazione sottoscritto tra la Edilessinia e l’appaltatrice; di essere stato formalmente sollevato dall’incarico di direttore dei lavori da giugno 2005 e di responsabile della sicurezza dal luglio 2005; di aver comunque svolto l’incarico professionale in modo corretto e diligente, avendo diverse volte sollecitato la appaltatrice ad effettuare la chiusura del cantiere, stante il mancato rispetto della normativa vigente in materia;

che in ogni caso l’eventuale debito risarcitorio doveva ritenersi estinto ex art. 1304 c.c. essendo intervenuta una transazione tra la Edilessinia ed il Fallimento dell’appaltatrice in ragione del quale i danni richiesti dall’attrice sarebbero stati attribuiti all’architetto che era subentrato o alla medesima appaltatrice. Chiese inoltre la chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice, Reale Mutua Assicurazioni, ai fini della manleva.

Autorizzata la chiamata del terzo, la compagnia assicuratrice si costituì in giudizio, eccependo la mancata operatività della copertura.

In sede istruttoria, venne acquisita agli atti la transazione intercorsa tra la Edilessinia ed il Fallimento della (OMISSIS), all’esito di un procedimento cautelare promosso dalla curatela.

Il Tribunale di Verona, con la sentenza n. 2488/2012, accolse la domanda attorea, condannando il D.M. al pagamento in favore della Edilessinia della complessiva somma di Euro 378.026,02.

Secondo il primo giudice, la responsabilità del professionista era da considerarsi provata nell’ara e nel quantum, mentre la transazione intervenuta tra il fallimento dell’appaltatrice e la committente era da considerarsi irrilevante.

Il Tribunale rigettò invece la domanda di manleva nei confronti di Reale Mutua Assicurazioni, ritenendo che la copertura assicurativa non potesse considerarsi operativa, non rientrando le tipologie di danno accertato in sede peritale tra i rischio oggetto della garanzia concordata.

2. La pronuncia è stata riformata dalla Corte d’appello di Venezia con la sentenza n. 2459/2017 del 2 novembre 2017.

Diversamente dal giudice di primo grado, la Corte d’appello ha considerato che la transazione intervenuta tra la Edilessinia ed il Fallimento della (OMISSIS) fosse efficace anche nei riguardi del D.M. e, di conseguenza, ha ritenuto infondata la pretesa risarcitoria della Edilessinia nei confronti del professionista.

In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato che il D.M., tanto nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado che nelle successive memorie di rito, aveva espressamente dichiarato di voler profittare dell’accordo transattivo, facendo riferimento all’art. 1304 c.c., comma 1.

Il giudice dell’appello ha inoltre ritenuto che l’art. 5 della transazione contenesse una indebita limitazione alla facoltà, spettante al Delle Molle, di fare propri gli effetti dell’accordo, considerato che l’oggetto dello stesso era l’intero credito risarcitorio spettante alla committente e non la sola quota di pertinenza del condebitore solidale (OMISSIS).

Infatti, secondo la Corte d’appello, la scrittura transattiva atteneva “alla medesima vertenza a carattere risarcitorio comune alle parti contraenti originarie coinvolte nel giudizio di primo grado, nata dall’introduzione di ricorsi cautelari richiamati in premessa”, come si poteva desumere anche dai molteplici richiami presenti nel testo della stessa scrittura a tutte le vertenze riconducibili al preliminare 28.3.2004″.

Di conseguenza, le obbligazioni a carattere risarcitorio derivanti dai suddetti rapporti comuni includerebbero anche quelle oggetto della pretesa risarcitoria rivolta nei confronti del direttore dei lavori, nei cui confronti Edilessinia aveva prima promosso procedimento cautelare per accertamento tecnico preventivo e, di seguito, il presente giudizio di merito.

