Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17409 del 19/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 19/08/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 19/08/2011), n.17409

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE SOMALIA

28, presso lo studio dell’avvocato DE BENEDICTIS MARIA PIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato DE SANTIS GIORGIO giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

VDC TECHN0LOGIES S.P.A. (già VIDEOCOLOR S.P.A.), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA G. ANTONELLI 50, presso lo studio dell’avvocato TRIVELLINI

RAFFAELE, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in

atto di costituzione di nuovo difensore;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1803/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/10/2008 r.g.n. 7314/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l’Avvocato RIZZO NUNZIO per delega GIORGIO DE SANTIS;

udito l’Avvocato TRIVELLINI RAFFAELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per dichiarazione di

inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.A., dipendente della Videocolor, impugnava il licenziamento intimato dalla società datrice di lavoro il 12.11.1999 per superamento del periodo di comporto: allegava che era stato erroneamente considerato il periodo di malattia dovuto ad infortunio sul lavoro e che non erano state conteggiate le ferie maturate e non godute. Chiedeva il risarcimento del danno biologico ed esistenziale per le conseguenze subite in seguito allo stress lavorativo subito.

Il Tribunale di Roma rigettava le domande. Sull’appello proposto dal lavoratore la Corte di appello sezione di lavoro di Roma lo rigettava.

La Corte territoriale rilevava che la tesi del ricorrente per cui le assenze in realtà erano dovute a comportamento illegittimo del datore di lavoro era incentrata su deduzioni generiche ed allegazioni prive persino riferimenti precisi di ordine temporale. Circa il contestato superamento del periodo di comporto per la Corte territoriale risultavano superati i 387 gg. nel triennio precedente il recesso e, quindi, anche a voler considerare i 20 gg. di ferie non godute, il periodo di comporto risultava superato; inoltre il fatto che la datrice di lavoro avesse atteso ad emettere il provvedimento di licenziamento alcuni giorni pari alle ferie maturate, non comportava che la società avesse in alcun modo inteso autolimitare il proprio potere di recesso sino all’esaurimento delle dette ferie.

Propone ricorso il lavoratore con due motivi; resiste la società con controricorso. La difesa del M. ha depositato memoria difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo, complesso, motivo si deduce la contraddittorietà, illogicità ed irrazionalità della sentenza e l’omessa motivazione su aspetti decisivi della controversia, l’erronea illogica e contraddittoria valutazione degli elementi di prova acquisiti, con particolare riferimento alle risultanze peritali, il vizio di ultrapetizione in riferimento alla posizione difensiva assunta dalla società resistente nel giudizio di primo grado, la violazione della L. n. 300 del 1970, art. 18 e quella degli artt. 40 e 41 del CCNL. Per parte ricorrente:

a) erano stati dedotti tutti gli elementi da approfondirsi in via istruttoria per accertare lo stress lavorativo provocato dalle mansioni affidate al ricorrente ed era stata prodotta copiosa documentazione medica e si doveva, quindi, disporre una consulenza medica.

b) La consulenza ( sui giorni di assenza) aveva accertato che il M. aveva maturato 20 giorni di ferie non godute, mentre il periodo di comporto era stato prorogato di soli 9 giorni. La società aveva atteso 12 gg., pari alle ferie non godute, per irrogare il licenziamento come anche dichiarato nella comparsa di costituzione, aderendo ad un orientamento giurisprudenziale più favorevole al lavoratore. Ma la proroga avrebbe dovuto essere non di 12 giorni come dichiarato, ma di 20 e dalla CTU era emerso che in effetti era stato prorogato solo di 9 gg. Sussisteva una carenza di motivazione perchè l’assunto della società di aver intimato il recesso dopo i giorni spettanti di ferie non era stata confermata dalla CTU. Il Giudice avrebbe dovuto attenersi alla difese avanzate dalla stessa società.

Al momento del licenziamento il M. aveva ancora 20 gg. di ferie, per cui, considerati tali giorni, il periodo di comporto non era stato superato; nè si poteva d’ufficio aggiungere il periodo di ferie che non poteva essere computato in via automatica.

Il motivo non è fondato.

Circa il primo punto affrontato nel complesso motivo la Corte territoriale ha analiticamente esaminato le deduzioni offerte nel ricorso introduttivo a sostegno della tesi per cui le assenze per malattia fossero in realtà imputabili a comportamenti posti in essere dal datore di lavoro causativi di un grave stress del lavoratore. Si è osservato che il capitolo di prova (n. 14) del ricorso introduttivo era assolutamente generico e che non erano stati offerti elementi circostanziati per accertare un eventuale nesso di causalità tra il comportamento datoriale e le malattie sofferte come le mansioni svolte, il tipo di malattia, l’incidenza causale del comportamento datoriale, i giorni ed i periodi interessati. La motivazione appare del tutto congrua e logicamente coerente; mentre le censure sono puramente di merito.

Circa l’altro punto affrontato nel primo motivo i giudici di merito hanno accertato che il ricorrente è stato assente per 387 gg. nel triennio precedente il recesso, per cui – anche tenendo conto dei giorni di ferie residue pari a 20 giorni – il periodo di comporto risulta superato. Si tratta di un accertamento di fatto basato su elementi obiettivi, incensurabile come tale in questa sede. Per tale ragione appare del tutto superfluo stabilire se l’avere atteso il periodo di ferie residue nell’intimare il recesso comportasse per il datore di lavoro l’onere di considerare, ai fini del superamento del comporto, anche il detto periodo di ferie o se si tratti di un comportamento inidoneo ad autolimitare il potere datoriale in quanto, come detto, comunque – anche considerando i 20 giorni di ferie – i giorni di assenza del ricorrente dal lavoro prima del recesso superano, come accertato dai giudici di merito, il periodo massimo previsto dalla contrattazione collettiva per la conservazione del posto di lavoro.

Per questo motivo il quesito di diritto sottoposto alla Corte nella penultima pagine del ricorso appare del tutto superfluo ed inidoneo a risolvere la controversia.

Con il secondo motivo si allega la violazione dei principi di correttezza e di buona fede. Il mutamento di mansioni ed i trasferimenti continui erano stati I’ evento generativo della malattia. Il giudice, stante la chiara allegazione sul punto di parte ricorrente, avrebbe dovuto procedere alla nomina di una CTU. Su punto si è già detto supra: i giudici di merito hanno valutato che le allegazioni offerte e gli stessi capitoli di prova indicati in ricorso erano radicalmente carenti e generici, sicchè non sussistevano i presupposti per disporre una consulenza medica in quanto il fatto da accertare ed il nesso con la domanda proposta in giudizio non erano stati sufficientemente ed idoneamente indicati.

La motivazione del provvedimento impugnato appare del tutto congrua e logicamente ineccepibile; mentre le censure sono sostanzialmente di merito.

Si deve quindi rigettare il proposto ricorso con condanna del ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese del presente grado del giudiziose, e si liquidano per onorari difensivi in Euro 2.500,00 oltre spese generali,IVA e CPA, e oltre agli esborsi.

P.Q.M.

Rigetta il proposto ricorso con condanna del ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese del presente grado del giudizio che si liquidano in Euro 30,00 per esborsi e per onorari difensivi in Euro 2.500,000, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2011

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