Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17409 del 13/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 13/07/2017, (ud. 05/05/2017, dep.13/07/2017), n. 17409
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2477-2016 proposto da:
C.G., N.C., elettivamente domiciliati in
ROMA VIA AUGUSTO RIBOTY 3, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO
PETTINI, che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente
all’avvocato WALTER MANGANO;
– ricorrenti –
contro
L.E.A. quale curatore del FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A. –
P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIBULLO 10,
presso lo studio dell’avvocato FIORENTINO GUIDO, rappresentato e
difeso dall’avvocato CARMELA TERESA AMATA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 862/2014 della CORTE DI APPELLO di MESSINA,
depositata il 15/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/05/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI
VIRGILIO.
La Corte:
Fatto
RILEVATO
che:
Con sentenza depositata il 15/12/2014, la Corte d’appello di Messina ha accolto l’appello del Fallimento (OMISSIS) spa ed ha quindi dichiarato inefficace nei confronti della Curatela l’atto per notaio P., in data 19/12/1990, condannando gli appellati alle spese del giudizio.
La Corte del merito ha ritenuto provata la scientia decoctionis richiesta dall’art. 67, comma 2, legge fall., in capo agli acquirenti dell’immobile compravenduto nel periodo sospetto, alla stregua dell’iscrizione su detto bene di tre ipoteche giudiziali di rilevante importo, e ha considerato irrilevante l’apporto della prova per testi sul punto così come l’avere gli acquirenti eseguito lavori nell’immobile.
Ricorrono sulla base di tre motivi i sigg. C. e N.; si difende con controricorso il Fallimento.
I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ..
Il Collegio ha disposto la redazione della presente ordinanza nella forma della motivazione semplificata.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Con i motivi di ricorso, i ricorrenti censurano la pronuncia impugnata, sostenendo che non vi era insolvenza, che questa non era conosciuta, e che sarebbe stata erroneamente desunta dalla esistenza di tre ipoteche sul bene compravenduto.
I ricorrenti addebitano alla Corte del merito di avere ritenuto sufficiente l’astratta conoscibilità dello stato di insolvenza e di avere omesso quindi di valutare la “sussistenza delle capacità cognitive dei ricorrenti per la conoscenza dello stato di insolvenza”.
Il ricorso, nelle sue articolazioni, deve ritenersi inammissibile, per tendere sostanzialmente ad ottenere una nuova valutazione dei fatti, mentre la Corte del merito ha applicato correttamente il principio di diritto costantemente affermato in materia, ed ha concretamente ritenuto la scientia in capo agli acquirenti secondo il criterio della normale o ordinaria diligenza, ampiamente spiegandone le ragioni.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in Euro 5100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017