Restavano invece irrilevanti la circostanza che la somma determinata in sede transattiva (“ossia i 50.000 Euro riconosciuti all’appaltatrice”) non sia stata più materialmente corrisposta alla società committente da parte della procedura concorsuale, nonchè le ulteriori eccezioni sollevate dalla Edilessinia, basate sulla distinzione delle singole componenti del proprio credito risarcitorio.

Alla luce del rigetto della domanda risarcitoria, la corte ha ritenuto superflua la pronuncia sulla domanda di manleva nei confronti della Compagnia assicuratrice Reale Mutua, evidenziando tuttavia come permanga incertezza sulla effettiva sussistenza della copertura assicurativa dell’appellante, posto che “non tutte le voci di danno evidenziate nella domanda appaiono sicuramente escluse in base alla copertura originaria”. Il giudice dell’appello ha comunque condannato Edilessinia, in base al principio di causalità e secondo il criterio della soccombenza virtuale, a rifondere le spese di costituzione in favore di Reale Mutua Asicurazioni.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione, sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria, la Edilessinia S.r.l..

3.1. Resistono con controricorso il signor D.M.N., in qualità di erede dell’ing. D.M.A., deceduto nelle more del giudizio di appello, nonchè la Società Reale Mutua Assicurazioni.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6 e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4”.

Secondo la ricorrente, non sarebbero state spiegate le ragioni della ritenuta valenza generale della transazione.

La sentenza farebbe erroneo richiamo ad una locuzione non riportata nella transazione (“tutte le vertenze riconducibili al preliminare 28.03.2004”), nonchè erroneo riferimento alla corresponsione della somma di 50.000 a favore di Edilessinia, quando invece tale somma era dovuta da quest’ultima società al fallimento della (OMISSIS).

In ogni caso, l’affermazione che nella transazione vi siano molteplici richiami a tutte le vertenze riconducibili al preliminare del 28 marzo 2004, non spiegherebbe perchè tale transazione riguardi l’intero credito risarcitorio, compreso quello vantato nei confronti del professionista.

4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1301,1304,1362,1363,1364,1365,1366,1367,1369 e 1371 c.c.”.

La Corte territoriale avrebbe violato le norme ermeneutiche e i principi di diritto in ordine all’interpretazione della transazione per aver ritenuto accertato che oggetto dell’accordo transattivo tra la committente ed il fallimento dell’appaltatrice fosse la totalità del credito della stessa committente, in quanto tale ricomprendente anche il credito risarcitorio nei confronti del direttore dei lavori.

La Corte d’appello avrebbe estrapolato il proprio convincimento da un’unica frase dell’accordo, non letteralmente riportata (“tutte le vertenze riconducibili al preliminare 28.03.2004″), non approfondendo le altre clausole dello stesso accordo (in particolare, l’art. 5 nel quale si prevedeva espressamente che restavano intatti e impregiudicati i diritti, le pretese e le azioni di Edilessinia verso altri soggetti che, in concorso con (OMISSIS) avessero posto in essere condotte pregiudizievoli per gli interessi della stessa Edilessinia), nè il comportamento complessivo delle parti.

Così facendo, il giudice dell’appello avrebbe violato anche l’art. 1367 c.c., secondo cui le singole clausole di un contratto devono interpretarsi nel senso in cui possono avere anche qualche effetto, anzichè in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno. La clausola di cui all’art. 5 della transazione doveva quindi essere valorizzata quale indice sintomatico dell’intenzione delle parti di non transigere l’intero debito solidale, con la conseguenza dell’efficacia del patto con cui si escludeva che altri condebitori solidali potessero approfittare della transazione.

4.3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”.

Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare il contenuto dell’art. 5 della transazione.

Se lo avesse fatto, il giudice del merito avrebbe dovuto concludere, nel rispetto dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che Edilessinia non aveva rinunciato ad ogni maggior pretesa nei confronti degli altri condebitori e che, pertanto, la transazione non consentiva al D.M., debitore estraneo, di profittarne.

4.4. Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, l’omessa pronuncia o motivazione su eccezione rilevabile d’ufficio”, nonchè, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la “violazione dell’art. 1304 c.c.”.

La sentenza d’appello non avrebbe esaminato l’eccezione, formulata da (dilessinia in comparsa conclusionale d’appello e comunque rilevabile d’ufficio, relativa all’avvenuta tacita rinuncia, da parte del D.M., al diritto potestativo del debitore solidale di aderire alla transazione tra altri ai sensi dell’art. 1304 c.c., avendo l’interessato scelto di proseguire la lite anzichè si definirla transattivamente.

Infatti, il professionista aveva optato perchè il giudice decidesse, in via principale la controversia, stabilendo che non vi era nessuna sua responsabilità per i danni subiti da Edilessinia, senza tenere conto della transazione e della sua volontà di profittarne, mentre solo in via subordinata si era riservato di porre nel nulla l’eventuale accertamento processuale della sua responsabilità facendo valere la medesima transazione.

4.5. Con il quinto motivo, la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.”, nonchè, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6 e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4”.

Erroneamente la Corte d’appello avrebbe condannato la Edilessinia a rifondere le spese di costituzione a favore di Reale Mutua Assicurazioni, nonostante la chiamata in causa della stessa compagnia fosse stata chiesta dal D.M. e l’appello fosse stato proposto da questi, il quale era risultato soccombente per non operatività della garanzia assicurativa.

Infatti, il Tribunale di Verona aveva accertato che non si poteva ritenere operante la copertura assicurativa e tale accertamento non era stato riformato dalla Corte d’appello, rimanendo così confermato che il D.M. aveva errato nell’agire contro la Reale Mutua Assicurazioni ed era quindi soccombente nei confronti di quest’ultima.

La sentenza comunque ometterebbe di spiegare in che termini e per quali ragioni il principio di causalità ed il criterio della soccombenza virtuale inciderebbero sul rapporto processuale tra Edilessinia e Reale Mutua Assicurazioni al punto di giustificare la condanna della prima pagare le spese di lite alla seconda. Infatti, sulla questione dell’operatività della copertura assicurativa la disputa era tra il professionista e la compagnia assicuratrice. Non poteva quindi sussistere una soccombenza, nemmeno virtuale, di Edilessinia su una questione a cui essa era del tutto estranea.

5.1. Il primo motivo è inammissibile.

Com’è noto, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

Nel caso di specie, la Corte ha adeguatamente motivato il proprio convincimento circa il fatto che la transazione riguardasse l’intero credito risarcitorio vantato dalla Edilessinia, e non solo la quota di spettanza dell’appaltatrice (OMISSIS), facendo riferimento al fatto che la stessa transazione richiamava i giudizi (in particolare, quello R.G. 4445/2010) in cui era coinvolto anche il professionista.

Nè rilevano, al fine di integrare il vizio di motivazione nei limiti in cui esso è attualmente denunciabile, i refusi contenuti nella sentenza circa il richiamo contenuto nella transazione al contratto del 28.3.2004 (richiamo effettivamente presente, seppur non nei termini letterali espressi dalla sentenza, all’art. 4 della transazione), o circa il fatto che la transazione prevedesse il pagamento alla Edilessinia da parte del fallimento (il fatto che fosse invece l’Edilessinia a dover versare una somma al fallimento, non influisce sul fatto che l’accordo fosse relativo ai rapporti tra tutti le parti e, quindi, riguardasse necessariamente anche il credito risarcitorio nei confronti del professionista). Va comunque corretta la motivazione della sentenza della Corte d’Appello a pag. 9 in quanto, come sopra detto, non è il fallimento a dover pagare ma la società (“non sia stata più materialmente corrisposta alla società committente dei lavori da parte della procedura concorsuale”).

5.2. Il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e sono entrambi infondati.

Secondo quanto puntualizzato dalle Sezioni Unite del 2011 (Cass. Sez. U, 30/12/2011, n. 30174) e confermato dalla successiva giurisprudenza di legittimità, l’art. 1304 c.c., comma 1, si riferisce alla transazione che abbia ad oggetto l’intero debito, e non la sola quota del debitore con cui è stipulata, poichè “è la comunanza dell’oggetto della transazione che comporta, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, la possibilità per il condebitore solidale di avvalersene pur non avendo partecipato alla sua stipulazione”. Nè, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la conseguente riduzione dell’ammontare dell’intero debito, pattuita in via transattiva con uno solo dei debitori, ma operativa anche nei confronti del condebitore che dichiari di volerne profittare, può essere impedita dalla pattuizione di una clausola di contrario tenore, essendo inibito alle parti contraenti disporre del diritto potestativo attribuito dalla legge ad un terzo estraneo al vincolo negoziale (Cass. civ. Sez. III Ord., 21/06/2018, n. 16323; Cass. civ. Sez. I, 18-06-2018, n. 16087; Cass., 17/11/2016, n. 23418; Cass., 07/10/2015, n. 20107).

Nel caso di specie, la Corte d’appello ha condivisibilmente ritenuto che l’oggetto della transazione fosse l’intera posizione risarcitoria vantata dalla Edilessinia, e non la sola quota del condebitore solidale (OMISSIS), atteso il riferimento al contratto con cui erano stati affidati i lavori in relazione ai quali si lamentava l’inadempimento del professionista, nonchè alle domande formulate nel giudizio cautelare in cui era stato evocato anche l’ing. D.M..

Alla luce di ciò, la Corte, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali suesposti, ha correttamente ritenuto che la clausola contenuta all’art. 5 della transazione non possa impedire al D.M. di esercitare il proprio diritto potestativo di profittare della transazione, ai sensi dell’art. 1304 c.c., comma 1.

5.3. Il quarto motivo è infondato.

La Corte d’appello ha rilevato come fosse incontestato che il D.M., tanto nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado che nelle successive memorie di rito, aveva espressamente dichiarato di voler profittare dell’accordo transattivo, facendo riferimento all’art. 1304 c.c., comma 1.

D’altra parte, come riconosce la stessa ricorrente, il professionista, non appena venuto a conoscenza del testo dell’accordo stipulato tra la Edilessinia e la curatela del fallimento della (OMISSIS) (acquisito in giudizio ai sensi dell’art. 210 c.p.c.), ha chiesto, sia pure in via subordinata, la chiusura transattiva della lite anche nei suoi confronti.

Al riguardo, non è sostenibile la tesi della Edilessinia per cui la richiesta di decidere la lite sarebbe incompatibile con la dichiarazione di voler profittare della transazione, equivalendo ad un tacita rinuncia, anche quando il convenuto abbia dichiarato di volersi avvalere della stessa transazione in via subordinata, per il caso di mancato accoglimento dell’eccezione principale

E’, infatti ammessa la formulazione, in via alternativa o subordinata, di due o più domande fra loro concettualmente incompatibili. In questi casi, la sentenza con la quale il giudice di merito abbia accolto la domanda subordinata non implica soltanto la pronuncia favorevole sulla qualificazione giuridica esposta dall’attore a sostegno della stessa, ma comporta anche un preciso accertamento dei fatti, alternativo a quello posto a fondamento della domanda principale (Cass. civ. Sez. II Sent., 30/05/2013, n. 13602).

5.4. Il quinto motivo è infondato.

La pronuncia impugnata risulta essersi attenuta al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui l’onere delle spese giudiziali sostenute dal terzo chiamata in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, va posto a carico della parte soccombente che ha provocato la chiamata, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche laddove nessuna domanda l’attore abbia formulato nei confronti del terzo (Cass. civ. Sez. II, 10/11/2011, n. 23552, conf. Cass. civ. Sez. VI – 3, 08/02/2016, n. 2492).

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

7. Infine, dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore di ciascun controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 7.200, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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